COLLABORATORI FAMILIARI
CCNL 13-7-1988
Addì 13-7-1988, presso il Ministero del Lavoro
sotto la Presidenza del Sottosegretario di Stato
tra la Federazione italiana datori lavoro
domestico (FIDALDO) da una parte la Federazione italiana lavoratori commercio alberghi
mense e servizi (FILCAMS).
La Federazione italiana sindacati addetti ai
servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT), con l' intervento della
Confederazione italiana
sindacati lavoratori (CISL)
la Unione italiana lavoratori turismo commercio
e servizi (UIL-TUCS), con la partecipazione della Unione Italiana del
Lavoro (UIL)
la Federazione collaboratrici familiari
(FEDERCOLF) con l' assistenza della Delegazione sindacale
si è stipulato il presente Contratto collettivo
nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.
Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina, in maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico. Il
contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti,
addetti con continuità al funzionamento della vita familiare, tenuto conto
di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente
contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte
salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.
Art. 2 Inscindibilità della presente
regolamentazione
Le norme della presente regolamentazione
collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti,
inscindibili e correlative fra di loro, nè quindi cumulabili con altro
trattamento.
Art. 3 Condizioni di miglior favore
Eventuali trattamenti più favorevoli saranno
mantenuti ad personam.
Art. 4 - Documenti di lavoro
All'atto dell'assunzione, il prestatore di lavoro dovrà, ai sensi di legge, consegnare al datore di lavoro il libretto di lavoro e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria aggiornata, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, il libretto di lavoro sarà trattenuto da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.
Il lavoratore extra comunitario potrà essere assunto se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Art. 5 - Assunzione
L'assunzione dei prestatore di lavoro avviene direttamente ai sensi di legge e deve essere comunicata, per iscritto, entro 30 gg. dal compimento del periodo di prova, all'Ufficio di Collocamento. Il datore di lavoro rilascerà al lavoratore apposita lettera dalla quale risultino:
a) la data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria di appartenenza e l'anzianità in detta categoria;
c) la durata del periodo di prova;
d) l'esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
e) la durata dell'orario giornaliero di lavoro;
f) l'eventuale tenuta di lavoro, da fornirsi dal datore di lavoro;
g) la giornata o le due mezze giornate di riposi settimanale;
h) la retribuzione pattuita;
i) eventuali temporanei spostamenti previsti per villeggiatura o per altri motivi familiari.
L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della legge n. 230 del 18 aprile 1962, ed in tale eventualità il periodo di lavoro e la causale devono risultare per atto iscritto.
Copia della lettera di assunzione, firmata dal prestatore di lavoro, dovrà essere trattenuta dal datore di lavoro.
Art. 6 - Assunzione lavoratori studenti
Gli studenti di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 24 ore settimanali.
Qualora detto orario fosse interamente contenuto in orario compreso tra le 6,00 e le ore 14,00 oppure tra le ore 14,00 e le ore 22,00 ai prestatori di lavoro studenti di cui al precedente comma sarà erogata una retribuzione monetaria pari a quella prevista dalla tabella A allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.
L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore e dal prestatore di lavoro da cui risulti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'ambito dei due semiturni individuati nel comma precedente.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applicano integralmente tutti gli Istituti disciplinati dal presente contratto.
Resta fermo per i soggetti che ne sono destinatari la normativa dettata dall'accordo europeo del 24 novembre 1969 n. 6! ratificato con la legge 18 maggio 1973 n 304.
Art. 7 Categorie dei lavoratori
I prestatori di lavoro si suddividono in quattro
categorie:
1a
CATEGORIA SUPER
Vi appartengono coloro che attestino
professionalità specifica sul piano pratico-operativo e che siano in possesso di un
diploma specifico o
attestato professionale riconosciuto dallo Stato
o enti pubblici.
1a
CATEGORIA
Vi appartengono coloro che con piena autonomia e
responsabilità presiedono all' andamento della casa per
esplicito incarico delegato dal
datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per
le quali occorra una specifica elevata <<competenza>>
professionale (ad es. dama di compagnia, istitutrice o governante, puericultrice,
governante o direttrice di casa, maggiordomo, capocuoco o chef, infermiere
diplomato <<generico>>, assistente geriatrico domiciliare).
