VERBALE
D'ACCORDO
L'anno
2002 il giorno 20 del mese di Febbraio presso la sede FIDALDO in Roma - Via
Borgognona, 47 secondo piano sono presenti:
per
FIDALDO la Sig.ra Laura Pogliano Besozzi ed il Dottor Renzo Gardella
per
DOMINA la Sig.ra Bonaventurina Fringuelli ed il Dott. Massimo Tortora
per
FILCAMS-CGIL la Sig.ra Marinella Meschieri
per
FISASCAT-CISL il Sig. Mario Piovesan
per
UILTuCS-UIL il Sig. Paolo Poma
per
FEDERCOLF l'Avv. Armando Montemarano e la Sig.ra Rita De Blasis
I presenti, con riferimento all'Art. 47 - Contributi di assistenza contrattuale - del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico firmato dalle stesse Parti il 8 marzo 2001, di comune accordo stabiliscono che tale articolo, con effetto dal 1 aprile 2002 venga interamente sostituito come segue:
"Art. 47
bis - Contributi di assistenza contrattuale
Per la pratica
realizzazione di quanto previsto negli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del
presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio
dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni stipulanti procedono
alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite
dell'INPS ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente
comma, tanto i datori che i rispettivi dipendenti.
Tale contributo è determinato nella misura di 10,00 euro a trimestre così
ripartito:
a)
2,50 euro a carico del lavoratore
b)
7,50 euro a carico del datore di lavoro
I
datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri
dipendenti ad ogni scadenza mensile o trimestrale pena la decadenza.
L'importo
complessivo come sopra determinato in 10,00 euro a trimestre dovrà essere
versato all'INPS secondo le modalità stabilite dall'apposita Convenzione che
dispone che la riscossione del contributo di assistenza contrattuale avverrà
unitamente alla riscossione di contributi obbligatori con le procedure, le
modalità e i tempi previsti per questi ultimi. La sua destinazione e l'utilizzo
per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui sopra citati articoli,
saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti.
Le
norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e
non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto
stesso di applica, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà
contraria.