II CON‑FAI
Consorzio Nazionale delle cooperative F.A.I. (Famiglia, anziani,
infanzia) come recita il primo articolo dello Statuto, è promosso dall'Associazione
Professionale Italiana Collaboratrici familiari (API-COLF)
per cui la sua storia nasce dall'Associazione e dalle motivazioni ideologiche a
cui la stessa si ispira nel concepire il servizio alla famiglia.
L'Api-Colf, fin dal suo VIII Congresso
Nazionale, tenutosi a Milano nel 1973, afferma
la volontà di costruire, in cooperativa, attività di servizio
domiciliare: nascono così le prime cooperative F.A.I. (1978).
Nel giro di pochi anni, le cooperative FAI, si
impongono per la preparazione professionale dei soci e per l'umanità che li
anima.
Le singole cooperative sentono la necessità di
unirsi per studiare insieme i mezzi adatti per incidere nella società,
soprattutto per quanto concerne il diritto dell'uomo in necessità e il diritto
dei soci che prestano il servizio.
Sotto questa spinta di
unità e di tutela dell'uomo, nel novembre del 1983, nasce il CON-FAI, con
atto Costitutivo del notaio Giuseppa Gatto, lo stesso riceve l'omologazione del
Tribunale di Roma con decreto 11680 e viene iscritto nel registro delle società
il 13 gennaio 1984 al n. 297/84.
Scopo fondamentale del CON-FAI è la formazione
dei soci delle singole cooperative aderenti, così come l'aiuto per la nascita e
la crescita di altre cooperative.
II Consorzio dà una formazione di tipo socio culturale e socio amministrativo,
sia per preparare quadri dirigenti, che per fare unità tra i soci affinché
insieme collaborino alla trasformazione della mentalità sul servizio, secondo
gli scopi per cui le cooperative F.A.I. sono nate.
Unitamente alla formazione, il CON-FAI svolge opera di consulenza, comunicando alle
cooperative socie, le novità sulla legislazione fiscale e previdenziale.
È vanto del CON-FAI aver portato a termine due
importanti conquiste legali il part-time per le cooperative di servizio
domiciliare (legge 21.12.84 n. 1027) e l'esenzione dell'IVA, sulle prestazioni
di servizio domiciliare prestato in cooperativa (legge 13.5.1988 n. 164).
Dopo l’approvazione della legge 8 novembre 1991,
n.
381 sulle cooperative sociali, anche le cooperative F.A.I. rientrano in
questo settore e sono uniformate alle norme IVA dettate dalla suddetta legge e
della legge istitutiva delle
ONLUS, le
cooperative F.A.I. infatti, per diritto sono ONLUS .
II CON-FAI, per i propri soci, si protende
nella ricerca e nell'acquisizione di
nuovi posti di lavoro, (es. ospedali, day- Hospital, case di riposo,
centri di accoglienza, ferie per anziani, campi scuola per disabili, soggiorni
estivi per bambini, ecc.) mercati che saranno conquistati man mano che
l'opinione pubblica vedrà il servizio alla famiglia non come un semplice «aiuto domestico», ma come sostegno nella funzione psico-pedagogica
e come un sostegno nella funzione socio‑culturale per le generazioni
future.
Secondo l'art. 6 dello Statuto, possono essere soci:
a) Le cooperative che prestano assistenza, sia
attraverso «Convenzioni» con Enti
Pubblici sia a privati.
b) Altre società, Enti ed Associazioni che abbiano
le stesse finalità del Consorzio ovvero finalità similari.
Le cooperative F.A.I. aderiscono alla normativa sul
socio lavoratore a norma della legge 142/2001 e successive modifiche , anche la nuova
normativa circa il diritto societario viene osservata e nelle convenzioni che
vengono stipulati con Enti locali applicano il CCNL delle
cooperative sociali per quanto concerne invece il servizio al privato
cittadino si regolano secondo i CCNL più vicini al lavoro prestato.
Le Cooperative F.A.I. sono beneficiarie dei contributi di liberalità donate dalle persone fisiche e da quelle giuridiche che usufruiscono della detrazione dai rispettivi redditi a norma della legge sulle ONLUS e la circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 460.
Le norme che sostengono i cooperatori nel loro servizio all'uomo sono contenute nei principi ispiratori.