torna index

COLLABORATORI FAMILIARI

CCNL 13-7-1988

 

Addì 13-7-1988, presso il Ministero del Lavoro sotto la Presidenza del Sottosegretario di Stato tra la Federazione italiana datori lavoro domestico (FIDALDO) da una parte la Federazione italiana lavoratori commercio alberghi mense e servizi (FILCAMS).

La Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT), con l' intervento della Confederazione italiana

sindacati lavoratori (CISL)

la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UIL-TUCS), con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL)

la Federazione collaboratrici familiari (FEDERCOLF) con l' assistenza della Delegazione sindacale si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

 

 Art. 1 Sfera di applicazione

 

Il presente CCNL disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti con continuità al funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.

  

Art. 2 Inscindibilità della presente regolamentazione

 

Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, nè quindi cumulabili con altro trattamento.

  

Art. 3 Condizioni di miglior favore

 

Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti ad personam.

 

Art. 4 - Documenti di lavoro

All'atto dell'assunzione, il prestatore di lavoro dovrà, ai sensi di legge, consegnare al datore di lavoro il libretto di lavoro e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria aggiornata, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, il libretto di lavoro sarà trattenuto da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. 

Il lavoratore extra comunitario potrà essere assunto se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Art. 5 - Assunzione

L'assunzione dei prestatore di lavoro avviene direttamente ai sensi di legge e deve essere comunicata, per iscritto, entro 30 gg. dal compimento del periodo di prova, all'Ufficio di Collocamento. Il datore di lavoro rilascerà al lavoratore apposita lettera dalla quale risultino:

a) la data dell'inizio del rapporto di lavoro;

b) la categoria di appartenenza e l'anzianità in detta categoria;

c) la durata del periodo di prova;

d) l'esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;

e) la durata dell'orario giornaliero di lavoro;

f) l'eventuale tenuta di lavoro, da fornirsi dal datore di lavoro;

g) la giornata o le due mezze giornate di riposi settimanale; 

h) la retribuzione pattuita;

i) eventuali temporanei spostamenti previsti per villeggiatura o per altri motivi familiari.

L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della legge n. 230 del 18 aprile 1962, ed in tale eventualità il periodo di lavoro e la causale devono risultare per atto iscritto. 

Copia della lettera di assunzione, firmata dal prestatore di lavoro, dovrà essere trattenuta dal datore di lavoro.

Art. 6 - Assunzione lavoratori studenti

Gli studenti di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 24 ore settimanali.

Qualora detto orario fosse interamente contenuto in orario compreso tra le 6,00 e le ore 14,00 oppure tra le ore 14,00 e le ore 22,00 ai prestatori di lavoro studenti di cui al precedente comma sarà erogata una retribuzione monetaria pari a quella prevista dalla tabella A allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.

L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore e dal prestatore di lavoro da cui risulti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'ambito dei due semiturni individuati nel comma precedente.

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applicano integralmente tutti gli Istituti disciplinati dal presente contratto.

Resta fermo per i soggetti che ne sono destinatari la normativa dettata dall'accordo europeo del 24 novembre 1969 n. 6! ratificato con la legge 18 maggio 1973 n 304.

Art. 7 Categorie dei lavoratori

 I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie:

 

  1a CATEGORIA SUPER

 

Vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico-operativo e che siano in possesso di un diploma specifico o

attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici.

 

  1a CATEGORIA

 

Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità  presiedono all' andamento della casa per esplicito incarico delegato dal

datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata <<competenza>> professionale (ad es. dama di compagnia, istitutrice o governante, puericultrice, governante o direttrice di casa, maggiordomo, capocuoco o chef, infermiere diplomato <<generico>>, assistente geriatrico domiciliare).

 

  2a CATEGORIA

 

Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad es. balia o

bambinaia, autista, cuoco/a, cameriere/a, guardarobiera, stiratrice, custode o portinaio di ville o case private, prestatore di lavoro generico

che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 8 e ogni altro prestatore di lavoro che non rientri nella 1a super, nella 1a o

nella 3a categoria).

