FEDERCOLF
STATUTO
Art. 1
Iscritti
È costituita la FEDERCOLF, federazione sindacale dei lavoratori dipendenti dalla
famiglia, dalle convivenze a tipo familiare, ovvero comunque addetti, alle
dipendenze di enti
o di
pubblici e privati, al servizio della persona.
La FEDERCOLF è democratica e apartitica.
Possono essere iscritti alla FEDERCOLF i lavoratori di cui al primo comma, siano essi italiani o esteri, anche se non in servizio attivo.
Possono assumere la qualità di partecipanti tutti coloro che, pur non ritenendo iscriversi o non possedendo i requisiti soggettivi per l’iscrizione, desiderano partecipare all’attività della FEDERCOLF.
Si acquista la qualità di partecipante con il ritiro di apposita tessera ovvero con il ritiro della ricevuta del corrispettivo dei servizi resi dalla FEDERCOLF in diretta attuazione degli scopi istituzionali ovvero della contribuzione straordinaria alla sua attività ed alle sue azioni sindacali, sia collettive che individuali.
Art.2
Sede
La Sede Nazionale della FEDERCOLF è in Roma e non può essere in comune con quella di nessun partito politico.
Art. 3
Scopi
La FEDERCOLF si propone i seguenti scopi:
1) difesa degli interessi economici, morali ed assistenziali, sia collettivi che individuali, di tutti i lavoratori delle categorie rappresentate;
2) tutela degli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
3) promozione della condizione giuridica, umana e sindacale, nonché della professionalità delle categorie rappresentate;
4) rappresentanza dei propri iscritti nelle contrattazioni collettive di lavoro;
5) miglioramento e qualificazione dello stato sociale e personale dei lavoratori, anche attraverso collegamenti con associazioni professionali;
6) sensibilizzazione dei lavoratori in campo sindacale.
Art. 4
Cariche sindacali
Tutte le cariche sindacali, ad esclusione di quelle riservate ad esperti, sono
assunte
dagli iscrittidai
lavoratori, italiani o esteri, delle categorie, mediante libere
elezioni, ispirate ai princìpi democratici.
Le cariche sindacali non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso spese effettivamente sostenute e richieste, tranne deroghe deliberate dal Consiglio Direttivo per impegni di carattere continuativo.
È
condizione per l’accesso alle cariche sindacali l’iscri-zione all’Api-Colf;
la. perdita di tale requisito, per qualsiasi motivo, è causa di automatica
decadenza dalla carica.
In
tutti gli organi elettivi, almeno la metà più uno dei componenti non deve
rivestire cariche negli organi elettivi, centrali e locali, dell’Api-Colf,
associazione della categoria di cui la Federcolf.costituisce l’espressione
sindacale.
L’incompatibilità, per quanto attiene ai dieci membri eletti nel
Consiglio:Direttivo, è limitata a cinque di essi.
Gli
eletti che si trovassero in situazioni di incompatibilità dovranno esercitare il
diritto di opzione per la carica sindacale entro trenta giorni dall’elezione; in
difetto saranno automaticamente sostituiti-dai primi non eletti.
Il Consiglio Direttivo deve richiedere, entro 24 ore dall’elezione, a1 Presidente Nazionale dell’Api-colf il gradimento da parte dell’Associazione della persona nominata Segretario Generale della FEDERCOLF. Il gradimento si presume prestato in caso di silenzio dell’Associazione; il ritiro del gradimento, in qualsiasi momento esso avvenga, produce l’automatica decadenza dalla carica del Segretario Generale contestualmente alla comunicazione.del ritiro stesso da parte del Presidente Nazionale dell’Api-Colf al membro del Consiglio Direttivo nominato dall’Associazione, il quale convoca nel più breve tempo il Consiglio medesimo per l’elezione del nuovo Segretario Generale, di cui fino ad allora eserciterà i poteri, compresa la legale rappresentanza della FEDERCOLF.
Art. 5
Patrimonio
Il patrimonio della FEDERCOLF è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervengano, per acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo.
Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della FEDERCOLF, salvo che la destinazione o la distribuzione non fossero imposte dalla legge.
Il patrimonio della FEDERCOLF, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto all’Api-Colf ovvero ad altra Associazione con finalità analoghe, individuata dall’organo preposto alla liquidazione tra quelle collegate ai sensi dell’art. 17, o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, canna 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
Chiunque, rivestendo cariche sociali, intrattenga contestualmente rapporti di lavoro subordinato o autonomo con la FEDERCOLF ovvero con gli altri enti ad essa collegati ai sensi dell’art. 17, dovrà rilasciare all’atto dell’attribuzione delle cariche, pena l’automatica decadenza dalle medesime, una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’impegno all’effettuazione gratuita delle prestazioni erogata alla FEDERCOLF quale titolare della carica.
