Emersione del lavoro irregolare
per i collaboratori familiari
esteri
Il
Parlamento ha approvato la legge di riforma del testo unico sull’immigrazione
e, quando sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, scatterà la sanatoria per i
collaboratori familiari extracomunitari, prevista dall’art. 33 e di cui si è
fatto gran parlare per tanto tempo da parte dei mezzi di comunicazione, che
l’hanno spesso presentata come «sanatoria per colf e badanti».
Le colf che potranno fruirne
Di
«colf» e di «badanti», in effetti, non esiste traccia nel testo della legge; e
a ragione, perché sia l’uno che l’altro sostantivo non appartengono al lessico
del legislatore, che disciplina le prestazioni di lavoro in favore della
famiglia e delle convivenze familiarmente strutturate riferendosi ad esse come
al «lavoro domestico».
Chi
sono, dunque, «colf» e «badanti»? La domanda non è oziosa, sia perché occorre
individuare quali sono gli immigrati esteri interessati all’emersione del
lavoro irregolare, sia perché il regime dell’emersione riservato alle «colf» è
diverso da quello istituito per coloro che vengono impropriamente definiti
«badanti»: la legge, infatti, mentre consente l’emersione di un solo rapporto
di lavoro domestico per ciascun nucleo familiare, non pone invece limiti numerici
all’emersione dei rapporti con la seconda categoria di lavoratori.
Il
libro Quinto, Titolo IV, Capo II del codice civile reca la rubrica «Del lavoro
domestico», definendo tale quello che ha per oggetto le prestazioni di servizi
di carattere domestico (art. 2240 cod. civ.) .
La
legge 2 aprile 1958, n. 339, sotto la rubrica «Per la tutela del lavoro
domestico», definisce «addetti ai servizi personali domestici» i lavoratori di
ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento
della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica,
sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche e li distingue in
impiegati (art. 5, comma 1: precettori, istitutori, governanti, bambinaie
diplomate, maggiordomi, dame di compagnia ed altri lavoratori aventi analoghe
funzioni) e operai (art. 5, comma 2: cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere,
bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati,
personale di fatica, stallieri, lavandaie ed altri lavoratori aventi simili
mansioni).
Il
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, la cui rubrica è «Disciplina dell’obbligo
delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari», definisce il campo di applicazione riferendosi ai
«lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro
subordinato presso uno o più datori di lavoro» (art. 1).
Il
vigente c.c.n.l. 8 marzo 2001 reca la legenda «contratto collettivo nazionale
sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico» e si riferisce ai
«prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita
familiare»; vi compare il termine «colf», oltretutto nella forma estesa, in un
solo articolo, il 9, in cui si riconosce il diritto a permessi per la frequenza
di «corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o
assistenti domiciliari».
La
lettura dell’art. 33 della legge di riforma chiarisce quali sono le due
categorie indicate dalla stampa come «colf» e «badanti»; i lavoratori
extracomunitari interessati all’emersione del lavoro irregolare sono, infatti:
a)
quelli «adibiti ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti
da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza»;
b)
quelli adibiti al «lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare».
Gli
uni e gli altri sono lavoratori domestici, quindi collaboratori familiari o
«colf»; probabilmente per distinguerli dai secondi, ai primi è stata attribuita
la qualifica di «badanti», termine davvero improprio, in quanto la stessa
contrattazione collettiva, come d’altronde il testo delle legge di riforma, li
individua come «assistenti»: l’art. 10 c.c.n.l. enumera le qualifiche di
assistente geriatrico, assistente all’infanzia, infermiere diplomato generico.
Colf assistenti e no
Chi
è lavoratore domestico «di sostegno al bisogno familiare»? Dalla definizione di
lavoro domestico data dal codice civile, dalla legge di tutela del 1958 e dal
decreto legislativo istitutivo della previdenza obbligatoria del 1971 si evince
che tutti i collaboratori familiari sono tali proprio perché prestano la loro
opera per il funzionamento della vita familiare, «a qualsiasi titolo» la
prestino, come chiarisce la l’art. 1 L. n. 339/1958.
