IL «PUNTO»
SULLA SANATORIA COLF
L’Inps, con il messaggio 29.12.2009, n. 30264, fa seguito al precedente intervento (messaggio 9.12.2009, n. 28660) per fornire a chi ha presentato istanza di regolarizzazione delle colf e badanti in base alla legge n. 102 del ulteriori chiarimenti e, allo stesso tempo, dètta alle proprie sedi le istruzioni operative che devono osservare nella gestione delle pratiche.
L’invio dei bollettini
L’Istituto previdenziale rende noto che lo scorso 23 dicembre ha inviato a 181.869 datori di lavoro (si ricorda che nel complesso sono state inviate circa 300.000 istanze) che hanno presentato la domanda di emersione i bollettini di conto corrente postale utili al versamento dei contributi.
Del predetto numero di destinatari (che sono poi quelli nei cui confronti è stata riscontrata la perfetta coincidenza tra i dati presenti sul modello di domanda e sul mod. F24 sia relativamente al codice fiscale del datore di lavoro sia in merito agli estremi del documento d’identità del lavoratore straniero) fanno parte anche i datori di lavoro che non hanno ancora ricevuto la convocazione da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, al fine di evitare il versamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Infatti, come si ricorderà, il contributo forfetario di 500,00 euro previsto dall’art. 1-ter della legge n. 102 era destinato solo a coprire il periodo 1° aprile – 30 giugno 2009, oltre ad essere una condizione necessaria per poter presentare la domanda di regolarizzazione. Per tutti i periodi successivi, invece, l’Inps si riservava di calcolare i contributi sulla base dei dati retributivi e relativi all’orario di lavoro indicati dal datore di lavoro.
I bollettini di conto corrente postale, in ogni caso, non sono stati inviati ai datori di lavoro:
Þ le cui domande: sono state scartate perché presentavano più di tre denunce per lo stesso codice fiscale (del datore di lavoro);
Þ che hanno effettuato un pagamento con il mod. F24 con un importo diverso da 500,00 euro;
Þ che hanno presentato domande di sanatoria nonostante il rapporto di lavoro risultava già registrato negli archivi Inps dei lavoratori domestici a seguito della firma del contratto di soggiorno.
Al versamento dei contributi è tenuto anche il datore di lavoro che è comparso solo davanti allo Sportello unico per l’immigrazione per irreperibilità del cittadino straniero.
Il calcolo dei contributi
Nella busta che ha inviato ai datori di lavoro, l’Inps ha inserito due bollettini precompilati: uno per i contributi del terzo trimestre, l’altro relativo agli ultimi tre mesi del 2009.
La compilazione effettuata dall’Istituto previdenziale si è basata essenzialmente sui dati forniti dal datore di lavoro e indicati nella domanda di regolarizzazione. Il calcolo dei contributi è avvenuto in sostanza prendendo in considerazione: le ore lavorate e la retribuzione oraria.
In merito al primo dato utile per il calcolo dei contributi le ore prese in considerazione sono quelle dichiarate nell’istanza ad eccezione dei casi in cui è stata riportata la dicitura «TP» dove sono state attribuite in automatico 54 ore settimanali previste dal contratto collettivo lavoro domestico per i rapporti di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione oraria, invece, è stata determinata in base ai minimi retributivi del 2009 fissati dalla Commissione nazionale prevista dall’art. 43 del Ccnl 16.2.2007 corrispondenti alla qualifica assegnata dal datore di lavoro e riportata nell’istanza.
Ma come ci si deve comportare se la retribuzione effettivamente corrisposta allo straniero oppure le ore in concreto lavorate dallo stesso sono maggiori rispetto a quelle che l’Inps ha preso a riferimento per compilare i bollettini di conto corrente postale?
In questo caso si dovranno utilizzare quelli in bianco inseriti anche loro nella busta inviata al datore di lavoro.
