Emersione del lavoro irregolare

per i collaboratori familiari esteri

 

 

 

Il Parlamento ha approvato la legge di riforma del testo unico sull’immigrazione e, quando sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, scatterà la sanatoria per i collaboratori familiari extracomunitari, prevista dall’art. 33 e di cui si è fatto gran parlare per tanto tempo da parte dei mezzi di comunicazione, che l’hanno spesso presentata come «sanatoria per colf e badanti».

 

Le colf che potranno fruirne

Di «colf» e di «badanti», in effetti, non esiste traccia nel testo della legge; e a ragione, perché sia l’uno che l’altro sostantivo non appartengono al lessico del legislatore, che disciplina le prestazioni di lavoro in favore della famiglia e delle convivenze familiarmente strutturate riferendosi ad esse come al «lavoro domestico».

Chi sono, dunque, «colf» e «badanti»? La domanda non è oziosa, sia perché occorre individuare quali sono gli immigrati esteri interessati all’emersione del lavoro irregolare, sia perché il regime dell’emersione riservato alle «colf» è diverso da quello istituito per coloro che vengono impropriamente definiti «badanti»: la legge, infatti, mentre consente l’emersione di un solo rapporto di lavoro domestico per ciascun nucleo familiare, non pone invece limiti numerici all’emersione dei rapporti con la seconda categoria di lavoratori.

Il libro Quinto, Titolo IV, Capo II del codice civile reca la rubrica «Del lavoro domestico», definendo tale quello che ha per oggetto le prestazioni di servizi di carattere domestico (art. 2240 cod. civ.) .

La legge 2 aprile 1958, n. 339, sotto la rubrica «Per la tutela del lavoro domestico», definisce «addetti ai servizi personali domestici» i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche e li distingue in impiegati (art. 5, comma 1: precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni) e operai (art. 5, comma 2: cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie ed altri lavoratori aventi simili mansioni).

Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, la cui rubrica è «Disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari», definisce il campo di applicazione riferendosi ai «lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro» (art. 1).

Il vigente c.c.n.l. 8 marzo 2001 reca la legenda «contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico» e si riferisce ai «prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare»; vi compare il termine «colf», oltretutto nella forma estesa, in un solo articolo, il 9, in cui si riconosce il diritto a permessi per la frequenza di «corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari».

La lettura dell’art. 33 della legge di riforma chiarisce quali sono le due categorie indicate dalla stampa come «colf» e «badanti»; i lavoratori extracomunitari interessati all’emersione del lavoro irregolare sono, infatti:

a) quelli «adibiti ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza»;

b) quelli adibiti al «lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare».

Gli uni e gli altri sono lavoratori domestici, quindi collaboratori familiari o «colf»; probabilmente per distinguerli dai secondi, ai primi è stata attribuita la qualifica di «badanti», termine davvero improprio, in quanto la stessa contrattazione collettiva, come d’altronde il testo delle legge di riforma, li individua come «assistenti»: l’art. 10 c.c.n.l. enumera le qualifiche di assistente geriatrico, assistente all’infanzia, infermiere diplomato generico.

 

Colf assistenti e no

Chi è lavoratore domestico «di sostegno al bisogno familiare»? Dalla definizione di lavoro domestico data dal codice civile, dalla legge di tutela del 1958 e dal decreto legislativo istitutivo della previdenza obbligatoria del 1971 si evince che tutti i collaboratori familiari sono tali proprio perché prestano la loro opera per il funzionamento della vita familiare, «a qualsiasi titolo» la prestino, come chiarisce la l’art. 1 L. n. 339/1958.

Si potrà, dunque, regolarizzare la posizione di lavoro di un collaboratore familiare per ciascun nucleo familiare, qualunque sia la mansione svolta, anche se generica, come viene definita dalla contrattazione collettiva quella figura professionale che è individuata dalla legge del 1958 quale «domestica tuttofare», tranne che il collaboratore non venga adibito a mansioni del tutto estranee al sostegno del bisogno familiare (ad esempio: lo stalliere, il giardiniere, l’assistente agli animali domestici).

Il che non significa che la famiglia deve occupare un solo dipendente addetto al sostegno del bisogno familiare, ma soltanto che può sanare una sola posizione; nulla vieta, ovviamente, che occupi altri dipendenti «regolari» adibiti alle medesime mansioni, siano essi italiani, oppure cittadini dell’Unione europea o extracomunitari.

