ê
approvata nel luglio 2002
modifica il testo
unico sull’immigrazione
(D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
princìpi
generali
ê
Þ a tutti gli immigrati stranieri legalmente residenti in
Italia ed alle loro famiglie è garantita parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani;
Þ per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il
lavoratore extracomunitario, senza distinzione tra clandestini e no, può sempre
presentare ricorso avanti al Tribunale ordinario in funzione di giudice del
lavoro;
Þ la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti;
Þ in caso di rimpatrio, gli immigrati stranieri conservano i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e possono goderne
indipendentemente dalla vigenza di condizioni di reciprocità al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento
65° anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo;
Þ il lavoro prestato dagli immigrati stranieri in regime di
irregolarità o clandestinità, e perciò con violazione di norme di legge poste a
tutela dello stesso prestatore di lavoro, dà diritto in ogni caso alla retribuzione
ingresso in
Italia
ê
visto di ingresso
ê
è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero
ê
l’ingresso in Italia
può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni, e per soggiorni di lunga durata, che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a
quella menzionata nel visto
permesso di soggiorno
ê
va richiesto al Questore
della Provincia in cui lo straniero si trova, entro 8 giorni lavorativi dal suo
ingresso nel territorio dello Stato
durata del permesso soggiorno
ê
Þ tre mesi, per visite, affari e turismo
Þ un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o
per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali
Þ due anni, nei casi
di ricongiungimento familiare
Þ tempo correlato alle necessità specificatamente documentate,
negli altri casi consentiti
ê
la durata del permesso di soggiorno per lavoro sarà, d’ora
in poi, quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non potrà superare
Þ
la durata complessiva
di nove mesi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale
Þ
la durata di un anno,
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
Þ
la durata di due
anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
rinnovo del permesso di soggiorno
ê
va
richiesto al Questore almeno 90 giorni prima della scadenza dai lavoratori
subordinati e 30 nei restanti casi
contratto di soggiorno
ê
la sua stipula è condizione necessaria per il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
ê
è concluso fra il datore di lavoro (italiano o straniero,
purché regolarmente soggiornante in Italia) e il prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide
ê
deve avere forma scritta
ê
deve essere sottoscritto presso lo Sportello unico per
l’immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore
di lavoro, o dove avrà luogo la prestazione lavorativa
ê
elementi essenziali
Þ
garanzia, da parte
del datore di lavoro, della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica
Þ
impegno al pagamento,
da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza
ê
procedimento
Þ
il datore di lavoro
presenta la richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro allo Sportello unico
Þ
lo Sportello unico
comunica la richiesta al Centro per l’impiego competente, che provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri Centri
Þ
decorsi 20 giorni,
senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale
o comunitario, il Centro trasmette allo Sportello unico richiedente una
certificazione negativa
Þ
lo Sportello unico
rilascia il nulla-osta, sentito il Questore e a condizione che siano osservate
le prescrizioni del c.c.n.l., nel rispetto delle quote annuali
Þ
lo Sportello unico, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari
Þ
gli uffici consolari
del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli
accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
Þ
entro 8 giorni
dall’ingresso, lo straniero deve recarsi presso lo Sportello unico per la firma
del contratto di soggiorno
ricongiungimento familiare
ê
gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi, hanno diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare
ê
costoro hanno diritto
Þ
di recare con sé, in
sede di ingresso, quei familiari con i quali potrebbe essere operato il
ricongiungimento
Þ
di chiedere il
nulla-osta di ingresso per il ricongiungimento dei familiari aventi diritto
ê
lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari
Þ
il coniuge non
legalmente separato
Þ
i figli (nonché gli
adottati, gli affidati e i sottoposti a tutela) minori di 18 anni a carico,
anche del coniuge o nati fuori del matrimonio
Þ
i figli maggiorenni a
carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute, che comporti invalidità totale
Þ
i genitori a carico,
qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute
ê
chi richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità di
Þ alloggio
adeguato: rientrante nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni
al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel
quale il minore effettivamente dimorerà
Þ reddito
sufficiente: non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale, se si chiede il ricongiungimento di un
solo familiare; al doppio, se si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari; al triplo, se si chiede il ricongiungimento di quattro o più
familiari (nella determinazione del reddito, si tiene conto anche di quello
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente)
ê
il figlio minore dello straniero, con questi convivente e
regolarmente soggiornante, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta
di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di
