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CONTRATTO COLLETTIVO, NAZIONALE

sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

22 maggio 1974

Il giorno 22 maggio 1974, presso il Ministero del Lavoro, sotto la presidenza del Sottosegretario Sen. Onorio Cengarle, assistito dal .Dr. Ugo Tavernini, Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro, dal Dr. .Enzo Scaccia, Direttore della Divisione V della stessa Direzione Generale, dalla Dottoressa Antonietta Ceruti Ravasio, dal Sig. Achille Pellegrini, dalla Sig.ra Lucia Farina Fiorentini, funzionari di detta Divisione tra la « Nuova Collaborazione », rappresentata, per delega del suo presidente Dr. Giuseppe Trabucco, dalla vicepresidente Sig.ra Fernanda Parato Dalla Bona, assistita dalla segretaria dell'Associazione Sig.ra Laura Pogliano Besozzi e da una Commissione sindacale composta dai Sigg. Dr. Marco Enrico, Dr. Luigi Mondani e Dr. Alessandro Sartorio; 1a Federazione Nazionale del Clero italiano, rappresentata dal Direttore della Federazione Monsignor Giuseppe Barattoli; 

da una parte, dall'altra parte,

la Federazione Collaboratori Familiari - Sindacato libero delle colf, rappresenta dalla segretaria nazionale Sig.ra Clementina Barili, dalla vice-segretaria nazionale Salvatrici Pilo, dalla segretaria provinciale della sezione di Roma Maria Azza, .dalla segretaria. provinciale della. sezione di Trento Giulia Tarabini, da Fernanda Bruschini Consigliera Nazionale di Milano, Rosetta Vivian Consigliera Nazionale di Palermo, Giuseppina Cascai di Parma, Maria Idili di Genova, Anita Giorgina di Ancona, Rosa Rosso di Cagliari, Flora Sarto di Padova, con la consulenza sindacale del Sig. Adriano Sedettero di Torino e del Dr. Arturo Travaglia di Milano

si conviene di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, composto di, 30 articoli, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali predette e della CISL-CGIL-UIL.


 
    Premessa

Il presente contratto collettivo nazionale, nel disciplinare i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori di casa privata (collaboratori familiari), intende sottolineare e tutelare - con la massima dignità di questi ultimi sia come categoria che come individui - alcune fondamentali caratteristiche del rapporto, avuto riguardo al  fatto che si svolge nell'ambito della famiglia.


Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai prestatori addetti con continuità al funzionamento della vita familiare, comunque retribuiti. 

Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione

Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono - nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti inscindibili e correlative fra di loro né quindi cumulabili con altro trattamento.

Art. 3 - Condizioni di miglior favore

Le parti stipulanti si danno atto che gli eventuali trattamenti più favorevoli 'saranno mantenuti «ad personam ».

Art. 4 - Documenti di lavoro

All'atto dell'assunzione, la collaboratrice familiare dovrà, ai sensi di legge, presentare al datore di lavoro il libretto di lavoro, i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria aggiornata, e un documento di identità personale non scaduto.

Art. 5 - Assunzione

l'assunzione della colf avviene direttamente ai sensi di legge.

Il datore di lavoro rilascerà alla stessa apposita lettera dalla quale risultino: 

a) la data di inizio del rapporto di lavoro; 

b) la categoria di appartenenza e la f anzianità in detta categoria; 

c) la durata del periodo di prova; 

) l'esistenza o meno della convivenza, totale o parziale; 

e) la durata dell'orario giornaliero di lavoro;

f) l'eventuale tenuta di lavoro, da fornirsi dal datore di lavoro; 

g) la giornata o le due mezze giornate di riposo settimanale; h) la retribuzione pattuita (art. 22); i) eventuali temporanei spostamenti previsti per villeggiatura o per altri motivi familiari.

L'assunzione può effettuarsi a tempo
determinato, nel rispetto della legge 18 aprile 1962, n. .230, ed in tale eventualità il periodo di lavoro e la causale devono risultare per iscritto.

Copia della lettera di assunzione, firmata dalla colf, dovrà essere trattenuta dal datore di lavoro.

Art. 6 - Categorie dei lavoratori

I lavoratori si suddividono in 3 categorie:

1°  Categoria: vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedono all'andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (ad esempio, dama di compagnia; istitutrice o governante; puericultrice; governante o direttrice di casa; maggiordomo; capo cuoco o chef; infermiere diplomato « generico»; assistente geriatrica domiciliare),

2° Categoria: vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio, balia o bambinaia; autista; cuoco/a; cameriere/a; guardarobiera; stiratrice; custode o portìnaio di ville e case private; lavoratore generico che abbia compiuto il periodo dì servizio di cui al successivo art. 7 ed ogni altro lavoratore che non rientri nella prima o nella terza categoria).