 

  3a CATEGORIA

 

Vi appartengono i prestatori di lavoro generico che non abbiano compiuto il periodo di anzianità di servizio di cui al successivo art. 8. Vi

appartengono inoltre coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (es. addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al

giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto cucina, lavandaia, stalliere).

 

Art. 8 Passaggio dalla 3a alla 2a categoria

 

Il prestatore di lavoro generico passa automaticamente dalla 3a alla 2a categoria con le seguenti modalità:

- dopo 3 anni di servizio se l' assunzione avviene prima del compimento del 16°  anno di età;

- dopo 2 anni di servizio se l' assunzione avviene tra il 16° anno di età e prima del compimento del 18°;

- dopo 18 mesi per tutti gli altri casi.

Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il prestatore di lavoro deve avere compiuto almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro. 

Il  possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria.

 

Art. 9 Periodo di prova

 

I prestatori di lavoro sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro effettivo per la 1a categoria

super e per la 1a categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per la 2a e la 3a categoria.

Il prestatore di lavoro che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato. Il servizio

prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell' anzianità.

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso ma con il

pagamento, a favore del prestatore di lavoro, della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato. Se il

prestatore di lavoro è stato assunto come prima provenienza da altra regione e non abbia nel frattempo trasferito la propria residenza e la

risoluzione del rapporto avvenga non ai sensi dell' art. 28, comma ottavo del presente contratto, dovrà essere dato dal datore di lavoro un

preavviso di gg. 3 o, in difetto, la retribuzione corrispondente.

 

Art. 10 Riposo settimanale

 

Il riposo settimanale di 24 ore cade normalmente di domenica, ma può essere effettuato anche in altro giorno o in due mezze giornate di cui una

coincidente con la domenica. In tal caso il lavoratore non potrà prestare la propria attività per un numero di ore superiore alla metà di quelle

che costituiscono la durata normale dell' orario di lavoro giornaliero.

Per particolari esigenze potranno essere richieste prestazioni lavorative nel giorno di riposo festivo. In tal caso, le ore così lavorate, saranno

retribuite con la maggiorazione del 50% della retribuzione normale e sarà concesso un ugual numero di ore di riposo non retribuito, nel corso della

giornata immediatamente seguente.

 

Art. 11 Orario di lavoro

 

La durata normale dell' orario di lavoro è quella concordata fra le parti, e comunque con un massimo di 10 ore giornaliere non consecutive,

per un totale di 56 ore settimanali. La riduzione complessiva di orario di 4 ore settimanali, rispetto alle iniziali 60 ore lavorative di cui al CCNL

14-12-1978, potrà essere cumulata, d' accordo tra le parti, onde consentirne al lavoratore il godimento in aggiunta al riposo settimanale

e/o alle ferie annuali. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo diurno non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore

alle due ore.

È consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di due ore giornaliere.

L' orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al primo comma, nei confronti del personale a

servizio intero; nel caso di servizio ridotto, o ad ore, sarà concordato fra le parti.

Le cure personali e delle proprie cose - salvo quelle di servizio - saranno effettuate dal prestatore di lavoro fuori dell' orario di lavoro.

 

Art. 12 Lavoro straordinario

 

Al prestatore di lavoro può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l' orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato

motivo di suo impedimento.

È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata nel I comma dell' art. 11, salvo

il prolungamento preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate. Lo straordinario è compensato con la normale retribuzione

oraria maggiorata del 25 per cento.

Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità

impreviste.

È considerato lavoro straordinario notturno quello svolto tra le ore 22 e le ore 6 - salvo slittamento dell' orario di lavoro di non più di due ore

- ed è compensato con la normale retribuzione oraria maggiorata del 50 per cento.

In caso di emergenza le prestazioni nei periodi di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al

prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni non debbono avere carattere di continuità.