Art. 6
Entrate
Le entrate della FEDERCOLF sono costituite dall’ammontare dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e dei partecipanti, dai corrispettivi dei servizi resi ad iscritti, a partecipanti ed a terzi e da qualsiasi altro provento che possa pervenirle a qualunque titolo, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.
Costituiscono entrate della FEDERCOLF anche le attività svolte dietro corrispettivo, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti delle altre associazioni ed enti con i quali la FEDERCOLF si collega organizzativamente ai sensi dell’art. 17, nonché le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro della categoria dei lavoratori al servizio dell’uomo e l’assistenza prestata, prevalentemente agli iscritti ed ai partecipanti, in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, come pure lo svolgimento dell’attività di intermediazione di lavoro, dell’attività di certificazione dei contratti di lavoro e di tutte le altre attività autorizzate in base alla vigente normativa legale.
La quota di iscrizione ed i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 7
Esclusioni e recesso
Gli iscritti si considerano esclusi di diritto per il mancato pagamento che di una sola quota di iscrizione, il cui ammontare annuo viene determinato dal Consiglio Direttivo.
Art. 8
Organi della Federcolf
Gli organi centrali della FEDERCOLF sono:
1) il Congresso Nazionale;
2) il Consiglio Direttivo;
3) la Segreteria Nazionale;
4) il Collegio dei Probiviri.
Gli organi locali della FEDERCOLF sono:
1) l’Assemblea Provinciale;
2) l’Esecutivo Provinciale ovvero il Segretario Provinciale.
Art. 9
Il Congresso Nazionale:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
b) delibera l’indirizzo dell'attività sindacale;
c) approva le modifiche dello Statuto;
d) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei delegati congressuali.
Il Congresso Nazionale è presieduto dal Consigliere del Direttivo uscente o, in mancanza, dal delegato congressuale eletto dall’assemblea all’apertura dei lavori.
Il Congresso Nazionale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.
Il Congresso Nazionale è convocato, con avviso spedito ai Segretari Provinciali almeno trenta giorni prima, ogni quattro anni e, comunque, ogni volta che la convocazione sia richiesta da almeno la metà più uno dei Segretari Provinciali o da sei membri del Consiglio Direttivo ovvero dalla Segreteria Nazionale.
Il numero dei delegati è fissato in applicazione dei criteri di rappresentatività determinati dalle norme regolamentari emanate dal Consiglio Direttivo.
Art. 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;
b) elegge tra gli iscritti il Segretario Generale, il Segretario Nazionale del Sindacato Italiano degli Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari (SIADEST), il Segretario Nazionale del Sindacato Italiano dei Lavoratori al Servizio della Persona (SILASP), il Segretario Nazionale per la collaborazione familiare di tipo tradizionale e il Segretario Amministrativo, i quali congiuntamente costituiscono la Segreteria Nazionale;
c) nomina un Commissario in sostituzione del Segretario Provinciale o
dell’Esecutivo Provinciale, in quelle Province in cui si attui un indirizzo
sindacale difforme
dei
dai deliberati congressuali
e del Consiglio
Direttivo, o per situazioni di emergenza,
nonché in caso di difficoltà di funzionamento dell’Assemblea Provinciale;
d) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione delle categorie rappresentate;
e) nomina il Consulente Legale Nazionale;
f) determina l’ammontare e i criteri di ripartizione della quota di iscrizione e di partecipazione, nonché dei corrispettivi dei servizi resi in attuazione diretta degli scopi istituzionali;
g) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario presentato dal Segretario Amministrativo.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale e da un suo membro.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale ovvero da almeno due consiglieri effettivi, una volta ogni sei mesi, con preavviso di almeno sette giorni.
Il Consiglio Direttivi delibera validamente a maggioranza dei votanti, in ogni caso con almeno tre voti favorevoli.
Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri effettivi, con diritto di
voto, e
di
da tre membri consultivi, senza diritto di voto.
Dieci membri effettivi e due membri consultivi vengono eletti dal Congresso Nazionale, durano in carica quattro anni, salvo revoca, e sono rieleggibili.
Un membro effettivo viene designato dall’Api-Colf, con comunicazione della Presidenza Nazionale dell’Associazione Professionale Italiana Collaboratori Familiari; dura in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell’Associazione designante.
Un membro consultivo è il Consulente Legale Nazionale.
I Consiglieri consultivi devono essere prescelti tra esperti sindacali, giuristi, sociologi, economisti.
In caso di morte, sopravvenuta incapacità di agire, esclusione
al
Sindacato o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, a
questi subentra il primo candidato non eletto.