3° Categoria: vi appartengono coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica e coloro che non hanno alcuna qualifica professionale (ad esempio ,prestatore di lavoro generico che non abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 7; lavandaia; stalliere; addetto esclusivamente alle pulizie; addetto al giardinaggio per lavori di manutenzione ordinaria; aiuto cucina).

rt. 7 - Passaggio dalla terza alla 2a categoria

La colf generica passa automaticamente dalla 31 alla 2' categoria con le seguenti modalità:

- dopo 3 anni di servizio se l'assunzione avviene prima del compimento del 16° anno di età;

- dopo 2 anni di- servizio, se l'assunzione avviene tra il 16° anno di età e prima del compimento del 18°;

- dopo 18 mesi, per tutti gli altri casi.

Per il raggiungimento del periodi sopracitati, la colf deve aver compiuto almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro.

II possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria.

Art. 8 - Mansioni particolari

Per il precettore, il segretario privato, la vigilatrice d'infanzia e l'infermiera professionale, il giardiniere, le parti concordemente riconoscono che, ove le rispettive qualifiche siano espressamente comprovate e dichiarate nella lettera di assunzione, la peculiarità delle mansioni esplicate è tale da non potersi considerare alla stregua di quelle del presente contratto, ma in mancanza di altre specifiche regolamentazioni sarà comunque fatto riferimento ai diversi livelli più alti da questo stabiliti.

Art. 9 - Periodo di prova

Le colf sono soggette ad un periodo di prova retribuito che è di un mese per la 1a categoria, e di. 8 giorni lavorativi per la 2' e la 3' categoria.

Tali periodi potranno nel l'accordo scritto delle parti .venire ,prorogati non oltre i 15 giorni lavorativi rispettivamente per la i' categoria e i 6 giorni lavorativi per la 2a e la 3' categoria.

La colf che ha-superato il periodo di prova senza avere ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermata, il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento, da ciascuna delle parti, senza preavviso, né indennità ma con il pagamento a favore del lavoratore della retribuzione monetaria corrispondente al lavoro prestato.

Tuttavia, se la colf è stata assunta con prima provenienza da altra Regione e non abbia nel frattempo trasferito la propria residenza e la risoluzione del rapporto avvenga non ai sensi dell'art. 25, comma 8° del presente contratto, dovrà essere dato alla colf stessa un preavviso di giorni 3 sostituiti, in mancanza, dalla corrispondente retribuzione.

Art. 10 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale di 24 ore consecutive cade normalmente di domenica ma può essere effettuato anche in altro giorno o in due mezze giornate di dodici ore, da concordarsi tra le parti, di cui una deve coincidere con la domenica. 
In detto riposo non ricorre obbligo di prestazioni lavorative, che tuttavia possono essere effettuate per particolari esigenze: in tal caste te ore così lavorate saranno retribuite con la maggioranza del 20% ed un egual numero di ore di riposo non retribuito sarà concesso nel 
corso della giornata immediatamente seguente.

Art. 11 - Orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti, e comunque con un massimo di 11 ore giornaliere, non consecutive, o di 66 ore settimanali.

E' consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di due ore giornaliere.

L'orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al 1° comma, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di .servizio ridotto o ad ore sarà concordato fra le parti.

Le cure personali e delle proprie cose - salvo quelle di servizio - saranno effettuate dalla colf fuori dell'orario di servizio.

Art. 12 - Lavoro straordinario

Alla colf a servizio intero può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.

E' considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimánale massima fissata nel 1° comma dell'art. 11, salvo il prolungamento preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate, ed è compensato con la normale retribuzione oraria maggiorata del 15%.

Le ore di lavoro straordinario devono essere stabilite con preavviso almeno il giorno prima.

E' considerato lavoro straordinario notturno .quello svolto tra le ore 22 e le ore 6 - salvo slittamento dell'orario di lavoro di non più di due ore - ed è compensato con la normale retribuzione oraria maggiorata del 50%.

In caso di emergenza le prestazioni nei periodi di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale, e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni non devono avere carattere di continuità.

