Legge Bossi-Fini

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approvata nel luglio 2002

 modifica il testo unico sull’immigrazione

(D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

 

princìpi generali

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Þ  a tutti gli immigrati stranieri legalmente residenti in Italia ed alle loro famiglie è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani;

Þ  per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario, senza distinzione tra clandestini e no, può sempre presentare ricorso avanti al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro;

Þ  la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti;

Þ  in caso di rimpatrio, gli immigrati stranieri conservano i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e possono goderne indipendentemente dalla vigenza di condizioni di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento 65° anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo;

Þ  il lavoro prestato dagli immigrati stranieri in regime di irregolarità o clandestinità, e perciò con violazione di norme di legge poste a tutela dello stesso prestatore di lavoro, dà diritto in ogni caso alla retribuzione

 

 

ingresso in Italia

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visto di ingresso

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è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero

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l’ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata, che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto

 

permesso di soggiorno

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va richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova, entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato

 

durata del permesso soggiorno

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Þ  tre mesi, per visite, affari e turismo

Þ  un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali

Þ  due anni, nei casi di ricongiungimento familiare

Þ  tempo correlato alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti

 

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la durata del permesso di soggiorno per lavoro sarà, d’ora in poi, quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non potrà superare

Þ  la durata complessiva di nove mesi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale

Þ  la durata di un anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

Þ  la durata di due anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

 

rinnovo del permesso di soggiorno

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va richiesto al Questore almeno 90 giorni prima della scadenza dai lavoratori subordinati e 30 nei restanti casi

 

contratto di soggiorno

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la sua stipula è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

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è concluso fra il datore di lavoro (italiano o straniero, purché regolarmente soggiornante in Italia) e il prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide

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deve avere forma scritta

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deve essere sottoscritto presso lo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro, o dove avrà luogo la prestazione lavorativa

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elementi essenziali

Þ  garanzia, da parte del datore di lavoro, della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Þ  impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza

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procedimento

Þ  il datore di lavoro presenta la richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro allo Sportello unico

Þ  lo Sportello unico comunica la richiesta al Centro per l’impiego competente, che provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri Centri

Þ  decorsi 20 giorni, senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il Centro trasmette allo Sportello unico richiedente una certificazione negativa

Þ  lo Sportello unico rilascia il nulla-osta, sentito il Questore e a condizione che siano osservate le prescrizioni del c.c.n.l., nel rispetto delle quote annuali

Þ  lo Sportello unico, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, compreso il codice fiscale, agli uffici consolari

Þ  gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso

Þ  entro 8 giorni dall’ingresso, lo straniero deve recarsi presso lo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno

 

ricongiungimento familiare

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gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi, hanno diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare

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costoro hanno diritto

Þ  di recare con sé, in sede di ingresso, quei familiari con i quali potrebbe essere operato il ricongiungimento

Þ  di chiedere il nulla-osta di ingresso per il ricongiungimento dei familiari aventi diritto

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lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari

Þ  il coniuge non legalmente separato

Þ  i figli (nonché gli adottati, gli affidati e i sottoposti a tutela) minori di 18 anni a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio

Þ  i figli maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute, che comporti invalidità totale

Þ  i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute

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chi richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di

Þ  alloggio adeguato: rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà

Þ  reddito sufficiente: non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare; al doppio, se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari; al triplo, se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari (nella determinazione del reddito, si tiene conto anche di quello annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente)

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il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di età e segue la condizione giuridica più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive; al compimento del 14° anno, gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno

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ulteriori ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

Þ  stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo da almeno un anno, che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (il permesso di soggiorno è se viene accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza, salvo che sia nata prole)

Þ  genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia

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il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio nei seguenti casi

Þ  ricongiungimento familiare

Þ  ingresso al seguito:

Þ  morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento

Þ  separazione legale

Þ  scioglimento del matrimonio

Þ  compimento della maggiore età, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno

 

istruzione

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i minori stranieri sono comunque soggetti all’obbligo scolastico, a prescindere dalla regolarità del loro soggiorno; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica

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è consentito l’accesso all’istruzione universitaria a chi richiede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, nonché ai titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi

 

 

 

EMERSIONE DELLE COLF

 

chi potrà essere sanato

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Þ  collaboratori familiari adibiti ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza = IN NUMERO ILLIMITATO

Þ  collaboratori familiari adibiti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare = UNO PER CIASCUN NUCLEO

 

chi potrà sanare

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tutti i datori di lavoro domestico, italiani o stranieri, purché regolarmente soggiornanti in Italia, che hanno occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge

 

quali rapporti potranno essere regolarizzati

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tutti quelli in vigore al momento della dichiarazione di emersione e che si vogliano regolarizzare anche per il futuro

 

quali rapporti non potranno essere regolarizzati

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quelli con lavoratori

Þ  nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno

Þ  che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato

Þ  che risultino denunciati per uno dei reati per i quali sia previsto l’arresto in flagranza

 

la dichiarazione di emersione

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il rapporto irregolare deve essere denunciato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, mediante la dichiarazione di emersione presentata agli uffici postali

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la dichiarazione è inammissibile se non contiene

Þ  le generalità del datore di lavoro

Þ  una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana del datore di lavoro o la regolarità della sua presenza in Italia

Þ  l’indicazione delle generalità del lavoratore o dei lavoratori

Þ  l’indicazione della nazionalità del lavoratore o dei lavoratori

Þ  l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego

Þ  l’indicazione della retribuzione convenuta, che non può essere inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale sul rapporto di lavoro domestico

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la dichiarazione è irricevibile se non contiene

Þ  l’attestato di pagamento di un contributo forfetario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi (il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determinerà con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione di tale contributo)

Þ  copia di impegno a stipulare il contratto di soggiorno

Þ  certificazione medica della patologia o dell’handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore che non sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

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procedimento di emersione

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nei 20 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione

Þ  la Prefettura verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione

Þ  la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla Prefettura, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di rapporti irregolari e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia stessa

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nei 10 giorni successivi alla comunicazione della Questura della mancanza di motivi ostativi

la Prefettura invita le parti a presentarsi, per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme di legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione

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contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno

verrà rilasciato il permesso di soggiorno

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il permesso di soggiorno sarà successivamente rinnovabile, previo accertamento da parte dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata

 

regime sanzionatorio

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i datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione

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il datore di lavoro deve versare i contributi omessi per il periodo d’occupazione superiore ai tre mesi

il Ministro del lavoro, con proprio decreto, stabilirà le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi

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chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato

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la sanatoria non potrà costituire impedimento all’espulsione degli stranieri che risultassero pericolosi per la sicurezza dello Stato