Si
potrà, dunque, regolarizzare la posizione di lavoro di un collaboratore
familiare per ciascun nucleo familiare, qualunque sia la mansione svolta, anche
se generica, come viene definita dalla contrattazione collettiva quella figura
professionale che è individuata dalla legge del 1958 quale «domestica
tuttofare», tranne che il collaboratore non venga adibito a mansioni del tutto
estranee al sostegno del bisogno familiare (ad esempio: lo stalliere, il
giardiniere, l’assistente agli animali domestici).
Il
che non significa che la famiglia deve occupare un solo dipendente addetto al
sostegno del bisogno familiare, ma soltanto che può sanare una sola posizione;
nulla vieta, ovviamente, che occupi altri dipendenti «regolari» adibiti alle
medesime mansioni, siano essi italiani, oppure cittadini dell’Unione europea o
extracomunitari.
Chi
può considerarsi, invece, «adibito ad attività di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza»? La
legge non parla, per questo tipo di attività, di «lavoro domestico», anche se
pare indubbio che l’individuazione delle qualifiche corrispondenti vada
circoscritta nell’ambito di tale categoria, in quanto è ben vero che pure un
lavoratore non domestico potrebbe essere adibito ad attività di assistenza
personale (si pensi, ad esempio, al distacco di un dipendente di una società
presso un alloggio ad uso a foresteria per espletare servizi in favore di un
amministratore che vi abiti con il proprio nucleo familiare), ma il riferimento
letterale a «componenti della famiglia» induce a ritenere che si tratti della
famiglia del datore di lavoro e che, quindi, costui venga considerato tale
nella sola veste di membro di un nucleo familiare: si è, dunque, certamente
fuori del lavoro nell’impresa, pure se quest’ultimo abbia ad oggetto
l’assistenza a persone.
Per
individuare quali lavoratori domestici devono considerarsi adibiti ad attività
di assistenza personale a soggetti non del tutto autosufficienti pare opportuno
riferirsi alle qualifiche individuate dalla contrattazione collettiva nazionale
di lavoro della categoria, poiché è principio consolidato (per tutte: Cass. 9
novembre 2000, n. 14546) che, ai fini dell’attuazione dell’art. 2103 cod. civ.
(applicabile anche alla collaborazione familiare, per il rinvio operato
dall’art. 2239 cod. civ.), spetta all’autonomia collettiva fissare la gerarchia
delle mansioni e delle relative qualifiche.
L’art.
10 c.c.n.l. suddivide i prestatori di lavoro in quattro categorie: alla prima categoria super appartengono
coloro che attestano professionalità specifica sul piano pratico operativo e
che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o
attestato professionale riconosciuto dallo Stato o da enti pubblici; alla prima categoria appartengono coloro che
con piena autonomia e responsabilità presiedono all’andamento della casa per
esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgono mansioni
per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (lo stesso
contratto collettivo menziona, ad esempio, gli addetti alla compagnia, gli
istitutori, i puericultori, i governanti di casa, i direttori di casa, i
maggiordomi, il capo cuoco, gli infermieri diplomati generici, gli assistenti
geriatrici); alla seconda categoria appartengono
coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare, con la necessaria
specifica capacità professionale; alla terza
categoria appartengono i prestatori di lavoro generico per i primi mesi di
servizio e coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica.
Deve,
anzitutto, escludersi che possano rientrare negli addetti all’assistenza i
collaboratori classificati nella terza categoria, in quanto l’assistenza a
persone non del tutto autosufficienti non può di certo ritenersi una mansione
esecutiva prettamente manuale.
Anche
il personale inquadrato nella seconda categoria parrebbe da escludere: nelle
esemplificazioni contrattuali viene indicata una sola figura professionale
dell’assistenza, l’assistente all’infanzia o baby sitter, ma si tratta di
assistenza a persone autosufficienti, tanto che per i minori che non sono tali
è prevista la figura specifica del puericultore, classificata in prima
categoria. D’altronde, per assistere soggetti non autosufficienti non può
bastare soltanto la «specifica capacità professionale» richiesta per
l’inquadramento in seconda categoria, alla quale corrispondono qualifiche tutte
inequivalenti, perché evidentemente deteriori, quali: autista, cuoco,
cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o
case private, lavoratore generico con una minima anzianità di lavoro.