Chi può considerarsi, invece, «adibito ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza»? La legge non parla, per questo tipo di attività, di «lavoro domestico», anche se pare indubbio che l’individuazione delle qualifiche corrispondenti vada circoscritta nell’ambito di tale categoria, in quanto è ben vero che pure un lavoratore non domestico potrebbe essere adibito ad attività di assistenza personale (si pensi, ad esempio, al distacco di un dipendente di una società presso un alloggio ad uso a foresteria per espletare servizi in favore di un amministratore che vi abiti con il proprio nucleo familiare), ma il riferimento letterale a «componenti della famiglia» induce a ritenere che si tratti della famiglia del datore di lavoro e che, quindi, costui venga considerato tale nella sola veste di membro di un nucleo familiare: si è, dunque, certamente fuori del lavoro nell’impresa, pure se quest’ultimo abbia ad oggetto l’assistenza a persone.

Per individuare quali lavoratori domestici devono considerarsi adibiti ad attività di assistenza personale a soggetti non del tutto autosufficienti pare opportuno riferirsi alle qualifiche individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro della categoria, poiché è principio consolidato (per tutte: Cass. 9 novembre 2000, n. 14546) che, ai fini dell’attuazione dell’art. 2103 cod. civ. (applicabile anche alla collaborazione familiare, per il rinvio operato dall’art. 2239 cod. civ.), spetta all’autonomia collettiva fissare la gerarchia delle mansioni e delle relative qualifiche.

L’art. 10 c.c.n.l. suddivide i prestatori di lavoro in quattro categorie: alla prima categoria super appartengono coloro che attestano professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o da enti pubblici; alla prima categoria appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedono all’andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgono mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (lo stesso contratto collettivo menziona, ad esempio, gli addetti alla compagnia, gli istitutori, i puericultori, i governanti di casa, i direttori di casa, i maggiordomi, il capo cuoco, gli infermieri diplomati generici, gli assistenti geriatrici); alla seconda categoria appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare, con la necessaria specifica capacità professionale; alla terza categoria appartengono i prestatori di lavoro generico per i primi mesi di servizio e coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica.

Deve, anzitutto, escludersi che possano rientrare negli addetti all’assistenza i collaboratori classificati nella terza categoria, in quanto l’assistenza a persone non del tutto autosufficienti non può di certo ritenersi una mansione esecutiva prettamente manuale.

Anche il personale inquadrato nella seconda categoria parrebbe da escludere: nelle esemplificazioni contrattuali viene indicata una sola figura professionale dell’assistenza, l’assistente all’infanzia o baby sitter, ma si tratta di assistenza a persone autosufficienti, tanto che per i minori che non sono tali è prevista la figura specifica del puericultore, classificata in prima categoria. D’altronde, per assistere soggetti non autosufficienti non può bastare soltanto la «specifica capacità professionale» richiesta per l’inquadramento in seconda categoria, alla quale corrispondono qualifiche tutte inequivalenti, perché evidentemente deteriori, quali: autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico con una minima anzianità di lavoro.

Rientrano senz’altro nella previsione legislativa i lavoratori domestici inquadrati nella prima categoria, in possesso di quella «specifica elevata competenza professionale» indispensabile per assistere soggetti non autosufficienti e che svolgono mansioni davvero equivalenti a quelle esemplificativamente enunciate dalla contrattazione collettiva, quali, ad esempio, addetto alla compagnia, puericultore, governante, infermiere generico, assistente geriatrico. E, a maggior ragione, vi rientrano quelli inquadrati nella prima categoria super, che sono chiamati a svolgere sostanzialmente le stesse mansioni di coloro che sono inquadrati nella prima categoria, distinguendosene per il possesso di un diploma specifico o di un attestato professionale riconosciuto dallo Stato o da enti pubblici (attestati professionali specifici sono, ad esempio, quelli di assistente domiciliare o operatore socio-sanitario, che vengono rilasciati dai centri di formazione professionale all’esito di corsi riconosciuti dalle Regioni).

La differenza tra colf assistenti e no è ben rivelata da alcune clausole che il contratto collettivo dedica al personale addetto ad una particolare forma di assistenza, quella notturna.

Tra questo personale, la contrattazione distingue i lavoratori adibiti all’assistenza e quelli adibiti a mere prestazioni di attesa.

I primi sono definiti dall’art. 13 c.c.n.l. «personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati», qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20 e le ore 8; i secondi sono definiti dal successivo art. 14 «personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna», qualora la durata della presenza sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le ore 8.

Da queste definizioni si evince con sufficiente chiarezza che non tutti coloro che «badano» a persone della famiglia possono considerarsi addetti alla loro assistenza, e quindi regolarizzabili senza limitazioni numeriche, perché, ad esempio, solo gli assistenti notturni adibiti a discontinue prestazioni assistenziali possono rientrare nel campo di applicazione della sanatoria numericamente illimitata, dalla quale vanno esclusi coloro che garantiscano esclusivamente la presenza notturna, senza essere impegnati nell’assistenza. Da ciò si trae pure un ulteriore argomento a sostegno della non inquadrabilità degli assistenti ai non autosufficienti nella seconda categoria, in quanto l’art. 14, che riguarda appunto coloro che non prestano assistenza ma solo compagnia, prevede che se a tali lavoratori domestici fossero richieste prestazioni diverse dalla mera presenza, ma ovviamente non di assistenza a non autosufficienti, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella dei minimi retributivi orari della seconda categoria.