2a
CATEGORIA
Vi appartengono coloro che svolgono mansioni
relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità
professionale (ad es. balia o
bambinaia, autista, cuoco/a, cameriere/a,
guardarobiera, stiratrice, custode o portinaio di ville o case private,
prestatore di lavoro generico
che abbia compiuto il periodo di servizio di cui
al successivo art. 8 e ogni altro prestatore di lavoro che non rientri
nella 1a super, nella 1a o
nella 3a categoria).
3a
CATEGORIA
Vi appartengono i prestatori di lavoro generico
che non abbiano compiuto il periodo di anzianità di servizio di cui al
successivo art. 8. Vi
appartengono inoltre coloro che svolgono
mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (es. addetto esclusivamente
alle pulizie, addetto al
giardino per lavori di manutenzione ordinaria,
aiuto cucina, lavandaia, stalliere).
Art. 8 Passaggio dalla 3a alla 2a categoria
Il prestatore di lavoro generico passa
automaticamente dalla 3a alla 2a categoria con le seguenti modalità:
- dopo 3 anni di servizio se l' assunzione
avviene prima del compimento del
16° anno di età;
- dopo 2 anni di servizio se l' assunzione
avviene tra il 16° anno di età e prima del compimento del
18°;
- dopo 18 mesi per tutti gli altri casi.
Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il prestatore di lavoro deve avere compiuto almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro.
Il
possesso di uno specifico attestato
professionale riconosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di
categoria.
Art. 9 Periodo di prova
I prestatori di lavoro sono soggetti ad un
periodo di prova regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro
effettivo per la 1a categoria
super e per la 1a categoria e di 8 giorni di
lavoro effettivo per la 2a e la 3a categoria.
Il prestatore di lavoro che abbia superato il
periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente
confermato. Il servizio
prestato durante il periodo di prova va
computato a tutti gli effetti dell' anzianità.
Durante il periodo di prova, il rapporto di
lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza
preavviso ma con il
pagamento, a favore del prestatore di lavoro,
della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti
al lavoro prestato. Se il
prestatore di lavoro è stato assunto come prima
provenienza da altra regione e non abbia nel frattempo trasferito la
propria residenza e la
risoluzione del rapporto avvenga non ai sensi
dell' art. 28, comma ottavo del presente contratto, dovrà essere dato dal
datore di lavoro un
preavviso di gg. 3 o, in difetto, la
retribuzione corrispondente.
Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale di 24 ore cade normalmente
di domenica, ma può essere effettuato anche in altro giorno o in due
mezze giornate di cui una
coincidente con la domenica. In tal caso il
lavoratore non potrà prestare la propria attività per un numero di ore
superiore alla metà di quelle
che costituiscono la durata normale dell' orario
di lavoro giornaliero.
Per particolari esigenze potranno essere
richieste prestazioni lavorative nel giorno di riposo festivo. In tal caso, le
ore così lavorate, saranno
retribuite con la maggiorazione del 50% della
retribuzione normale e sarà concesso un ugual numero di ore di riposo non
retribuito, nel corso della
giornata immediatamente seguente.
Art. 11 Orario di lavoro
La durata normale dell' orario di lavoro è
quella concordata fra le parti, e comunque con un massimo di 10 ore
giornaliere non consecutive,
per un totale di 56 ore settimanali. La
riduzione complessiva di orario di 4 ore settimanali, rispetto alle iniziali 60 ore
lavorative di cui al CCNL
14-12-1978, potrà essere cumulata, d' accordo
tra le parti, onde consentirne al lavoratore il godimento in
aggiunta al riposo settimanale
e/o alle ferie annuali. Il lavoratore convivente
ha diritto ad un riposo diurno non retribuito, normalmente nelle ore
pomeridiane, non inferiore
alle due ore.
È consentito il recupero consensuale ed a regime
normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di due ore
giornaliere.
L' orario di lavoro è fissato in concreto dal
datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al primo comma, nei
confronti del personale a
servizio intero; nel caso di servizio ridotto, o
ad ore, sarà concordato fra le parti.
Le cure personali e delle proprie cose - salvo
quelle di servizio - saranno effettuate dal prestatore di lavoro
fuori dell' orario di lavoro.
Art. 12 Lavoro straordinario
Al prestatore di lavoro può essere richiesta una
prestazione lavorativa oltre l' orario stabilito, sia di giorno che di
notte, salvo giustificato
motivo di suo impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello che
eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata nel I
comma dell' art. 11, salvo
il prolungamento preventivamente concordato per
il recupero di ore non lavorate. Lo straordinario è compensato con la
normale retribuzione
oraria maggiorata del 25 per cento.
