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LA RIFORMA DEL LAVORO A TERMINE

APPLICABILE ANCHE ALLA COLLABORAZIONE FAMILIARE

L’art. 11, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle parti sociali a livello europeo, stabilisce che «le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro».

Quando i vigenti contratti collettivi perderanno efficacia, la nuova normativa esplicherà tutti i suoi effetti, profondamente innovativi, sol che si pensi che la legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla quale si fondava il regime vincolistico che ha dominato la materia nell’ultimo quarantennio, viene puramente e semplicemente abrogata dall’art. 11 del decreto di riforma.

In cosa consiste la nuova disciplina? Essa, da una parte, pone senz’altro meno vincoli all’instaurazione di rapporti a termine ma, dall’altra parte, rende meno certa la legittimità dei contratti a tempo determinato, affidandone il vaglio, in caso di controversia, al giudizio della Magistratura, cui è attribuita grande discrezionalità, a ragione della genericità, rispetto al passato, dell’individuazione delle ragioni giustificatrici dell’assunzione a tempo determinato.

Prima di affrontarne la disamina desidero dare un avvertimento: la normativa è appena promulgata, dunque non se ne ha nessuna interpretazione né amministrativa né, tanto meno, giurisprudenziale. Quella dottrinaria, che è la sola cui possa contribuire, è come al solito la prima, ma anche la meno influente, perché per sapere esattamente quale sarà il diritto vivente originato dalla riforma bisognerà attendere le pronunce giudiziali. Ma queste vengono dopo anni, mentre chi deve applicare la riforma ha necessità di farlo da subito.

Quello che intendo dire è che, con qualche probabilità, alcune delle tesi che esporrò potranno, magari fra qualche anno, essere contraddette dalla Magistratura. Dunque, come sempre nei primi periodi di applicazione di una nuova legge, gli operatori è meglio agiscano con particolare prudenza.

 Quando è possibile assumere a termine

La normativa dettata dalla L. n. 230/1962 limitava a pochi casi, tassativamente individuati, la possibilità di assumere a termine: lavoro stagionale; sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; lavorazioni a fasi successive richiedenti maestranze diverse da quelle normalmente impiegate; assunzioni nel settore dello spettacolo ed aeroportuale.

La nuova normativa travolge questi limiti, consentendo l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato «a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».

Non c’è più, in sostanza, una rigorosa limitazione: c’è più libertà. Ma anche più incertezza. Quando, infatti, saranno ritenute sussistenti le ragioni giustificatrici cui fa riferimento il decreto legislativo? Cosa significa, nella sostanza, la locuzione «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo»? Quando un Tribunale riterrà legittima un’assunzione a termine e quando no?

Le ragioni «sostitutive» paiono agevolmente individuabili: ricorrono quando si tratta di sostituire un elemento personale nell’organizzazione del lavoro. Non è più richiesto, come prima, che il sostituito sia assente con diritto alla conservazione del posto; potrà anche essere assente senza avere diritto a tale conservazione, purché ad essa acconsenta, pur senza esservi tenuto, il datore di lavoro.

L’ampiezza dell’attributo mi pare consenta di non limitare la fattispecie alla sostituzione di personale legato da rapporto di lavoro subordinato, ma la ammetta pure in relazione a personale legato all’organizzazione aziendale con diverso tipo di rapporto, ad esempio con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di volontariato, di contratto d’opera, finanche di immedesimazione organica.

Per quanto attiene alle ragioni «di carattere tecnico, produttivo, organizzativo», almeno un’altra volta il legislatore del lavoro ha usato la stessa espressione: nell’art. 2103 cod. civ. (come innovato dall’13 Stat. Lav.), per condizionare alla sussistenza di siffatte ragioni la legittimità del trasferimento del dipendente (espressione consimile si ritrova, ad esempio, nell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per definire il giustificato motivo oggettivo di licenziamento).

La giurisprudenza, con riferimento a tale norma, argomenta che il controllo giurisdizionale di siffatte ragioni deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra la decisione del datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa e, incontrando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che la decisione concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.

Così riassunto, l’indirizzo della Magistratura sembra risolversi in un’ampia tolleranza e comprensione per le esigenze del datore di lavoro; ma chiunque frequenti le aule giudiziarie sa bene quanto è difficile che a tale dichiarazione di principio faccia seguito il riscontro, nei casi concreti, della sussistenza di siffatte ragioni. Sono frequenti, cioè, le volte in cui la Magistratura giudica illegittimi i trasferimenti; senz’altro più frequenti delle volte in cui giudica illegittime le assunzioni a termine, le ragioni giustificatrici delle quali sono magari poche, ma ben individuate dal legislatore del 1962, sì da non lasciare troppo spazio alla discrezionalità in sede di controllo giudiziale, che si trasforma per forza di cose nell’incertezza del diritto (in verità, non è stato lasciato troppo spazio neppure alla discrezionalità del datore di lavoro, che finora, di fronte a tanti vincoli legislativi, ha fatto infrequente ricorso al lavoro a termine, tranne i casi di sostituzione di personale, mortificando non trascurabili potenzialità occupazionali).