Quanto sopra non esclude, tuttavia, che anche i collaboratori familiari non adibiti all’assistenza (come pure quelli adibiti all’assistenza di minori, anziani, malati e portatori di handicap autosufficienti) possano costituire oggetto di emersione, ma nel limite di uno per ciascun nucleo familiare, perché da considerare alla stregua di qualsiasi «lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare».

 

Presupposti dell’emersione

Hanno diritto di procedere all’emersione tutti i datori di lavoro domestico, italiani o stranieri, purché regolarmente soggiornanti in Italia, che hanno occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.

La norma non pretende che il rapporto si sia protratto per tutti e tre i mesi, né esclude i rapporti che, protrattisi nei tre mesi, siano però iniziati prima; sicché potranno essere sanati tutti quei rapporti in vigore al momento della dichiarazione di emersione e che si vogliono regolarizzare anche per il futuro. Questo perché alla dichiarazione di emersione deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la copia dell’impegno a stipulare con il prestatore d’opera il contratto di soggiorno, vale a dire il contratto di lavoro con il collaboratore familiare non appartenente all’Unione europea, che comprenda la garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore (rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Non possono regolarizzarsi quei rapporti di lavoro di cui siano parti prestatori d’opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno o che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o, ancora, che risultino denunciati per uno dei reati per i quali sia previsto l’arresto in flagranza, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

La dichiarazione di emersione

Il rapporto irregolare deve essere denunciato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la dichiarazione di emersione presentata agli uffici postali (il timbro dell’ufficio postale accettante fa fede per la data, sicché, in deroga ai princìpi che regolano il perfezionamento degli atti unilaterali ricettizi, sarà sufficiente la spedizione nei termini della dichiarazione, restando irrilevante la data di conoscenza di essa da parte dell’amministrazione).

La dichiarazione è inammissibile se non contiene:

¾  le generalità del datore di lavoro;

¾  una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana del datore di lavoro o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

¾  l’indicazione delle generalità del lavoratore o dei lavoratori;

¾  l’indicazione della nazionalità del lavoratore o dei lavoratori;

¾  l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego;

¾  l’indicazione della retribuzione convenuta, che non può essere inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale sul rapporto di lavoro domestico.

La dichiarazione di emersione è irricevibile se non contiene:

¾  l’attestato di pagamento di un contributo forfetario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determinerà con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione di tale contributo, nonché le modalità per la successiva imputazione delle relative somme, sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti amministrativi di regolarizzazione, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali;

¾  copia di impegno a stipulare il contratto di soggiorno;

¾  certificazione medica della patologia o dell’handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore che non sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla Prefettura, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di rapporti irregolari e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia stessa.

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della Questura della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura dovrà invitare le parti a presentarsi, per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme di legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione; contestualmente alla stipula del contratto, verrà rilasciato il permesso di soggiorno, permanendone le condizioni soggettive. Se le parti non si presenteranno in Prefettura, il procedimento amministrativo sarà archiviato.

Il permesso di soggiorno sarà successivamente rinnovabile, previo accertamento da parte dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

 

Il regime sanzionatorio

I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.

Il che non significa affatto che, se il lavoratore extracomunitario abbia lavorato alle dipendenze del datore di lavoro che ha proceduto all’emersione per un periodo superiore ai tre mesi, cui corrisponde il versamento contributivo forfetario obbligatorio, il datore di lavoro non debba versare i contributi omessi per tale più ampio periodo di occupazione. Ciò è espressamente statuito dall’art. 33, comma 6, della legge; nel secondo periodo, infatti, si delega il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a determinare, con proprio decreto, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi.

La possibilità che la norma sull’emersione dei lavoratori domestici venga usata per far ottenere a chi non ne avesse diritto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è stata tenuta presente dal legislatore, il quale evidentemente non si è nascosto la difficoltà di provare la simulazione di rapporti di collaborazione familiare che, per svolgersi tra le mura delle pareti domestiche, mal si prestano ad accertamenti, anche ispettivi.

Rapporti affettivi potrebbero essere simulati in rapporti di lavoro domestico, così come rapporti di lavoro nell’impresa potrebbero essere dissimulati dal lavoro domestico, senza tralasciare la possibilità di dichiarazioni di emersione false, rilasciate da soggetti compiacenti o spinti dal profitto personale.

La legge istituisce per questo una sanzione penale: chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La sanatoria, comunque, non potrà costituire impedimento all’espulsione degli stranieri che risultassero pericolosi per la sicurezza dello Stato.