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VERBALE D'ACCORDO 

L'anno 2002 il giorno 20 del mese di Febbraio presso la sede FIDALDO in Roma - Via Borgognona, 47 secondo piano sono presenti:

per FIDALDO la Sig.ra Laura Pogliano Besozzi ed il Dottor Renzo Gardella

per DOMINA la Sig.ra Bonaventurina Fringuelli ed il Dott. Massimo Tortora

per FILCAMS-CGIL la Sig.ra Marinella Meschieri

per FISASCAT-CISL il Sig. Mario Piovesan

per UILTuCS-UIL il Sig. Paolo Poma

per FEDERCOLF l'Avv. Armando Montemarano e la Sig.ra Rita De Blasis

 I presenti, con riferimento all'Art. 47 - Contributi di assistenza contrattuale - del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico firmato dalle stesse Parti il 8 marzo 2001, di comune accordo stabiliscono che tale articolo, con effetto dal 1 aprile 2002 venga interamente sostituito come segue:

"Art. 47 bis - Contributi di assistenza contrattuale

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni stipulanti procedono alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite dell'INPS ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

            Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, tanto i datori che i rispettivi dipendenti. 

            Tale contributo è determinato nella misura di 10,00 euro a trimestre così ripartito: 

a)      2,50 euro a carico del lavoratore

b)      7,50 euro a carico del datore di lavoro 

I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti ad ogni scadenza mensile o trimestrale pena la decadenza. 

L'importo complessivo come sopra determinato in 10,00 euro a trimestre dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite dall'apposita Convenzione che dispone che la riscossione del contributo di assistenza contrattuale avverrà unitamente alla riscossione di contributi obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi. La sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui sopra citati articoli, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti. 

Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso di applica, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.