Le ore di lavoro straordinario debbono essere
richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o
particolari necessità
impreviste.
È considerato lavoro straordinario notturno
quello svolto tra le ore 22 e le ore 6 - salvo slittamento dell' orario di
lavoro di non più di due ore
- ed è compensato con la normale retribuzione
oraria maggiorata del 50 per cento.
In caso di emergenza le prestazioni nei periodi
di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e
daranno luogo soltanto al
prolungamento del riposo stesso; tali
prestazioni non debbono avere carattere di continuità.
Art. 13 Festività nazionali ed infrasettimanali
Sono considerate festive, a termine di legge, le
seguenti giornate: 1o gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile,
1o maggio, 15 agosto, 1o
novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre,
santo patrono. Tali festività sono godibili per intero e normalmente
retribuite.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto,
oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, il
pagamento delle ore lavorate
con la maggiorazione del 50 per cento per lavoro
festivo.
In caso di festività infrasettimanale
coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo
in altra giornata o, in
alternativa, al pagamento di 1/26 della normale
retribuzione mensile, comprensiva del valore convenzionale di vitto e
di alloggio, qualora ne
usufruisca.
Le giornate che hanno cessato di essere
considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5-3-1977, n. 54,
sono state compensate
mediante il riconoscimento, al prestatore di
lavoro, del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma
primo.
Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di
cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della normale retribuzione
mensile.
Art. 14 Ferie
Indipendentemente dalla durata dell' orario di
lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il
prestatore ha diritto ad un
periodo di ferie ripartito come segue:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni gg. 20
lavorativi;
- per anzianità di servizio oltre i 3 anni gg.
25 lavorativi.
Durante il periodo di godimento delle ferie il
prestatore ha diritto ad una retribuzione pari, rispettivamente, ai 20/26
ed ai 25/26 della normale
retribuzione globale di fatto mensile.
Al prestatore che usufruisca del vitto e dell'
alloggio spetta per il periodo di ferie, ove non usufruisca durante
tale periodo di dette
corresponsioni, il compenso sostitutivo
convenzionale.
Il diritto al godimento delle ferie è
irrinunciabile e queste hanno, di regola, carattere continuativo; il datore di
lavoro, compatibilmente con
le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare
il periodo di ferie normalmente da giugno a settembre. In caso di
licenziamento o di
dimissioni, o, se al momento di inizio del
godimento del periodo di ferie il prestatore non abbia raggiunto un anno di
servizio, spetteranno al
lavoratore, che abbia superato il periodo di
prova, tanti 12.mi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono
i mesi di effettivo
servizio prestato.
Le ferie non possono essere concesse durante il
periodo di preavviso di licenziamento, nè durante il periodo di malattia
o infortunio.
Ai fini del computo del periodo di maturazione
delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in 12.mi.
Art. 22 Retribuzione e prospetto paga
Il datore di lavoro, contestualmente alla
corresponsione periodica della retribuzione, predisporrà un prospetto paga in
duplice copia, una per il
lavoratore firmata dal datore di lavoro e l'
altra per il datore di lavoro firmata dal lavoratore.
La retribuzione del prestatore di lavoro è
distinta di norma nelle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'
art. 25;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e
alloggio;
d) eventuale superminimo.
Nel prospetto paga dovrà risultare se l'
eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) sia una
condizione di miglior favore ad
personam non assorbibile; dovranno altresì
risultare, oltre le voci di cui al secondo comma, le ore straordinarie, i
compensi per festività e le
trattenute per oneri previdenziali.
Il datore di lavoro, a richiesta del prestatore,
è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'
ammontare complessivo delle somme
erogate nell' anno.
Art. 24 Indennità sostitutiva di vitto e
alloggio
È di competenza della Commissione nazionale l'
aggiornamento dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, che
attualmente è convenuta
in L. 3.500 giornaliere così suddivise: L. 1.350
per ciascun pasto e L.800 per il pernottamento.
La Commissione nazionale per l' aggiornamento
retributivo provvederà ad adeguare detto valore in occasione degli
aggiornamenti semestrali di cui
all' art. 26 in ragione del 100 per cento delle
variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai
rilevate dall' ISTAT.
Art. 25 Scatti di anzianità
A decorrere dal 22-5-1972, spetta al prestatore
di lavoro, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di
lavoro, un aumento del 4
per cento sul minimo di categoria. Il numero dei
bienni è fissato in 7.