Sarà dunque un compito importantissimo dei contraenti sindacali dare concretezza alla generica previsione legislativa e individuare, magari non tassativamente, nei contratti collettivi quali possano essere queste «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo». 

Le formalità dell’assunzione a termine

La legge del 1962 richiedeva, tranne che per i rapporti di durata inferiore ai 12 giorni, la forma scritta per la valida stipulazione di un contratto a tempo determinato e pretendeva, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato, che l’atto scritto fosse sottoscritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Il decreto del 2001 è assai meno rigoroso: resta libera la forma per le assunzioni a termine per meno di 12 giorni e per le altre si commina l’inefficacia dell’apposizione del termine se non risulti, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale siano specificate le ragioni giustificatrici. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

Gli avverbi alternativamente utilizzati («direttamente o indirettamente») introducono un quesito: quando l’apposizione del termine al contratto di lavoro può risultare indirettamente?

Un’ipotesi potrebbe essere quella del termine certus an incertus quando, vale a dire del termine che risulti dalla espressa volontà delle parti di porre fine al rapporto al verificarsi di un evento che si ignora quando possa realizzarsi, ad esempio il rientro in servizio di un lavoratore malato. Altra ipotesi potrebbe essere quella dell’indicazione di una specifica esigenza da soddisfare, ad esempio la soluzione di un problema tecnico, risolto il quale il rapporto verrebbe a cessare per dissoluzione della ragione giustificatrice. Certo è che, tranne la prima, peraltro già ammessa nel vecchio sistema normativo, le ipotesi che si possono formulare sono tutte di in certo fondamento e perciò idonee, in mancanza di determinazione da parte della contrattazione collettiva, ad alimentare un contenzioso giudiziario di esito incerto. 

I divieti di assunzione a termine

Il D.Lgs. n. 368/2001 vieta l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato da parte di tutti quei datori di lavoro che non hanno ancora effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro. È questa un’esclusione soggettiva assai rilevante, che potrà avere non poche conseguenze pratiche, perché sono ancora molti coloro che non hanno proceduto alla regolarizzazione per quanto concerne gli obblighi di sicurezza.

L’apposizione del termine è altresì vietata:

¾  per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

¾  salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso con lavoratori in mobilità o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

¾  presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

 

La proroga del termine

La normativa innovata prevedeva che il termine potesse essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga fosse richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisse alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato.

La nuova disposizione, con ben maggiore flessibilità, ammette sì la proroga una sola volta ‑ a condizione che sia consensuale, sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato ‑ ma non la condiziona più alla durata inferiore a quella iniziale, stabilendo soltanto che l’unico limite alla sua durata è posto dall’esigenza che, sommando la proroga alla durata iniziale, la durata complessiva del rapporto a termine non superi i tre anni (e, conseguentemente, il termine può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni).

L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine è a carico del datore di lavoro.

 

Prosecuzione del rapporto e successione di contratti

Il regime della prosecuzione del rapporto a tempo determinato oltre il termine non differisce sostanzialmente da quello introdotto dalla Legge Treu (art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196).

Se il rapporto di lavoro continuerà dopo la scadenza del termine inizialmente fissato, o successivamente prorogato, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20%, fino al decimo giorno successivo, e al 40%, per ciascun giorno ulteriore.

Se il rapporto di lavoro continuasse oltre il ventesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno, negli altri casi, il contratto si considererà a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Qualora il lavoratore verrà riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considererà a tempo indeterminato. Se si trattasse di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considererebbe a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

 

I criteri di computo dei lavoratori a termine

Il decreto legislativo stabilisce che i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ai fini del godimento dei diritti sindacali di cui al titolo III Stat. Lav., solo se il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

Il che significa che, per stabilire se il datore di lavoro occupi più di quindici dipendenti nel Comune interessato, come richiesto dall’art. 35 Stat. Lav., quelli in servizio con contratti a termine di durata inferiore ai nove mesi non vanno considerati.

Ma quali sono i criteri di computo degli assunti a termine in relazione a tutte le altre normative la cui applicabilità è subordinata al raggiungimento di una determinata dimensione occupazionale, quali ad esempio quelle sul collocamento degli invalidi e sui licenziamenti individuali e collettivi?

Il decreto nulla dice al riguardo, al contrario di quanto opportunamente è stato fatto per il lavoratori a tempo parziale, per i quali la norma non consente dubbi: il criterio di proporzionalità si applica per i lavoratori a tempo parziale in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico. Una disposizione siffatta non è stata ripetuta nel provvedimento che riforma il contratti di lavoro a tempo determinato.