Le variazioni del rapporto: L’Inps ricorda (come evidenziato anche dal Ministero dell’interno - circ. n. 7950/2009) che eventuali variazioni relative al rapporto di lavoro domestico in essere con lo straniero potranno produrre effetti soltanto dopo la definizione della domanda di emersione e quindi solo a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Questo in ogni caso non incide sull’obbligo di versare i contributi. Infatti, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è comunque dovuto anche se un contratto di lavoro non è ancora stato stipulato così come previsto dall’art. 2126 cod. civ. Inoltre, il versamento contributivo non può essere inteso come accoglimento della domanda. Il compito di verificare se sussistono tutte le condizioni per poter rilasciare il mod. 209 utile alla richiesta alla Questura del permesso di soggiorno per lavoro subordinato spetta infatti sempre e solo allo Sportello unico per l’immigrazione.
Aspetti operativi
L’Inps, con messaggio n. 30264/2009, fornisce inoltre alle proprie sedi alcune indicazioni operative tra le quali:
Þ la data di presentazione della domanda deve essere uguale o successiva alla data della firma del contratto di soggiorno;
Þ la data inizio del rapporto di lavoro, che non era richiesta all’atto della presentazione della domanda di emersione, è stata valorizzata come 1° aprile 2009, ossia quella a decorrere dalla quale il legislatore ha ritenuto in essere il rapporto di lavoro (in sostanza i rapporti sorti dopo il 1° aprile non potevano essere regolarizzati). La suddetta data in ogni caso potrà essere variata inserendone una antecedente, se il datore di lavoro dichiarerà, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che il rapporto di lavoro ha avuto inizio prima del mese di aprile 2009;
Þ è possibile variare tutti i dati precaricati tenendo presente che il rapporto di lavoro sarà accolto dal sistema a condizione che il codice fiscale del datore di lavoro e il numero del documento del lavoratore regolarizzato corrispondano perfettamente a quelli presenti nella domanda, nel rapporto di lavoro presentato a video e nel mod. F24. In caso di discordanza, il rapporto di lavoro resterà sospeso fino all’abbinamento manuale da effettuarsi a cura della sede Inps competente;
Þ per i lavoratori regolarizzati dovrà essere inserito il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e i dati relativi alla data della richiesta del permesso di soggiorno di cui sono in attesa.
Contributo forfetario pagato da soggetti diversi
Non va dimenticato che il Ministero dell’interno (circ. n. 7950/2009) ha rassicurato tutti coloro che hanno effettuato il versamento dei 500 euro (che non vengono restituiti in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda, salvo casi eccezionali valutati dai Min. interno e lavoro) con il mod. F24 in luogo del datore che ha poi presentato la domanda di regolarizzazione, precisando che il versamento si considera valido, con la conseguenza che l’istanza di emersione, se sussistono i requisiti di legge, potrà essere accolta.
Esempio:
Þ Tizio ha versato il contributo forfetario di 500 euro per regolarizzare Sempronio
Þ Caio presenta l’istanza di regolarizzazione per Sempronio
Þ il versamento fatto da Tizio si considera valido e la domanda di Caio per sanare il rapporto di lavoro con Sempronio potrà essere accolta (sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni di legge).
L’Inps (msg. n. 28660/2009) precisa che, affinché la domanda possa essere accolta, è necessario che il numero del documento di identità del lavoratore riportato sulla denuncia di assunzione sia uguale a quello indicato sul mod. F24 per il pagamento dei 500 euro; in sostanza possono essere diversi i datori, non i lavoratori stranieri.
Il decesso del datore di lavoro
È stato più volte ricordato sia dall’Inps che dal Ministero dell’interno che in caso di decesso del datore di lavoro nelle more della convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione, la procedura può continuare con un familiare che subentra nella pratica come nuovo datore di lavoro.
In questo caso le sedi Inps dovranno procedere nel modo seguente:
inserire per primo il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro deceduto e il lavoratore per il quale era stata presentata la domanda di emersione, seguendo le istruzioni sopra descritte, inserendo come data di presentazione la data di stipula del contratto di soggiorno da parte degli eredi e la data di assunzione effettiva;
successivamente acquisire il rapporto di lavoro con il datore subentrante, selezionando la voce «subentro emersione art. 1-ter legge n. 102/2009», ed inserendo la data di sottoscrizione del contratto di soggiorno e il numero del rapporto di lavoro al quale si sta subentrando. La data di assunzione sarà quella del giorno successivo al decesso del datore cui si subentra. All’atto della registrazione negli archivi centrali il rapporto di lavoro del deceduto sarà cessato automaticamente alla data del decesso.
