Art. 49 - Contributi di assistenza contrattuale
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42,43, 44, 45, 46 e 47 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.
In attesa che il suddetto contributo possa essere riscosso dall'INPS, tramite bollettino di versamento, i datori di lavoro dovranno includere, a partire dal 1° luglio, la somma di € 0,02 ad ore e ciò in ottemperanza a quanto recita l'articolo 49 comma 3.
Dal 1° Gennaio 2009 è obbligatorio il versamento all'INPS VEDI CIRCOLARE