Art. 13 - Festività nazionali e infrasettimanali

Sono considerate festive a termine di legge le seguenti giornate:


1 gennaio 6 gennaio 19 marzo lunedì di Pasqua Ascensione 25 aprile 1 maggio 2 giugno 29 giugno
Corpus Domini 15 agosto 1 novembre  4 novembre 8 dicembre   25 dicembre 26 dicembre S. Patrono   

In dette festività spetta alla colf mezza giornata di riposo oppure un riposo pari alla metà dell',orario di lavoro pattuito senza alcuna decurtazione della normale retribuzione globale di fatto giornaliera.

In caso di prestazione lavorativa entro la mezza giornata di riposo, oppure entro il riposo pari alla metà dell'orario di lavoro pattuito; è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione del 50%. 


Art. 14 - Ferie

Per il rapporto di lavoro pari o superiore a 24 ore settimanali, .per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il periodo di ferie retribuito è ripartito come segue:

- per anzianità di servizio fino a 3 anni, giorni 15 lavorativi; 

- per anzianità di servizio da + 3 anni a 5 anni, giorni 20 lavorativi;

- per anzianità di servizio da + 5 anni, giorni 25 lavorativi.

Per periodi inferiori all'anno le ferie verranno calcolate in proporzione.

Alla colf che usufruisca del vitto e dell'alloggio, spetta per il periodo di ferie - ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni - il compenso sostitutivo convenzionale.

Per il rapporto di lavoro inferiore a 24 ore settimanali le ferie retribuite spettano come segue:

- per anzianità di servizio fino a tre anni, giorni 10 lavorativi;

- per anzianità di servizio da + 3 anni a 5 anni, giorni 13 lavorativi;

- per anzianità di servizio da + 5 anni, giorni 15 lavorativi.

Durante il periodo di ferie la colf ha diritto alla normale retribuzione che avrebbe percepito laddove avesse lavorato.

II diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; il datore di lavoro compatibilmente con le reciproche esigenze, dovrà fissare il periodo di ferie normalmente da giugno a settembre.

La risoluzione del rapporto non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'anno la colf che abbia superato il periodo di prova, ha diritto alle ferie spettanti in proporzione ai mesi di servizio prestato.


Chiarimento a verbale

Le misure sopraindicate vanno interamente applicate a partire dal primo periodo di ferie dei 1974.

Art. 15 - Assenze, permessi

Le assenze della colf debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro.

Alla colf che ne faccia richiesta potranno essere concessi - per giustificati motivi - permessi di breve durata non retribuiti.

La colf potrà usufruire di brevi permessi per improrogabili esigenze, le cui modalità saranno concordate direttamente fra le parti. In caso di permesso retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e alloggio.

AI collaboratore familiare uomo spettano due giornate di permesso straordinario retribuito in caso di nascita di un figlio anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.

Le assenze per malattia-infortunio debbono essere comprovate dal relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da farsi pervenire al datore di lavoro entro tre giorni dall'evento.

Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerarsi dimissioni del lavoratore.

Art. 16 - Lavoratori studenti

Su accordo delle parti e tenuto conto della funzionalità della vita familiare, si favorirà alle colf la frequenza a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola d'obbligo o specifico professionale.

E' comunque da esibirsi mensilmente al datore di lavoro un certificato comprovante la frequenza.

Le ore di lavoro così eventualmente non prestate non sono retribuite ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di. quelle prettamente occorrenti agli esami stessi.

Art. 17 - Matrimonio

In caso di matrimonio spetta alla colf un congedo matrimoniale di giorni 15 di calendario retribuito; la quota convenzionate vitto e alloggio per i conviventi si deve aggiungere alla retribuzione.

Per il rapporto di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali alla colf che abbia ma.turato almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro il congedo matrimoniale è di giorni 10.

In casi di anzianità di almeno 6 (sei) mesi, la retribuzione del congedo spetta anche alla colf che si dimetta, purché la comunicazione al datore di lavoro delle. dimissioni avvenga nei 15 giorni immediatamente precedenti la celebrazione del matrimonio.

Il pagamento avverrà a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.

Art. 18 - Tutela delle lavoratrici madri e dei minori

A) Lavoratrici madri: è vietato adibire al lavoro le donne:

- durante i due mesi precedenti alla data presunta 'del parto salvo eventuale anticipo a 3 mesi per le colf occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, sìano stati ritenuti gravosi o pregiudizievoli con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;

- per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;

- durante i 3 mesi dopo il parto.

Detti periodi devono essere computati nell'anzianità 'di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalìzia ed alle ferie.

Dalla presentazione del certificato medico di gravidanza e fino al momento della astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non .può essere licenziata, salvo il disposto dell'art. 25 - 8° comma.

