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Cronistoria per l’abolizione dell’IVA

sulle Cooperative di servizio domiciliare

 

Nel 1983 in una lettera aperta ai Ministri finanziari, pubblicata sul giornale Le Colf e pubblicizzata dalla RAI e dai maggiori quotidiani nazionali, tra l’altro, l’Associazione scriveva:   

Signor Ministro delle Finanze, dal 1978 l’A.P.I-COLF ha istituito Cooperative di servizio domiciliare F.A.I.

Queste cooperative fanno risparmiare all'erario centinaia e centinaia di milioni, facendo si che molti anziani rimangano nel loro ambiente, evitando la casa di riposo o l'ospedale geriatrico.  

I più poveri vengono assistiti dai Comuni con convenzioni; ma le migliaia di persone con il minimo di pensione o pur superando il minimo che hanno bisogno della nostra opera, si identifica a quella prevista per l'esenzione dall'IVA dall'art.10 del D.P.R. 26 ottobre 1972. n.633 ai nn.18/19/20.

 Signor Ministro i soci delle Cooperative F.A.I. compiono tutto ciò che si compie in casa di riposo, compiono con i bambini, tutto ciò che si compie negli istituti di istruzione, allora perché gravare la nostra prestazione che è un servizio sociale del 18% di IVA?  

Come può una famiglia che chiede aiuto alla nostre cooperative, assumersi il pagamento del 67,03% di oneri sociali e fiscali?  

Signori Ministri, sia l'anno dell'anziano che l’anno dell’handicappato sono trascorsi invano sotto il profilo fiscale.  

Non si può continuare a dare assistenza chiedendo sempre alle colf di rinunciare ad uno stipendio dignitoso e vitale, non si può sempre fare appello alla generosità delle Collaboratrici Assistenti Domiciliari, è tempo di modificare ciò che và modificato affinché si dia un servizio dignitoso a chi necessita e un giusto riconoscimento a chi lavora.

L'Associazione portò avanti la questione fino alla sua soluzione.  

Nel 1984 ha scritto una lettera al Ministro Bruno Vicentini, per sottoporre la questione ma il Ministro non risponde, anche dopo sollecitazioni.

Nel 1985 ha scritto a vari Onorevoli per sollecitarli alla soluzione del problema e alla lettera allega il seguente pro-memoria:

PREMESSO che il D.P.R. 26.10.72 n.633 all'art.10 esonera dall'IVA tutte le prestazioni svolte a favore dell'uomo o per il servizio all'Uomo, infatti,esclude:

per la salute

-         Le professioni sanitarie;

4.  le prestazioni degli ospedali e case di cura;

5.  le prestazioni degli artigiani ortopedici ed eternisti ( cf.Risoluzione della Direzione Generale delle tasse n.396690/XV dei 4.10.84)

6.  le prestazioni dell'Ambulanza.

Per l'Igiene  

-         Raccolta Rifiuti urbani

-         Pompe funebri

Per l'Istruzione

-         Scuole e istituti educativi;

-         Asili,orfanotrofi,ricoveri,colonie ecc.

-         Biblioteche e musei.

Per altri servizi

-         Affitti o locazioni

-         Posta telegrafo, mentre vede un servizio non essenziale il telefono.

CHIEDIAMO

perché il servizio delle Assistenti Domiciliari, riunite in cooperativa,non debba essere considerato una prestazione essenziale per l'uomo e quindi sgravato dall'IVA a norma dello stesso art. 10.

Si fa notare che le assistenti domiciliari, svolgono a domicilio, le stesse mansioni delle addette all'assistenza nelle case di riposo come risulta evidente dal mansionario della risoluzione del Consiglio d'Europa n.37 del dicembre 1977 e dal Mansionario adottato da 8 Regioni Italiane e recepito nella circolare del Ministero Degli Interni per determinare il profilo professionale delle Assistenti Domiciliari.

 A conferma di ciò si fa notare che, nella Regione Veneto,a norma degli artt.20 e 21 della legge Regionale 15.12.82 n.55,i Soci di cooperative di servizi domiciliari devono compiere le prestazioni specificatamente descritte per gli "addetti all'assistenza" nelle case per anziani.

Tale eguaglianza risulta evidente dalla parificazione di compiti prevista dal Regolamento Generale 17.12.84 n. 8, pubblicato sul Bollettino della Regione Veneto 21.12.84 (pag. 7222).

Queste lettere hanno avuto un seguito di buone intenzioni, ma nessuno ha fatto qualche proposta di modifica.

Il Direttore generale del Ministero Dottor Silvestri, prende a cuore la causa.  

ii) Preparazione della legge

E’ il 1 settembre 1987 si incontra a cui si espone il problema. Così soltanto sì è avuto l'interessamento del dottor Americo, direttore generale dell’IVA.

Dopo varie ricerche, il Dottor Americo, propone di preparare uno schema di proposta di legge che modifichi il punto 21 dell’articolo 10 del D.P.R. 633.

Il giorno 11 settembre, èstata presentata la proposta così formulata, a cui egli apporta delle modifiche.

iii) presentazione della legge  

Dopo aver contattato diversi onorevoli, semplicemente l’Onorevole Lino Armellin di Treviso si rende disponibile alla presentazione; il 24 settembre 1987, alle ore 8,30 ho un colloquio nel transatlantico di Monte Citorio, si dice convinto della causa e mi promette che esporrà l’argomento al Ministro delle Finanze On. Antonio Gava. 

Io però mi affido al grande santo dell’Assistenza: San Camillo De Lellis, sulla cui tomba, in piazza della Maddalena a due passi dal parlamento, dopo il colloquio con Armellin, celebro la Santa Messa. 

iiii) Approvazione della legge

La proposta di legge viene inserita in un decreto legge, che approvato, viene pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1988 serie generali, n. 61, alla pagina 9.