Rientrano
senz’altro nella previsione legislativa i lavoratori domestici inquadrati nella
prima categoria, in possesso di quella «specifica elevata competenza
professionale» indispensabile per assistere soggetti non autosufficienti e che
svolgono mansioni davvero equivalenti a quelle esemplificativamente enunciate
dalla contrattazione collettiva, quali, ad esempio, addetto alla compagnia,
puericultore, governante, infermiere generico, assistente geriatrico. E, a
maggior ragione, vi rientrano quelli inquadrati nella prima categoria super,
che sono chiamati a svolgere sostanzialmente le stesse mansioni di coloro che
sono inquadrati nella prima categoria, distinguendosene per il possesso di un
diploma specifico o di un attestato professionale riconosciuto dallo Stato o da
enti pubblici (attestati professionali specifici sono, ad esempio, quelli di
assistente domiciliare o operatore socio-sanitario, che vengono rilasciati dai
centri di formazione professionale all’esito di corsi riconosciuti dalle
Regioni).
La
differenza tra colf assistenti e no è ben rivelata da alcune clausole che il
contratto collettivo dedica al personale addetto ad una particolare forma di
assistenza, quella notturna.
Tra
questo personale, la contrattazione distingue i lavoratori adibiti
all’assistenza e quelli adibiti a mere prestazioni di attesa.
I
primi sono definiti dall’art. 13 c.c.n.l. «personale non infermieristico
espressamente assunto per discontinue prestazioni
assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di
handicap o ammalati», qualora la durata della prestazione sia interamente
ricompresa tra le ore 20 e le ore 8; i secondi sono definiti dal successivo
art. 14 «personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna», qualora la durata della presenza sia
interamente ricompresa tra le ore 21 e le ore 8.
Da
queste definizioni si evince con sufficiente chiarezza che non tutti coloro che
«badano» a persone della famiglia possono considerarsi addetti alla loro
assistenza, e quindi regolarizzabili senza limitazioni numeriche, perché, ad
esempio, solo gli assistenti notturni adibiti a discontinue prestazioni
assistenziali possono rientrare nel campo di applicazione della sanatoria numericamente
illimitata, dalla quale vanno esclusi coloro che garantiscano esclusivamente la
presenza notturna, senza essere impegnati nell’assistenza. Da ciò si trae pure
un ulteriore argomento a sostegno della non inquadrabilità degli assistenti ai
non autosufficienti nella seconda categoria, in quanto l’art. 14, che riguarda
appunto coloro che non prestano assistenza ma solo compagnia, prevede che se a
tali lavoratori domestici fossero richieste prestazioni diverse dalla mera
presenza, ma ovviamente non di assistenza a non autosufficienti, queste non
saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in
base alla tabella dei minimi retributivi orari della seconda categoria.
Quanto
sopra non esclude, tuttavia, che anche i collaboratori familiari non adibiti
all’assistenza (come pure quelli adibiti all’assistenza di minori, anziani,
malati e portatori di handicap autosufficienti) possano costituire oggetto di
emersione, ma nel limite di uno per ciascun nucleo familiare, perché da considerare
alla stregua di qualsiasi «lavoratore domestico di sostegno al bisogno
familiare».
Presupposti dell’emersione
Hanno
diritto di procedere all’emersione tutti i datori di lavoro domestico, italiani
o stranieri, purché regolarmente soggiornanti in Italia, che hanno occupato
alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
La
norma non pretende che il rapporto si sia protratto per tutti e tre i mesi, né
esclude i rapporti che, protrattisi nei tre mesi, siano però iniziati prima;
sicché potranno essere sanati tutti quei rapporti in vigore al momento della
dichiarazione di emersione e che si vogliono regolarizzare anche per il futuro.
Questo perché alla dichiarazione di emersione deve essere allegata, a pena di
irricevibilità, la copia dell’impegno a stipulare con il prestatore d’opera il
contratto di soggiorno, vale a dire il contratto di lavoro con il collaboratore
familiare non appartenente all’Unione europea, che comprenda la garanzia della
disponibilità di un alloggio per il lavoratore (rientrante nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e
l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza.