età e segue la condizione giuridica più favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive; al compimento del 14° anno, gli viene rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età,
ovvero una carta di soggiorno
ê
ulteriori ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per
motivi familiari
Þ
stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo da almeno un anno, che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani
o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti (il permesso di soggiorno è se viene accertato che al
matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza, salvo che sia nata prole)
Þ
genitore straniero,
anche naturale, di minore italiano residente in Italia
ê
il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere
convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio
nei seguenti casi
Þ
ricongiungimento
familiare
Þ
ingresso al seguito:
Þ
morte del familiare
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
Þ
separazione legale
Þ
scioglimento del
matrimonio
Þ
compimento della
maggiore età, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno
istruzione
ê
i minori stranieri sono comunque soggetti all’obbligo
scolastico, a prescindere dalla regolarità del loro soggiorno; ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione,
di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità
scolastica
ê
è consentito l’accesso all’istruzione universitaria a chi
richiede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, nonché ai
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario o per motivi religiosi
EMERSIONE DELLE COLF
chi potrà essere sanato
ê
Þ collaboratori familiari adibiti ad attività di assistenza a
componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza = IN NUMERO ILLIMITATO
Þ collaboratori familiari adibiti al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare = UNO PER CIASCUN NUCLEO
chi potrà sanare
ê
tutti i datori di lavoro domestico, italiani o stranieri,
purché regolarmente soggiornanti in Italia, che hanno occupato alle proprie
dipendenze personale di origine extracomunitaria nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della legge
quali rapporti potranno essere
regolarizzati
ê
tutti quelli in vigore al momento della dichiarazione di
emersione e che si vogliano regolarizzare anche per il futuro
quali rapporti non potranno
essere regolarizzati
ê
quelli con lavoratori
Þ
nei confronti dei
quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal
mancato rinnovo del permesso di soggiorno
Þ
che risultino
segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato
Þ
che risultino
denunciati per uno dei reati per i quali sia previsto l’arresto in flagranza
la dichiarazione di emersione
ê
il rapporto irregolare deve essere denunciato, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, mediante la dichiarazione di emersione presentata
agli uffici postali
ê
la dichiarazione è inammissibile
se non contiene
Þ
le generalità del
datore di lavoro
Þ
una dichiarazione
attestante la cittadinanza italiana del datore di lavoro o la regolarità della
sua presenza in Italia
Þ
l’indicazione delle
generalità del lavoratore o dei lavoratori
Þ
l’indicazione della
nazionalità del lavoratore o dei lavoratori
Þ
l’indicazione della
tipologia e delle modalità d’impiego
Þ
l’indicazione della
retribuzione convenuta, che non può essere inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale sul rapporto di lavoro domestico
ê
la dichiarazione è irricevibile
se non contiene
Þ
l’attestato di
pagamento di un contributo forfetario, pari all’importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi (il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determinerà con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità
di calcolo e di corresponsione di tale contributo)
Þ
copia di impegno a
stipulare il contratto di soggiorno
Þ
certificazione medica
della patologia o dell’handicap del componente la famiglia alla cui assistenza
è destinato il lavoratore che non sia adibito al lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare
ê
procedimento di emersione
ê
nei 20 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di emersione
Þ
la Prefettura
verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione
Þ
la Questura accerta
se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno
della durata di un anno, dandone comunicazione alla Prefettura, che assicura la
tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia
di rapporti irregolari e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia
stessa
ê
nei 10 giorni successivi alla comunicazione della Questura
della mancanza di motivi ostativi
la Prefettura invita le parti a presentarsi, per stipulare
il contratto di soggiorno nelle forme di legge e alle condizioni contenute
nella dichiarazione di emersione
ê
contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno
verrà rilasciato il permesso di soggiorno
ê
il permesso di soggiorno sarà successivamente rinnovabile,
previo accertamento da parte dell’organo competente della prova della
continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva
della manodopera occupata
regime sanzionatorio
ê
i datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute,
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in
relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione
ê
il datore di lavoro deve versare i contributi omessi per il
periodo d’occupazione superiore ai tre mesi
il Ministro del lavoro, con proprio decreto, stabilirà le
modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi
ê
chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al
fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, è punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato
ê
la sanatoria non potrà costituire impedimento all’espulsione
degli stranieri che risultassero pericolosi per la sicurezza dello Stato