CARTA DI
SOGGIORNO
(ORA: PERMESSO DI
SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO)
D.Lgs. 8 gennaio 2007,
n. 3
La carta di soggiorno è
sostituita dal Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ,
con l�entrata in vigore del D.Lgs. 8 gennaio, n.3.
Il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato e può essere
richiesto presso gli uffici postali, compilando l'apposito modulo
(attenzione: fino ad esaurimento delle scorte lo straniero potrà utilizzare
i kit per la carta di soggiorno).
Il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato allo straniero che:
¾
è titolare
di un permesso di soggiorno, da almeno cinque anni (e non più sei),
in corso di validità;
¾
ha un
reddito non inferiore all'importo'annuo dell'assegno sociale;
¾
ha un
alloggio idoneo;
¾
non è
pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Non possono chiedere il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo gli stranieri che:
¾
soggiornano
per motivi di studio o formazione professionale;
¾
soggiornano
a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o hanno richiesto
questo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione;
¾
soggiornano
per asilo o hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono
in attesa di una decisione;
¾
sono
titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
¾
i
diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i
membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di
carattere universale.
Oltre alla domanda
l�interessato deve produrre:
¾
copia del
passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
¾
copia della
dichiarazione dei redditi;
¾
4
fotografie.
La richiesta può essere
presentata anche in favore del coniuge, dei figli minori e, se a carico, dei
figli maggiorenni e dei genitori. In tal caso:
¾
il reddito
dovrà essere rapportato alla composizione del nucleo familiare; nel caso di
due o più figli di età inferiore ai 14 anni il reddito minimo non dovrà essere
inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
¾
si dovrà
esibire la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La
documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e
validità dall'autorità consolare nel paese di appartenenza o di stabile
residenza dello straniero.
Il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:
¾
se è stato
acquisito fraudolentemente;
¾
in caso di
espulsione;
¾
quando
mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
¾
in caso
di assenza dal territorio dell�Unione per un periodo di dodici mesi
consecutivi;
¾
in caso
di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni;
¾
in caso di
conferimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro
Stato membro dell'Unione europea.
Il titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
¾
fare
ingresso in Italia in esenzione di visto;
¾
svolgere
attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle riservate
espressamente ai cittadini o vietate agli stranieri;
¾
usufruire
delle prestazioni dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l�effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
¾
partecipare
alla vita pubblica locale.
¾
Lo straniero
titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro può rimanere sul territorio nazionale oltre i
tre mesi, per:
¾
esercitare
un�attività economica come lavoratore autonomo o subordinato;
¾
frequentare
corsi di studio o di formazione professionale;
¾
soggiornare
previa dimostrazione di sufficienti mezzi di sostentamento (importo superiore
al doppio dell�importo minimo previsto per l�esenzione della spesa sanitaria)
e stipula di una assicurazione sanitaria per l�intero periodo del soggiorno.