B) Lavoro minorile: è ammessa l'assunzione di fanciulli nei servizi familiari all'età minima di 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

Per essi e per gli adolescenti (minori dr età compresi tra -i 15 e - i 18 anni compiuti) la ammissione al lavoro è subordinata alla loro idoneità all'attività lavorativa a cui saranno addetti, comprovabile con apposito certificato medico da allegarsi al libretto di lavoro, idoneità da accertarsi anche successivamente con visite mediche periodiche ad intervalli non superiori ad un anno. La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitarìo o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro.

Valgono pure le altre norme richiamate nell'articolo 2 lettera a) della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell'art. 4 della legge 2-4-1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e far convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione

scritta di consenso da parte di chi esercita la patria potestà, a cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento, restando impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

Art. 19 - Malattia, infortunio. Conservazione del posto

In caso di malattia o infortunio alla colf che abbia maturato almeno 3 mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, spetterà la conservazione del posto come segue:

1) per anzianità da tre mesi a sei mesi, 10 giorni;

2) per anzianità da + sei mesi a 2 anni, 1 mese

3) per anzianità da + di 2 anni, 3 mesi.

Alla colf con rapporto di lavoro che non raggiunga le 24 ore settimanali il posto sarà conservato:

1) per anzianità da tre mesi a sei mesi, 8 giorni;

2) per :anzianità da + sei mesi a due anni, 10 giorni;

3) per anzianità di più da + anni, 15 giorni.

Durante tali periodi decorrerà la normale retribuzione nella misura del 50% per un massimo di 8, 10 e 15 giorni, rispettivamente per le anzianità dì cui ai punti 1, 2 e 3 dei commi precedenti complessivi nell'anno, salvo restando le condizioni di miglior favore localmente in atto.

L'aggiunta della quota sostitutiva con  venzionale vitto e alloggio per il personale nate che ne usufruisca normalmente, si
avrà solo nel caso che la colf ammalata o infortunata non sia degente in ospedale o presso il domicilio dello stesso datore
di lavoro. 
La malattia e infortunio, in periodo di prova sospende la decorrenza dello stesso.

Dichiarazione a verbale
s I trattamenti economici di cui sopra decadranno in caso di analoghe provvidenze di legge pure garantendosi fino a concorrenza di eventuali trattamenti inferiori.


Art. 20 - Servizio militare


II servizio militare non risolve il rapporto di lavoro per il lavoratore in servizio da almeno tre mesi; tale servizio è considerato utile si soli fini dell'ìndennità di anzianità.


Terminato il servizio militare il lavoratore dovrà riassumere il servizio presso   il proprio datore di lavoro nel termine di 30 giorni; sarà considerato altrimenti dimissionario.


Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1972 n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.

L'indennità sostitutiva vitto e alloggio è fissata in misura minima per tutto il territorio nazionale in L. 900 giornaliere (L. 100 colazione;. L. 300 per ciascuno dei due pasti giornalieri; L. 200 per l'alloggio), fermi restando i maggiori livelli già stabiliti dalle Commissioni Provinciali alla data del 31 dicembre 1973.

Dall'entrata in vigore del presente contratto, la Commissione. Paritetica Nazionale di cui all'art. 29 povvederà agli adeguamenti dei caso.

Sia per i minimi retributivi che per le quote di vitto e alloggio inferiori ai minimi stessi avverrà in ragione dei 50%, della differenza al momento dell'entrata in vigore del presente contratto è per l'altro 50%, dopo sei mesi.

    Art. 21 - Retribuzione dal 18° anno di età
CONVIVENTI

paga mensile

NON CONVIVENTI

servizio a ore

categoria servizio intero servizio ridotto    
      per un servizio da 24 ore settimanali, ossia da 104 ore mensili ed oltre potrà essere pattuito un compenso forfettario mensile in proporzione  agli stipendi previsti per la convivenza tenendo conto delle ore di lavoro e di eventuali detrazioni per convivenze parziali (valore del vitto) meno di 24 ore settimanali
1° categoria 130.000 in proporzione alle 11 ore   1.000
2° categoria 100.000     7.00
3° categoria 80.000     6.00
3° categoria inferiore al 18° anno      
meno di 18 anni 60.000     500
meno di 16 anni 50.00     400

Art. 22 - Scatti di anzianità


Spetta al collaboratore familiare, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sul minimo di categoria.

Il numero dei bienni è fissato in 5 (cinque).


Norma transitoria

AI personale con almeno due anni di servizio al momento dell'entrata in vigore del presente contratto, viene riconosciuto uno scatto.