 

Art. 13 Festività nazionali ed infrasettimanali

 

Sono considerate festive, a termine di legge, le seguenti giornate: 1o gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1o maggio, 15 agosto, 1o

novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, santo patrono. Tali festività sono godibili per intero e normalmente retribuite.

In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, il pagamento delle ore lavorate

con la maggiorazione del 50 per cento per lavoro festivo.

In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in

alternativa, al pagamento di 1/26 della normale retribuzione mensile, comprensiva del valore convenzionale di vitto e di alloggio, qualora ne

usufruisca.

Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5-3-1977, n. 54, sono state compensate

mediante il riconoscimento, al prestatore di lavoro, del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma primo.

Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della normale retribuzione mensile.

 

Art. 14 Ferie

 

Indipendentemente dalla durata dell' orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il prestatore ha diritto ad un

periodo di ferie ripartito come segue:

- per anzianità di servizio fino a 3 anni gg. 20 lavorativi;

- per anzianità di servizio oltre i 3 anni gg. 25 lavorativi.

Durante il periodo di godimento delle ferie il prestatore ha diritto ad una retribuzione pari, rispettivamente, ai 20/26 ed ai 25/26 della normale

retribuzione globale di fatto mensile.

Al prestatore che usufruisca del vitto e dell' alloggio spetta per il periodo di ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette

corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno, di regola, carattere continuativo; il datore di lavoro, compatibilmente con

le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie normalmente da giugno a settembre. In caso di licenziamento o di

dimissioni, o, se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il prestatore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al

lavoratore, che abbia superato il periodo di prova, tanti 12.mi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo

servizio prestato.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento, nè durante il periodo di malattia o infortunio.

Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in 12.mi.

 

Art. 22 Retribuzione e prospetto paga

 

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predisporrà un prospetto paga in duplice copia, una per il

lavoratore firmata dal datore di lavoro e l' altra per il datore di lavoro firmata dal lavoratore.

La retribuzione del prestatore di lavoro è distinta di norma nelle seguenti voci:

a) retribuzione minima contrattuale;

b) eventuali scatti di anzianità di cui all' art. 25;

c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;

d) eventuale superminimo.

Nel prospetto paga dovrà risultare se l' eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) sia una condizione di miglior favore ad

personam non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre le voci di cui al secondo comma, le ore straordinarie, i compensi per festività e le

trattenute per oneri previdenziali.

Il datore di lavoro, a richiesta del prestatore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l' ammontare complessivo delle somme

erogate nell' anno.

 

Art. 24 Indennità sostitutiva di vitto e alloggio

 

È di competenza della Commissione nazionale l' aggiornamento dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, che attualmente è convenuta

in L. 3.500 giornaliere così suddivise: L. 1.350 per ciascun pasto e L.800 per il pernottamento.

La Commissione nazionale per l' aggiornamento retributivo provvederà ad adeguare detto valore in occasione degli aggiornamenti semestrali di cui

all' art. 26 in ragione del 100 per cento delle variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall' ISTAT.

 

Art. 25 Scatti di anzianità

 

A decorrere dal 22-5-1972, spetta al prestatore di lavoro, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4

per cento sul minimo di categoria. Il numero dei bienni è fissato in 7.

 

Art. 28 Risoluzione del rapporto di lavoro

 

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti con l' osservanza del preavviso nei termini seguenti:

- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 gg. di calendario;

- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 1 mese.

I suddetti termini saranno ridotti del 50 per cento nel caso di dimissioni da parte del prestatore di lavoro.

Nel caso di mancato preavviso, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.

Nel caso di licenziamento non disciplinare da parte del datore di lavoro, ed ove questi ritenga di esonerare il prestatore di lavoro dall'

effettuare le prestazioni nel periodo di preavviso, spetta allo stesso il corrispettivo per il citato periodo.

Nel caso di dimissioni da parte del prestatore di lavoro, ed ove questi non ritenga di effettuare le prestazioni nel periodo di preavviso, il

datore di lavoro tratterrà, dal conteggio di liquidazione l' importo equivalente alla retribuzione del suddetto periodo.

