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Articolo 1.
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
contenenti norme intese a:
a)
liberalizzare l’età pensionabile;
b)
eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi
da lavoro;
c)
sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari;
d)
rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi
estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i
requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso
cui sono accreditati i contributi.
2.
Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle
norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione,
si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei
dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente
dalle pubbliche amministrazioni;
b)
liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del
datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa qualora
il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di
vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a
17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di
pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque
salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico
sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di
proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino
all’età di sessantacinque anni;
c)
ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra
pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in
funzione dell’anzianità contributiva e dell’età;
d)
adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della
facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino
a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente
supplemento;
e)
adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di
finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e
individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con
carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1)
il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal
lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato,
i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali
è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme
pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa
omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e
anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono
l’accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri
accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla
previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124
del 1993;
2)
l’individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di
fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite
loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all’uopo
istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo
9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e
c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel
caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad
alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la
facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo
decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente
comma, ovvero entro sei mesi dall’assunzione;
3)
la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza
complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi
ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del
numero 2);
4)
l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione
e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza
complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di
tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione
dei vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della
equiparazione tra forme pensionistiche; l’attuazione di quanto
necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai
fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma
pensionistica all’altra del diritto al trasferimento del contributo
del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del
trattamento di fine rapporto;
5)
che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa
proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite
dell’età pensionabile;
6)
il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il
conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonché
l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza
previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione
aperti, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7)
la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme
pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del
trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8)
l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri
iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di
fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione
dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche
coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi
ad oggetto i contributi omessi nonché l’eventuale danno derivante dal
mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9)
la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto,
di cui ai numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per le imprese,
attraverso l’individuazione delle necessarie compensazioni in termini
di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e
medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di
eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di
garanzia del trattamento di fine rapporto;
10)
che i fondi pensione possano dotarsi di linee d’investimento tali da
garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto;
11)
l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a
vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f)
prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori
di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo
definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio
dell’erogazione;
g)
prevedere l’elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo
di esclusione dall’imponibile contributivo delle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h)
perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema di vigilanza
sull’intero settore della previdenza complementare, con riferimento a
tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste
dall’ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
1)
l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive
generali in materia;
2)
l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme
restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di
impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare
sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti
previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la
sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3)
la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio, di
riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di
approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle
convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la
possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di
escludere l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per
modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari;
i)
ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare
introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da
ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti
titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della
contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e
individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in
valore percentuale del reddito imponibile e l’applicazione di quello
più favorevole all’interessato, anche con la previsione di meccanismi
di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi
preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della
facoltà di cui all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme
pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione
della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad
applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l)
prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle
comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale misura siano presi
in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione
delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti
così come nell’esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli
in portafoglio;
m)
realizzare misure specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso
di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383, in materia di emersione dall’economia sommersa, relative
ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro
autonomo ad essi connessi;
n)
completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza,
prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all’interno del
bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente
assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di
evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la
quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di
riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o)
ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di
sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente,
con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al
lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al
lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di
anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che
abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di
contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà
tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo
le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai
superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento
dell’età pensionabile;
p)
applicare i princìpi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al
presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo
del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie
armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, previo confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei
datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le
autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli
settori e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del
lavoro e all’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo
pubblico;
q)
eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad
esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel
calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità
contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti
pensionistici;
r)
prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione
figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità
riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi
che versano nella predetta situazione di disabilità;
s)
agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei
lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al
pensionamento di anzianità;
t)
prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di
ottenere, fermo restando l’obbligo contributivo nei confronti di tale
gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine
di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a
carico delle predette forme;
u)
stabilire, in via sperimentale per il periodo 1º gennaio 2007-31
dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al
secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per
cento, non deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame,
fino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5,
lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni
successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita.
All’importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni
definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi
quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle
province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private
del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie
delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di
base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non può
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo,
all’importo di cui al primo periodo della presente lettera;
v)
abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina
prevista nei decreti legislativi.
3.
Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti
di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini
del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il
diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e
può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto.
4.
Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità
contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla
pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della
prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
5.
Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto
alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla
data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3,
indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6.
Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul
prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di
accesso al pensionamento, con effetto dal 1º gennaio 2008 e con
esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103:
a)
il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per
i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive
si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età
anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre
2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo
successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue,
indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva non inferiore a quaranta anni;
b)
per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il
sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1,
comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato
a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono
inoltre accedere al pensionamento:
1) a
prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di
anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2)
con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in
presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal
1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i
lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento
con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i
quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza
dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo, se di età pari o
superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento
dal 1º luglio dell’anno successivo. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e
60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso
dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio
del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti
medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si
applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del
comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d)
per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le
disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente
comma e al comma 7.
7. A
decorrere dal 1º gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui
alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente
incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli
autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento
dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma,
qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso
dell’anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei
requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa
effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire
effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti
dall’applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del
presente comma.
8.
Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1º marzo
2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti
continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9.
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento
pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva
pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57
anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici
autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale
prosecuzione.
10.
Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6
e 7 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo
dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da
quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all’alinea,
delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
b)
prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie
che svolgono attività usuranti;
c)
prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici
madri;
d)
definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6,
per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva
pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità
finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
11.
Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità
finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere
dal 2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento,
rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano,
anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità
contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema
previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su
quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da
41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli
determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b)
armonizzare ai princìpi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di
cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi
settori di attività;
c)
prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle
categorie che svolgono attività usuranti;
d)
confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori
dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa
tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e)
prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici
madri;
f)
definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6,
per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva
pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità
finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
12.
Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del
pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore
pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo
59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso
al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito
contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e
alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio
della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della
predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente
alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare
all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
13.
All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del
lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a
quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per
il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla
data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità
contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni
caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico
spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della
vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14.
All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei
redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la
seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte
del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme
sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i
requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15.
Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
16.
Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati
del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine
di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all’articolo
1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una
consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
17.
L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18.
Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di
cui al comma 19:
a)
ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1º marzo 2004 e
che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)
ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i
quali siano già intervenuti, alla data del 1º marzo 2004, gli accordi
sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori
di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio
2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di
pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande
di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalle
disposizioni di cui al comma 18.
20.
Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle
misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del
costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo
sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i
lavoratori autonomi.
21.
All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da
non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in
materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico,
statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a
quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l’intera struttura, è
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del
Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti
per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione
professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti
appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di
altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo
medesimo anche attraverso l’istituto del distacco. Al coordinamento
del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza
incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in
servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei
limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il
Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio
e l’approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali
dello stesso".
22.
Al fine del rispetto dell’invarianza di spesa, conseguentemente
all’incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la
remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai
sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni.
23.
Presso l’INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre
informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a)
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai
periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre
indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b)
ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o
che ne comportino comunque l’esclusione o l’esonero;
c)
ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei
liberi professionisti e dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a
qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e)
ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli
enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni
da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle
dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la
periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
25.
In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le
amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le
posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26.
Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate
dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il
Casellario consente prioritariamente di:
a)
emettere l’estratto conto contributivo annuale previsto dall’articolo
1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni;
b)
calcolare la pensione sulla base della storia contributiva
dell’assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base
alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti
o presenta domanda di pensionamento.
27.
Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le
modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine
di monitorare lo stato dell’occupazione e di verificare il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad
organizzare in appositi archivi:
a) i
dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni,
variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di
lavoro all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b)
le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno, secondo le
modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno
rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c)
le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti,
codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione
internazionale delle malattie – Modificazione clinica)
dell’Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni,
pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di
disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni
continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma
24 e i princìpi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel
Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28.
Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario
costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei
pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare
sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale.
Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne
l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti
autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli
impegni assunti in sede europea e internazionale.
29.
Per l’istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000
euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
30.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito
all’individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende
e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri
previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei
termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di
attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei
lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la
tempestività della trasmissione dei dati e l’aggiornamento delle
posizioni individuali dei lavoratori.
31.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e
assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore
funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e di una
complessiva riduzione dei costi gestionali.
32.
Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a
quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle
parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33.
Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di
eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
34.
La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, può prevedere, nell’ambito delle prestazioni a favore
degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel
rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35.
Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con
l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia
secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme
pensionistiche complementari".
36.
Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro,
nonché includere altre categorie professionali similari di nuova
istituzione che dovessero risultare prive di una protezione
previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37.
All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo:
"l’aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale
deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in
misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;".
38.
L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione
dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e
alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari
contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti
privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia
intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39.
Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma
costituite, e le società di capitali, operanti in regime di
accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in
conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti
esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM),
un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a
prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario
nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa
sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i
nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle
attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale
contributiva di spettanza individuale.
40.
Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri
rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del
contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province
autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca
a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.
41.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in
coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
42.
I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati
solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43.
In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge
finanziaria si provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare
la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i
lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali
oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2,
10 e 11.
44.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2,
10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme
procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle
Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello
stesso periodo all’esame delle Commissioni.
45.
Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente
formulate relativamente all’osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
46.
Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni
parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o
successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il
predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del
termine per l’espressione del parere.
47.
Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che
le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
48.
Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del
comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per
l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
49.
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono
essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse
modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già
emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni
correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato
testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50.
Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme
introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in
funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione
delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione
delle procedure amministrative, anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una
armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare,
correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative
alla contribuzione, all’erogazione delle prestazioni, all’attività
amministrativa e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e
all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad
adottare, nell’ambito del testo unico, disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per
il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per
gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a
livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con
riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la
rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella
gestione della previdenza, anche ristrutturandone l’assetto e
provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per
l’accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.
Dall’emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
51.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle
Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega. Le
Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in
mancanza del parere.
52.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e
integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
53.
Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di
cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad
un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
54.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico
dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche
assimilate è subordinato al compimento dell’età indicata nella Tabella
A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni.
55.
Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai
trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti
a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento
di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai
vigenti regimi integrativi, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che
la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al
complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione
generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul
trattamento pensionistico di propria pertinenza.
Tabella A
(art. 1, commi 6 e 7)
|
Anno |
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati – età anagrafica |
Lavoratori autonomi
iscritti all’Inps – età anagrafica |
|
2008 |
60 |
61 |
|
2009 |
60 |
61 |
|
2010 |
61 |
62 |
|
2011 |
61 |
62 |
|
2012 |
61 |
62 |
|
2013 |
61 |
62 |
|
|