Art. 28 Risoluzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può essere risolto da
ciascuna delle due parti con l' osservanza del preavviso nei termini
seguenti:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso
datore di lavoro: 15 gg. di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso
datore di lavoro: 1 mese.
I suddetti termini saranno ridotti del 50 per
cento nel caso di dimissioni da parte del prestatore di lavoro.
Nel caso di mancato preavviso, è dovuta una
indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di
preavviso spettante.
Nel caso di licenziamento non disciplinare da
parte del datore di lavoro, ed ove questi ritenga di esonerare il prestatore
di lavoro dall'
effettuare le prestazioni nel periodo di
preavviso, spetta allo stesso il corrispettivo per il citato periodo.
Nel caso di dimissioni da parte del prestatore
di lavoro, ed ove questi non ritenga di effettuare le prestazioni nel
periodo di preavviso, il
datore di lavoro tratterrà, dal conteggio di
liquidazione l' importo equivalente alla retribuzione del suddetto periodo.
Per il rapporto di lavoro inferiore alle 24 ore
settimanali il preavviso è il seguente:
- fino a due anni di anzianità, 8 giorni di
calendario;
- oltre due anni di anzianità, 15 giorni di
calendario.
Per i portieri privati, custodi di villa ed
altro personale i quali usufruiscono, con la famiglia e con i propri
mobili, di alloggio
indipendente di proprietà del datore di lavoro
e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di un mese, sino ad
un anno di anzianità, e
di due mesi per anzianità superiore.
Possono dare luogo al licenziamento senza
preavviso le mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno
provvisoria del rapporto
di lavoro.
Il licenziamento non esclude le eventuali
responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
È in facoltà del prestatore di lavoro, prima di
adire le vie legali, di chiedere l' esperimento di un tentativo di
conciliazione alla Commissione
paritetica, di cui all' art. 34, che deve
decidere entro 30 gg.
Art. 29 Indennità di anzianità e TFR
In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto
calcolato come stabilito qui di
seguito:
A) per il rapporto di lavoro a servizio intero,
convivente o non convivente:
1) per l' anzianità maturata anteriormente al
1-5-1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15
gg. per ogni anno di anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 gg.
per ogni anno di anzianità;
2) per l' anzianità maturata dopo il 1-5-1958:
a) al personale già considerato impiegato: 1
mese per anno di anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 gg.
per anno di anzianità;
3) per l' anzianità maturata dal 22-5-1974 al 28-5-1982
per il personale sub b) 20 gg. per ogni anno di anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore
settimanali, l' indennità
di anzianità è la seguente:
1) per l' anzianità maturata anteriormente al 22
maggio 74: 8 gg. per
ogni anno di anzianità;
2) per anzianità maturata dal 22 maggio 74 al 31
dicembre 78: 10 gg. per
ogni anno di anzianità;
3) per anzianità maturata dal 31 dicembre 78 al
31 dicembre 79: 15 gg.
per ogni anno di anzianità;
4) per anzianità maturata dal 31 dicembre 79 al
29 maggio 82: 20 gg. per
ogni anno di anzianità.
C) Le indennità, calcolate come sopra, maturate
fino al 28-5-1982 saranno calcolate sulla base dell' ultima retribuzione e
accantonate, e subiranno
un incremento, a norma dell' art. 1, comma
quarto, della legge 29 maggio 82, n. 297, dell' 1,5 per cento annuo a partire
dal 1o giugno 82 e del 75
per cento dell' aumento del costo della vita,
accertato dall' ISTAT, con l' esclusione della quota maturata nell' anno in
corso.
D) Anzianità maturate dal 29 maggio 82: il TFR
relativamente alle anzianità maturate dal 29 maggio 82, sarà
calcolato a norma dell' art.
1, primo comma, della legge 29-5-1982, n. 297,
sull' ammontare delle retribuzioni percepite nell' anno, comprensive
di eventuale indennità di
vitto e alloggio: il totale sarà diviso per
13,5; per i lavoratori inquadrati nella 2a e 3a categoria sul quoziente
saranno calcolati i
20/26.
Le suddette indennità saranno incrementate in
conformità a quanto previsto dalla legge 297.
E) In relazione a quanto previsto dalla suddetta
legge a partire dal 1-1-1990 la misura del TFR sarà commisurata all'
importo della
retribuzione di ciascun anno diviso per 13,5.