Per il rapporto di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali il preavviso è il seguente:

- fino a due anni di anzianità, 8 giorni di calendario;

- oltre due anni di anzianità, 15 giorni di calendario.

Per i portieri privati, custodi di villa ed altro personale i quali usufruiscono, con la famiglia e con i propri mobili, di alloggio

indipendente di proprietà del datore di lavoro e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di un mese, sino ad un anno di anzianità, e

di due mesi per anzianità superiore.

Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso le mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto

di lavoro.

Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

È in facoltà del prestatore di lavoro, prima di adire le vie legali, di chiedere l' esperimento di un tentativo di conciliazione alla Commissione

paritetica, di cui all' art. 34, che deve decidere entro 30 gg.

 

Art. 29 Indennità di anzianità e TFR

 

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato come stabilito qui di

seguito:

A) per il rapporto di lavoro a servizio intero, convivente o non convivente:

1) per l' anzianità maturata anteriormente al 1-5-1958:

a) al personale già considerato impiegato: 15 gg. per ogni anno di anzianità;

b) al personale già considerato operaio: 8 gg. per ogni anno di anzianità;

2) per l' anzianità maturata dopo il 1-5-1958:

a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per anno di anzianità;

b) al personale già considerato operaio: 15 gg. per anno di anzianità;

3) per l' anzianità maturata dal 22-5-1974 al 28-5-1982 per il personale sub b) 20 gg. per ogni anno di anzianità.

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l' indennità

di anzianità è la seguente:

1) per l' anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 74: 8 gg. per

ogni anno di anzianità;

2) per anzianità maturata dal 22 maggio 74 al 31 dicembre 78: 10 gg. per

ogni anno di anzianità;

3) per anzianità maturata dal 31 dicembre 78 al 31 dicembre 79: 15 gg.

per ogni anno di anzianità;

4) per anzianità maturata dal 31 dicembre 79 al 29 maggio 82: 20 gg. per

ogni anno di anzianità.

C) Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28-5-1982 saranno calcolate sulla base dell' ultima retribuzione e accantonate, e subiranno

un incremento, a norma dell' art. 1, comma quarto, della legge 29 maggio 82, n. 297, dell' 1,5 per cento annuo a partire dal 1o giugno 82 e del 75

per cento dell' aumento del costo della vita, accertato dall' ISTAT, con l' esclusione della quota maturata nell' anno in corso.

D) Anzianità maturate dal 29 maggio 82: il TFR relativamente alle anzianità maturate dal 29 maggio 82, sarà calcolato a norma dell' art.

1, primo comma, della legge 29-5-1982, n. 297, sull' ammontare delle retribuzioni percepite nell' anno, comprensive di eventuale indennità di

vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5; per i lavoratori inquadrati nella 2a e 3a categoria sul quoziente saranno calcolati i

20/26.

Le suddette indennità saranno incrementate in conformità a quanto previsto dalla legge 297.

E) In relazione a quanto previsto dalla suddetta legge a partire dal 1-1-1990 la misura del TFR sarà commisurata all' importo della

retribuzione di ciascun anno diviso per 13,5.

Ai fini del computo del TFR in questione, come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per

6 l' importo della retribuzione media settimanale o per 26 l' importo della retribuzione media mensile. Per il solo TFR tale importo dovrà

essere maggiorato dal rateo della gratifica natalizia.

Le suddette indennità saranno incrementate in conformità a quanto previsto dalla legge 297.

E) In relazione a quanto previsto dalla suddetta legge a partire dal 1° gennaio 1990 la misura del T.F.R. sarà commisurata all'importo della retribuzione di ciascun anno diviso per 13,5.

Ai fini del computo del T.F.R. in questione, come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo dovrà essere maggiorato dal rateo della gratifica natalizia.

Art. 30 - Indennità in caso di morte 

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di preavviso, di anzianità e T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.