Art. 11
Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale:
a) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) assolve alle funzioni cui è delegata dal Consiglio Direttivo;
c) convoca il Congresso Nazionale;
d) attua collegialmente le direttive organizzative, sindacali e promozionali;
e) assume le iniziative per la promozione del tesseramento e la formazione sindacale;
f) partecipa alle trattative per la stipula delle contrattazioni collettive di lavoro.
La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno, che durano in carica fino a revoca.
Il Segretario Generale la presiede e la convoca almeno ogni novanta giorni.
La Segreteria Nazionale può essere anche convocata da almeno due Segretari Nazionali e delibera con almeno tre voti. favorevoli.
Il Segretario Generale potrà conferire deleghe ai singoli Segretari Nazionali per il compimento di atti riguardanti specifici settori di attività, ovvero per l'amministrazione della FEDERCOLF.
Il Segretario Nazionale del SIADeST, che rappresenta gli assistenti
domiciliari iscritti alla FEDERCOLF, svolge, relativamente alla struttura
federale cui è preposto, le funzioni di cui
alla letteraalle
lettere b) ed f) di cui al precedente comma 1.
Art. 12
Segretario Generale
Il Segretario Generale:
a) rappresenta legalmente la FEDERCOLF;
b) rappresenta in giudizio la FEDERCOLF;
c) convoca il Consiglio Direttivo, la Segreteria Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, sollecita il Segretario Provinciale alla convocazione dell'Assemblea Provinciale;
d) presiede la Segreteria Nazionale.
Art. 13.
Assemblea Provinciale
L’Assemblea Provinciale:
a) elabora proposte organizzative e sindacali da sottoporre al Consiglio Direttivo;
b) elegge l’Esecutivo Provinciale o, nelle Provincie con meno; di venti iscritti, il Segretario Provinciale;
c) designa i rappresentanti provinciali della FEDERCOLF in tutti gli organismi pubblici e privati;
d) delibera su ogni argomento di esclusivo interesse locale.
L’Assemblea Provinciale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea provinciale è convocata dal Segretario Provinciale con preavviso di non meno di venti giorni e almeno una volta l’anno.
L’Assemblea Provinciale è presieduta dal Segretario Provinciale o dall’iscritto eletto all’apertura dei lavori.
Art. 14
Esecutivo Provinciale
L’Esecutivo Provinciale:
a) attua le proposte formulate dall’Assemblea Provinciale relativamente alle questioni di interesse locale;
b) esegue le direttive impartite dal Segretario Generale;
c) cura la diffusione locale della stampa sindacale;
d) cura la pubblicazione locale dei deliberati degli organi;
e) promuove ed organizza localmente le campagne di tesseramento;
f) cura la gestione degli Uffici Vertenze;
g) promuove ed organizza localmente le manifestazioni sindacali, culturali e ricreative.
L’Esecutivo Provinciale è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea Provinciale, i quali durano in carica quattro anni, o fino a revoca, e sono rieleggibili.
Uno dei membri è il Segretario Provinciale, che presiede l’Esecutivo Provinciale.
Nelle Provincie con meno di settanta iscritti l’Esecutivo è composto di tre membri.
Art: 15
Segretario Provinciale
Il Segretario Provinciale:
a) presiede localmente il Sindacato;
b) nomina il Consulente Legale Provinciale designato dall’Esecutivo Provinciale;
c) adempie ai compiti assegnatigli dall’Esecutivo Provinciale;
d) mantiene i contatti
delle Provincie
della Provincia con gli organi nazionali;
e) partecipa alle riunioni dei Segretari Provinciali convocate dal Segretario Generale;
f) risponde al Segretario Generale dell’amministrazione locale del Sindacato;
g) si avvale della consulta degli esperti sindacali;
h) svolge, nelle Provincie con meno di venti iscritti, tutte le funzioni dell’Esecutivo Provinciale e dura in carica quattro anni, salvo revoca.
Art. 16
Collegio dei Probiviri
Contro i provvedimenti di esclusione deliberati dalla Segreteria Nazionale l’iscritto può presentare ricorso scritto al Collegio dei probiviri, da spedirsi presso la Sede Nazionale della FEDERCOLF.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale.
Art. 17
Collegamenti
La FEDERCOLF ricerca i più utili collegamenti con ogni altra associazione professionale o sindacale delle categorie, perseguendo l’unità d’azione con le altre componenti sindacali, pur nella salvaguardia della propria identità e del pluralismo.
La FEDERCOLF coordina in particolare la sua azione con quella dell’Api-colf, associazione professionale della categoria di cui essa è l’espressione sindacale, e si avvale degli enti di patronato, di mutualità, di formazione professionale e di cooperazione collegati con la medesima Associazione, riconoscendo pure l’Albo Professionale tenuto dall’Api-colf quale strumento di professionalità della categoria.
La FEDERCOLF riafferma, come valore prioritario della società e come fonte ispiratrice della sua linea di politica sindacale, la salvaguardia e la promozione della libertà.