Il datore di lavoro impossibilitato
Il Ministero dell’interno, facendo seguito al messaggio Inps n. 28660/2009, con circolare 23 dicembre 2009, n. 8456, conferma che se il datore è impossibilitato a presentarsi presso lo Sportello unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno, possono sostituirlo anche il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Se il datore non ha la possibilità di delegare uno dei predetti soggetti, alla convocazione può presentarsi anche una persona non legata da vincoli parentali, purché munita di apposita procura notarile, oppure con delega, mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.
Il Ministero dell’interno ricorda anche che nel caso in cui sia necessario, per soddisfare il requisito reddituale, ricorrere al cumulo dei redditi, per nucleo familiare si deve intendere anche la famiglia anagrafica intesa, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 223 del 1989, come l’insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Confermata l’assistenza sanitaria prima della definizione dell’emersione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 23 dicembre 2009, n. 4850, ha precisato che il lavoratore straniero nei cui confronti è stata presentata istanza di regolarizzazione ai sensi della legge n. 102 del 2009 può iscriversi al Ssn e fruire dell’assistenza sanitaria nelle more della convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In sostanza, la loro posizione è assimilabile a quella dei lavoratori extracomunitari destinatari dell’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 34, Tu immigrazione in quanto titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Il comma 17 dell’art. 1-ter della legge n. 102 prevede infatti che il contributo forfetario di 500 euro versato prima di inoltrare la domanda di regolarizzazione è diretto sia a coprire dal punto di vista previdenziale e assistenziale lo straniero per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2009 sia a finanziare i maggiori oneri del Ssn.
La stessa circolare n. 4850/2009 precisa, inoltre, che le colf e le badanti in attesa della definizione della procedura di emersione, anche se non sono ancora in possesso del codice fiscale, che verrà rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno, possono essere assistiti nonostante la loro posizione sia ancora giuridicamente irregolare. Ne deriva che il codice identificativo STP (Straniero Temporaneamente Presente) dovrà essere ritirato dallo straniero a conclusione della procedura di regolarizzazione.
Pagamento del contributo forfetario e completamento della regolarizzazione
Il Ministero dell’interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione con circolare prot. n. 7602 del 1° dicembre 2009 chiarisce che i datori di lavoro che hanno regolarmente effettuato il pagamento del contributo forfetario di 500 euro attraverso il modello «F24» ma non hanno presentato la domanda di emersione per lavoratori extracomunitari, possono, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, contattare il servizio di «help desk» del Dipartimento all’indirizzo di posta elettronica https://nullaostalavoro.interno.it o al numero telefonico 0648905810 per completare la procedura di emersione.
L’avvenuto pagamento del contributo forfetario può considerarsi, quindi, come manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, ma saranno acquisite al sistema informatico soltanto quelle domande i cui dati corrispondano a quelli contenuti nel modello «F24» già comunicati dall’Inps al Ministero.
Interruzione del rapporto di lavoro
A seguito di numerose segnalazioni pervenute, il Ministero dell’interno, con circolare n. 7950 del 7 dicembre 2009, pur ribadendo che l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni previste dalla legge n. 102/2009 avviene esclusivamente al completamento della procedura di emersione (sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, comunicazione d’assunzione all’Inps e richiesta di rilascio di permesso di soggiorno) precisa che nei casi di interruzioni del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi previste dalla circolare n. 6466 del 29 ottobre 2009, avvenute prima della conclusione del procedimento di emersione, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno essere convocati insieme per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione. In occasione di questa convocazione sottoscriveranno comunque il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore, e dovrà essere acquisita la comunicazione obbligatoria di assunzione contestualmente a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in cui deve essere indicata la data di effettiva interruzione.
Il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore straniero per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro, mentre ai lavoratori interessati sarà consentito richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno comunque resta confermato che il lavoratore non può essere assunto da altro datore di lavoro. Nei casi in cui soltanto il datore di lavoro si rechi presso lo Sportello unico per l’immigrazione fornendo indicazioni sulla mancata presentazione del lavoratore, si procederà alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, all’assunzione da parte del datore di lavoro e, contestualmente, alla cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.