In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

Art. 31 - Permessi Sindacali

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Associazione sindacale di appartenenza rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti nella misura di sei giorni lavorativi nell'anno.

I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di regola tre giorni prima presentando la richiesta di permesso rilasciata OO.SS. di appartenenza.

Art. 32 - Controversie

Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro riguardanti l'interpretazione delle norme del presente contratto se non conciliate a livello delle organizzazioni sindacali locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate alle Commissioni paritetiche territoriali di cui alI'art. 35 del presente contatto.

Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 gg. dal ricevimento del verbale di mancato accordo appositamente redatto dalle organizzazioni locali di cui sopra.

Art. 33 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo

È costituita una Commissione nazionale sedente presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale di lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti rappresentanti di datori di lavoro.

La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 23-24-26.

Art. 34 - Commissione Paritetica nazionale

Presso la sede nazionale della FIDALDO è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della FIDALDO.

Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 

a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle commissioni paritetiche provinciali o regionali; 

b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; 

c) esprimere il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali della FIDALDO e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle OO. SS. nazionali che hanno stipulato il presente contratto.

d) istituire e gestire gli "Osservatori nazionali e territoriali" di cui al successivo art. 36.

Art.  35 Commissione paritetiche territoriali

Presso le sedi territoriali della FIDALDO possono essere costituite delle commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte ciascuna da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un egual numero di rappresentanti della FIDALDO.

Dette commissioni sarranno presiedute da persona di comune fiducia delle parti o, in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente del tribunale locale.

Tali commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esprimere il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di accordo ai sensi della legge 11 agosto '73, n. 533, art. 411, III Comma.

Art. 36 - Osservatori

Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, rilevato che costituisce ormai un punto di riferimento essenziale per l'individuazione delle condizioni minime di lavoro, così come affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 521 del 23-10-85) e dalla Corte Costituzionale (sent. 585 del 23-12-1987), al fine di rafforzare il rispettivo impegno per la migliore applicazione del testo contrattuale, concordano l'istituzione di "Osservatori" a livelo territoriale (provinciale e/o regionale), costituiti tra le parti stipulanti il CCNL su basi paritetiche, allo scopo di rilevare:

- la situazione occupazionale della categoria;

- le retribuzioni medie di fatto;

- il livello di applicazione del CCNL sul territorio;

- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri.

Tali "Osservatori" elaboreranno, inoltre, concrete iniziative per promuovere, in collaborazione con i competenti organismi pubblici (es. regioni), lo sviluppo della professionalità, attraverso una adeguata politica di formazione.

Art. 37 - Contributi di assistenza contrattuale

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 33-34-35-36 del presente contratto e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.

Le misure contributive e le relative norme di sanzione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al 1° comma e con l'Istituto previdenziale prescelto.

Le norme di cui ai precedenti comma fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.

Entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, le parti contraenti si incontreranno per redigere i relativi regolamenti e la relativa convenzione.

Art. 38 - Decorrenza e durata

Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1° aprile 1988. Il contratto stesso giungerà a scadenza il 31 marzo 1991.

In caso di mancata disdetta di una delle parti, da darsi almeno tre mesi prima di tale data a mezzo lettera raccomandata R. R., il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un biennio e così di seguito.

Chiarimenti a verbale

1) Si chiarisce che ai fini degli istituti contrattuali, il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene ricavando 1/26 della retribuzione mensile. Es.: paga oraria per n. ore lavorate nella settimana per 52 : 12 26 = 1/26 della retribuzione mensile.

2) Quando il contratto esprime giorni di calendario si considerano i trentesimi della mensilità (es. malattia).

3) Quando il contratto esprime giorni lavorativi si considerano i ventiseiesimi della mensilità (es. ferie).

4) Ai fini degli istituti contrattuali le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungano o superino i quindici giorni, si computano a mese intero.

5) Per retribuzione globale di fatto si intende quella dei terzo comma dell'art. 27.

torna in cima