Art. 23 - Adeguamento periodico della retribuzione


La retribuzione è adeguata, da parte  della Commissione paritetica di cui al I'art. 29, alle variazioni dei costo della vita secondo le rilevazioni ISTAT al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 24 - Gratifica natalizia


Spetta ai collaboratori familiari una gratifica pari ad una mensilità della normale retribuzione globale di fatto, da corrispondersi entro il mese di dicembre in occasione dei Natale.


Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica quanti sono l mesi del rapporto di lavoro.


Art. 25 - Risoluzione del rapportodi lavoro


II rapporto di lavoro può  essere risolto da ciascuna delle due parti con  l'osservanza dei preavviso nei termini seguenti:
fino a 5 anni di anzianità
presso lo stesso datore di lavoro - 15 giorni di calendario;
oltre i 5 anni
presso lo stesso datore di lavoro - 1 mese.

I suddetti termini saranno ridotti del 50°io nel caso di dimissioni da parte del collaboratore familiare.

Nel caso di mancato preavviso, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.

Nel caso di licenziamento non disciplinare da parte del datore di lavoro, ed ove questi ritenga di esonerare la colf dall'effettuare le prestazioni nel periodo di preavviso, spetta alla stessa il corrispettivo per il citato periodo. 

Nel caso di dimissioni da parte della colf, ed ove questa non intenda effettuare .le prestazioni nel periodo di preavviso, il datore di lavoro tratterrà nel conteggio di liquidazione l'importo equivalente alla retribuzione per il suddetto periodo.

Per il rapporto di lavoro di meno di 4 ore giornaliere il preavviso è'il seguente:

fino a 2 anni di anzianità giorni 8

da + di 2 anni giorni 15

Per i portieri privati, custodi di villa, ed altro personale i quali usufruiscono - con la famiglia e con ì propri mobili - di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e./o messo a disposizione del medesimo il preavviso è di 1 mese e dopo 1 anno di anzianità, il preavviso è di 2 mesi.

Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso le mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

II licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

E' in facoltà del lavoratore prima di adire le vie legali, di chiedere I'esperimnto di un tentativo di conciliazione alla Commissione paritetica, di cui all'art. 29, che deve decidere entro 30 giorni.


Art. 26 - Indennità di anzianità

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta l'indennità di anzianità calcolata sulla normale retribuzione globàle di fatto come segue:

per il rapporto di lavoro a servizio intero, convivente o non convivente:

A) - per l'anzianità maturata anteriormente al 1° maggio 1958: 

a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per ogni anno di anzianità;

b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per -ogni anno di anzianità.

B) - per l'anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958:

a) al personale già. considerato impiegato: una mensilità per ogni anno di anzianità; 

b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno di anzianità. 

C) -per l'anzianità maturata dalla data di entrata in vigore del contratto, per il personale sub b), 20 giorni per ogni anno di .anzianità.

Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando superino i 15 giorni, si computano a mese intero.

Per dl rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l'indennità di anzianità è la seguente:

A) per l'anzianità maturata sino alla data di entrata in vigore del contratto: giorni 8 per ogni anno di anzianità.

B) per l'anzianità maturata dalla data di entrata in vigore del contratto: giorni 10 per ogni anno di anzianità.

Art. 27 - Indennità in caso di morte


In caso di morte della colf, le indennità di preavviso e d'anzianità devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico della stessa, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.


Art. 28 - Controversie

Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere dallo svolgimento del rapporto di lavoro -in relazione alla interpretazione delle norme dei presente contratto, ove non conciliate a livello delle organizzazioni sindacali locali dei datori di lavoro s dei lavoratori, sono demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 29 del presente contratto.

Detta Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di mancato accordo appositamente redatto dalle organizzazioni locali di cui sopra.

Art. 29 - Commissione paritetica nazionale

E' costituita una Commissione paritetica nazionale composta di due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale di lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti rappresentanti di datori di lavoro.

La Commissione Paritetica nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 23, 25-e 28.

Essa è, altresì, sede di verifica dell'applicazione e di interpretazione delle relative norme.

La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per le deliberazioni di cui agli articoli 23, 25, e 28 nonché quando richieda almeno il 50% dei componenti con lettera motivata raccomandata R.R. indirizzata alle organizzazioni rappresentate nella Commissione stessa.

La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno metà dei membri di ciascuna delle parti, e le deliberazioni sono valide a maggioranza.

Art. 30 - Decorrenza e durata

II presente contratto avrà la durat tre anni a decorrere, dalla data della stipulazione.

In caso di mancata disdetta di delle parti, da darsi a tutte le altre meno tre mesi prima di tale data a m~ lettera raccomandata R.R., si intenderà tacitamente rinnovato per un bienni così di seguito.

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