LA DIRETTIVA DEL VIMINALE
Il "cedolino" vale quanto il permesso
Da qualche settimana, chi ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ha gli stessi diritti di chi ha un permesso ancora valido. Lo stabilisce una direttiva emanata il5 agosto dal ministero dell'Interno. Per legge, la pubblica amministrazione dovrebbe rinnovare i permessi entro 20 giorni, ma tutti sanno che questo non accade quasi mai; e finora a pagarne le conseguenze erano gli stranieri. Dal 5 agosto, con la ricevuta di atteso rinnovo (il cosiddetto «cedolino»), gli immigrati possono cambiare datore di lavoro: finora in molte città potevano solo portare a termine i contratti in corso. Possono prendere la patena comprare casa,firmare contratti d’affitto, ottenere prestiti o mutui; possono sono immatricolare nuovi mezzi, iscriversi all'università, avere tutela legale e così via. Basta aver chiesto il rinnovo del permesso prima della scadenza, o comunque non oltre 60 giorni dopo. A quel punto, tutti i diritti restano in piedi salvo il caso di mancato rinnovo o revoca del permesso. Col cedolino si può anche tornare in patria e rientrare in Italia in qualsiasi momento, senza più aspettare le circolari estive. In questo caso, come in passato, non si può però passare da altri paesi dell'area Schengen (dove un permesso scaduto non è considerato un documento valido). Chi, con il proprio passaporto, già viaggia nei Paesi Ue senza obbligo di visto (come i cittadini romeni) potrà continuare a farlo.