Ai fini del computo del TFR in questione, come
degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata
lavorativa si ottiene dividendo per
6 l' importo della retribuzione media
settimanale o per 26 l' importo della retribuzione media mensile. Per il solo
TFR tale importo dovrà
essere maggiorato dal rateo della gratifica natalizia.
Le suddette indennità saranno incrementate in conformità a quanto previsto dalla legge 297.
E) In relazione a quanto previsto dalla suddetta legge a partire dal 1° gennaio 1990 la misura del T.F.R. sarà commisurata all'importo della retribuzione di ciascun anno diviso per 13,5.
Ai fini del computo del T.F.R. in questione, come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo dovrà essere maggiorato dal rateo della gratifica natalizia.
Art. 30 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di preavviso, di anzianità e T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.
Art. 31 - Permessi Sindacali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Associazione sindacale di appartenenza rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti nella misura di sei giorni lavorativi nell'anno.
I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di regola tre giorni prima presentando la richiesta di permesso rilasciata OO.SS. di appartenenza.
Art. 32 - Controversie
Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro riguardanti l'interpretazione delle norme del presente contratto se non conciliate a livello delle organizzazioni sindacali locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate alle Commissioni paritetiche territoriali di cui alI'art. 35 del presente contatto.
Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 gg. dal ricevimento del verbale di mancato accordo appositamente redatto dalle organizzazioni locali di cui sopra.
Art. 33 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
È costituita una Commissione nazionale sedente presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale di lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti rappresentanti di datori di lavoro.
La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 23-24-26.
Art. 34 - Commissione Paritetica nazionale
Presso la sede nazionale della FIDALDO è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della FIDALDO.
Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle commissioni paritetiche provinciali o regionali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esprimere il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali della FIDALDO e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle OO. SS. nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
d) istituire e gestire gli "Osservatori nazionali e territoriali" di cui al successivo art. 36.
Art. 35 Commissione paritetiche territoriali
Presso le sedi territoriali della FIDALDO possono essere costituite delle commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte ciascuna da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un egual numero di rappresentanti della FIDALDO.
Dette commissioni sarranno presiedute da persona di comune fiducia delle parti o, in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente del tribunale locale.
Tali commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esprimere il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di accordo ai sensi della legge 11 agosto '73, n. 533, art. 411, III Comma.
Art. 36 - Osservatori
Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, rilevato che costituisce ormai un punto di riferimento essenziale per l'individuazione delle condizioni minime di lavoro, così come affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 521 del 23-10-85) e dalla Corte Costituzionale (sent. 585 del 23-12-1987), al fine di rafforzare il rispettivo impegno per la migliore applicazione del testo contrattuale, concordano l'istituzione di "Osservatori" a livelo territoriale (provinciale e/o regionale), costituiti tra le parti stipulanti il CCNL su basi paritetiche, allo scopo di rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL sul territorio;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri.
Tali "Osservatori" elaboreranno, inoltre, concrete iniziative per promuovere, in collaborazione con i competenti organismi pubblici (es. regioni), lo sviluppo della professionalità, attraverso una adeguata politica di formazione.
Art. 37 - Contributi di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 33-34-35-36 del presente contratto e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di sanzione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al 1° comma e con l'Istituto previdenziale prescelto.
Le norme di cui ai precedenti comma fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, le parti contraenti si incontreranno per redigere i relativi regolamenti e la relativa convenzione.
Art. 38 - Decorrenza e durata
Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1° aprile 1988. Il contratto stesso giungerà a scadenza il 31 marzo 1991.
In caso di mancata disdetta di una delle parti, da darsi almeno tre mesi prima di tale data a mezzo lettera raccomandata R. R., il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un biennio e così di seguito.
Chiarimenti a verbale
1) Si chiarisce che ai fini degli istituti contrattuali, il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene ricavando 1/26 della retribuzione mensile. Es.: paga oraria per n. ore lavorate nella settimana per 52 : 12 26 = 1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando il contratto esprime giorni di calendario si considerano i trentesimi della mensilità (es. malattia).
3) Quando il contratto esprime giorni lavorativi si considerano i ventiseiesimi della mensilità (es. ferie).
4) Ai fini degli istituti contrattuali le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungano o superino i quindici giorni, si computano a mese intero.
5) Per retribuzione globale di fatto si intende quella dei terzo comma dell'art. 27.