Non
possono regolarizzarsi quei rapporti di lavoro di cui siano parti prestatori
d’opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno o che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato o, ancora, che risultino denunciati per uno dei reati per i quali
sia previsto l’arresto in flagranza, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura
di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
La dichiarazione di emersione
Il
rapporto irregolare deve essere denunciato, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la dichiarazione di emersione
presentata agli uffici postali (il timbro dell’ufficio postale accettante fa
fede per la data, sicché, in deroga ai princìpi che regolano il perfezionamento
degli atti unilaterali ricettizi, sarà sufficiente la spedizione nei termini
della dichiarazione, restando irrilevante la data di conoscenza di essa da
parte dell’amministrazione).
La
dichiarazione è inammissibile se non
contiene:
¾
le generalità del datore di lavoro;
¾
una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana del datore di lavoro o, comunque, la regolarità della sua presenza in
Italia;
¾
l’indicazione delle generalità del lavoratore o
dei lavoratori;
¾
l’indicazione della nazionalità del lavoratore o
dei lavoratori;
¾
l’indicazione della tipologia e delle modalità
d’impiego;
¾
l’indicazione della retribuzione convenuta, che
non può essere inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale sul rapporto di lavoro domestico.
La
dichiarazione di emersione è irricevibile
se non contiene:
¾
l’attestato di pagamento di un contributo
forfetario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determinerà con proprio
decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione di
tale contributo, nonché le modalità per la successiva imputazione delle
relative somme, sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei
compiti amministrativi di regolarizzazione, sia in relazione alla posizione
contributiva del lavoratore interessato, in modo da garantire l’equilibrio
finanziario delle gestioni previdenziali;
¾
copia di impegno a stipulare il contratto di
soggiorno;
¾
certificazione medica della patologia o
dell’handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il
lavoratore che non sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
Nei
venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione, la
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo verifica l’ammissibilità e la
ricevibilità della dichiarazione e la Questura accerta se sussistono motivi
ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un
anno, dandone comunicazione alla Prefettura, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di rapporti
irregolari e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia stessa.
Nei
dieci giorni successivi alla comunicazione della Questura della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura dovrà invitare le
parti a presentarsi, per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme di
legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione;
contestualmente alla stipula del contratto, verrà rilasciato il permesso di
soggiorno, permanendone le condizioni soggettive. Se le parti non si
presenteranno in Prefettura, il procedimento amministrativo sarà archiviato.
Il
permesso di soggiorno sarà successivamente rinnovabile, previo accertamento da
parte dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e
della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
Il regime sanzionatorio
I
datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione
all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
emersione presentata.
Il
che non significa affatto che, se il lavoratore extracomunitario abbia lavorato
alle dipendenze del datore di lavoro che ha proceduto all’emersione per un
periodo superiore ai tre mesi, cui corrisponde il versamento contributivo
forfetario obbligatorio, il datore di lavoro non debba versare i contributi
omessi per tale più ampio periodo di occupazione. Ciò è espressamente statuito
dall’art. 33, comma 6, della legge; nel secondo periodo, infatti, si delega il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali a determinare, con proprio
decreto, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi.
La
possibilità che la norma sull’emersione dei lavoratori domestici venga usata
per far ottenere a chi non ne avesse diritto il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è stata tenuta presente dal legislatore, il quale
evidentemente non si è nascosto la difficoltà di provare la simulazione di
rapporti di collaborazione familiare che, per svolgersi tra le mura delle
pareti domestiche, mal si prestano ad accertamenti, anche ispettivi.
Rapporti
affettivi potrebbero essere simulati in rapporti di lavoro domestico, così come
rapporti di lavoro nell’impresa potrebbero essere dissimulati dal lavoro
domestico, senza tralasciare la possibilità di dichiarazioni di emersione
false, rilasciate da soggetti compiacenti o spinti dal profitto personale.
La
legge istituisce per questo una sanzione penale: chiunque presenti una falsa
dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
La
sanatoria, comunque, non potrà costituire impedimento all’espulsione degli
stranieri che risultassero pericolosi per la sicurezza dello Stato.