Occorre, allora, riferirsi alle diverse norme speciali che regolamentano le differenti fattispecie.

Per quanto concerne il diritto al lavoro dei disabili, ad esempio, l’art. 4, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, espressamente indica, tra i criteri di computo della quota di riserva, che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi.

Per quanto concerne i licenziamenti collettivi, l’art. 4, comma 14, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilisce che la procedura sindacale non trova applicazione per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ma esso non è richiamato dal successivo art. 24, sicché non può trovare applicazione alle riduzioni di personale.

Per queste dovrebbe valere, a mio avviso, il principio già elaborato dalla giurisprudenza in relazione ai criteri di computo dei lavoratori a termine per l’individuazione della disciplina applicabile in caso di licenziamenti individuali. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che i lavoratori con contratto a termine vadano computati nel numero dei dipendenti, ai fini dell’applicabilità del regime di stabilità reale istituito dall’art. 18 Stat. Lav., qualora il loro inserimento sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo; sicché non andrebbero considerati i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive oppure per ragioni tecniche, organizzative e produttive che, o per la loro breve durata o per la loro contingenza ed imprevedibilità, escludano l’indispensabilità delle prestazioni lavorative per la realizzazione del ciclo produttivo.

La propensione per la computabilità nel numero dei dipendenti dei lavoratori a termine, tranne le eccezioni ora dette, è d’altro canto rafforzata dalla circostanza che l’art. 18, comma 2, Stat. Lav. esplicitamente include tra i dipendenti computabili i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, che è un tipo di contratto a termine.

Mi pare dunque assai probabile che la giurisprudenza si orienterà a ricomprendere nel novero dei dipendenti i lavoratori a termine indispensabili per la realizzazione del ciclo produttivo per stabilire: a) nel caso di licenziamenti individuali, se la dimensione occupazionale del datore di lavoro superi i 15 dipendenti nel Comune ove è attuato il licenziamento oppure i 60 complessivamente; b) nel caso di licenziamenti collettivi, se la dimensione occupazionale del datore di lavoro superi i 15 dipendenti complessivamente.

 

La stabilizzazione dei rapporti a termine

Il decreto di riforma non istituisce un diritto soggettivo alla precedenza dei lavoratori a termine, in caso di nuove assunzioni, per la trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, come è invece previsto, ad esempio, dalla vigente normativa sul lavoro a tempo parziale.

Esso si limita a demandare ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la definizione delle modalità di un’informativa da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili. Ciò non sta, tuttavia, a significare che costoro abbiano un diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato; e neppure una mera aspettativa in qualche modo tutelata dal legislatore delegato, che anzi si è affrettato a chiarire che lo scopo dell’informativa è limitatissimo: quello di garantire ai lavoratori assunti a termine le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.

Sempre agli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro è attribuito il compito di definire le modalità e i contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.

È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi pure l’individuazione di un diritto di precedenza nell’assunzione presso lo stesso datore di lavoro e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

 

Discipline speciali di lavoro a termine

Restano in vigore le seguenti discipline speciali:

A) lavoratori in mobilità: i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi (art. 8, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223);

B) lavoratori in maternità e paternità: l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e paternità può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva; nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione è concesso uno sgravio contributivo del 50%. Tali disposizioni trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Dove operano lavoratrici autonome è possibile procedere, in caso di loro maternità, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni contributive (art. 10 legge 8 marzo 2000, n. 53);

C) lavoratori anziani: per favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1º aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di anzianità è attribuita la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive; in conseguenza dell’esercizio di tale facoltà e per il periodo considerato, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative. La facoltà è esercitabile a condizione che: a) il lavoratore si impegni a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà; b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a). La facoltà è esercitabile più volte e dopo il primo periodo può essere esercitata anche per periodi inferiori (art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

 

Le esclusioni dal campo di applicazione della riforma

Sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo, in quanto già disciplinati da specifiche normative, i seguenti tipi di contratto a termine:

¾    contratti di lavoro interinale;

¾    contratti di formazione e lavoro;

¾    rapporti di apprendistato;

¾    tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro (stages, tirocini formativi, e così via);

¾    rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato (di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 375/1993);

¾    rapporti sorti con l’assunzione diretta di manodopera nei settori del turismo e dei pubblici esercizi per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l’impiego entro cinque giorni);

¾    contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per una durata non superiore a cinque anni con i dirigenti (i quali possono comunque recedere da essi con preavviso, trascorso un triennio);

¾    rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

 

Limitazioni quantitative del lavoro a termine

L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dei contratti a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

¾    nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

¾    per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, comprese le attività già previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963, n. 1525;

¾    per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodo dell’anno;

¾    per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

¾    ad esaurimento di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

¾    con lavoratori di età superiore ai 55 anni;

¾    quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;

¾    con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche, purché di durata non superiore ai sette mesi, compresa l’eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva (l’esenzione non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi).

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