PROSEGUE LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO
Armando Montemarano
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2003 è stato pubblicato il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, che introduce nuove disposizioni sulla disciplina del mercato del lavoro, con particolare riguardo al collocamento ed alla sua liberalizzazione e abroga le principali norme di legge che per decenni avevano retto il sistema di accesso al lavoro nel nostro Paese.
Scompaiono, ad esempio:
¾ il libretto di lavoro (a seguito dell’abrogazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112);
¾ la possibilità di denunciare soltanto all’Inps le assunzioni dei lavoratori domestici (art. 9-bis, comma 4, D.L. n. 510/1996);
¾ le principali norme sull’organizzazione del mercato del lavoro, e cioè: buona parte delle leggi 29 aprile 1949, n. 264 (più esattamente, il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli artt. 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3) e 28 febbraio 1987, n. 56;
¾ gli artt. 33 e 34 Stat. Lav. (l’art. 34, in particolare, era considerata, all’epoca della promulgazione, la più rilevante innovazione introdotta dallo statuto dei diritti dei lavoratori, vale a dire l’introduzione del generale divieto di richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro);
¾ l’obbligo dell’imprenditore artigiano di comunicare entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione i nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati (art. 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25);
¾ pressoché tutte le norme dettate dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, e dall’art. 9-ter D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, in materia di collocamento dei lavoratori agricoli;
¾ le sanzioni per i datori di lavoro con più di 10 dipendenti che assumono senza osservare l’obbligo di riserva del 12% delle assunzioni ai lavoratori in mobilità o coinvolti in licenziamenti collettivi (art. 9-bis, comma 7, D.L. n. 510/1996);
¾ il sistema di collocamento dei dipendenti da esercizi teatrali, cinematografici, sportivi, di case da giuoco, di spettacoli viaggianti, di stabilimenti di produzione cinematografica, di stabilimenti di doppiaggio, di sviluppo e stampa, di case di noleggio di film, di aziende di trasmissione radiofonica e televisiva (art. 2 d.p.r. 24 settembre 1963, n. 2053).
NUOVE PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
L’art. 6 D.Lgs. n. 297/2002 aggiunge l’art. 4-bis al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, che aveva dettato le prime disposizioni attuative della legge delega 17 maggio 1999, n. 144.
Dal 30 gennaio 2003, pertanto, cambiano le modalità di assunzione e gli adempimenti successivi, in base ai seguenti princìpi.
Assunzione diretta generalizzata. I datori di lavoro privati procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, fatte salve le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori:
¾ extracomunitari;
¾ italiani da impiegare o trasferire all’estero;
¾ disabili.
Denuncia di assunzione. È stata sostituita la disposizione dell’art. 9-bis, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, che imponeva l’obbligo dell’invio entro 5 giorni dall’assunzione della comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
Dal 30 gennaio 2003 i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro di:
¾ dati anagrafici del lavoratore;
¾ data di assunzione;
¾ data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato;
¾ tipologia contrattuale;
¾ qualifica professionale;
¾ trattamento economico e normativo.
Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
co.co.co., soci lavoratori e tirocinanti. L’obbligo della contestuale denuncia di assunzione non riguarda soltanto i lavoratori subordinati, dovendosi assolvere anche in caso di instaurazione di rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e di rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, di socio lavoratore di cooperativa. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Per i soci lavoratori di cooperative è previsto un differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di contestuale comunicazione dell’assunzione ai centri per l’impiego, fino all’emanazione di un apposito decreto.
Atti da consegnare al lavoratore. All’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori:
1. una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola:
2. una comunicazione (di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152) contenente le seguenti informazioni.
¾ identità delle parti;
¾ luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante va indicato che il lavoratore è occupato in luoghi diversi);
¾ sede o domicilio del datore di lavoro;
¾ data di inizio del rapporto di lavoro;
¾ durata del rapporto di lavoro (precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
¾ durata del periodo di prova, se previsto;
¾ inquadramento livello e qualifica attribuiti al lavoratore (oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro);
¾ importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo di pagamento;
¾ durata delle ferie retribuite o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
¾ orario di lavoro;
¾ termini del preavviso in caso di recesso (l’informazione circa la durata del periodo di prova, la retribuzione, le ferie, l’orario di lavoro ed il preavviso può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo).
Quote di riserva regionali. Ferma restando la modalità dell’assunzione diretta, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
Unicità delle denunce datoriali. Le comunicazioni di assunzione e di trasformazione del rapporto ai servizi competenti sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps e dell’Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
I moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati alle direzioni del lavoro e agli enti previdenziali da parte dei servizi competenti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata.
Soppressione delle liste di collocamento. L’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 297/2002 ha soppresso le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste per i disabili, per i lavoratori in mobilità e per i marittimi.
Il collocamento della gente di mare sarà disciplinato con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo comunque il superamento dell’attuale sistema di collocamento obbligatorio.
Trasformazioni del rapporto. Tutti i datori di lavoro sono tenuti a comunicare, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
¾ proroga del contratto a termine;
¾ trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato;
¾ trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno;
¾ trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
¾ trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
¾ trasformazione da rapporto di tirocinio, stage o di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato.
Il decreto non fa menzione dell’ipotesi della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per la quale resta operante la previgente disciplina istituita dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, (su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale).
Denuncia di cessazione del rapporto. I datori di lavoro devono comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i 5 giorni successivi, quando si tratta di rapporti a tempo indeterminato; per i rapporti a tempo determinato, invece, l’obbligo di comunicazione sussiste soltanto nei casi in cui questa sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione.
Lavoro interinale. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
Obbligo di riassunzione dei licenziati. L’art. 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, prevedeva che i lavoratori licenziati per riduzione di personale, coinvolti, cioè, in un licenziamento collettivo, avessero la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno; l’art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 297/2002 riduce tale periodo a soli 6 mesi.
La disoccupazione viene definita dal D.Lgs. n. 297/2002 come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
La verifica dell’effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:
¾ sulla base delle comunicazioni datoriali di assunzione e di trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;
¾ sulla base di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
¾ in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.
Gli interessati all’accertamento dello stato di disoccupazione sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro 180 giorni dal 30 gennaio 2003 ed a rendere l’apposita dichiarazione. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.
Le Regioni dovranno stabilire i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi:
¾ conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (ad eccezione di alcune ipotesi concernenti i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili);
¾ perdita dello stato di disoccupazione: a) in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione della disoccupazione; b) in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a 8 mesi, ovvero a 4 mesi se si tratta di giovani (nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle Regioni);
¾ sospensione dello stato di disoccupazione: in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a 8 mesi, ovvero di 4 mesi se si tratta di giovani.
Vengono definiti dal D.Lgs. n. 297/2002 disoccupati di lunga durata coloro che, dopo avere perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.
L’art. 4 modifica gli indirizzi generali impartiti ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata, già fissati dall’art 3. D.Lgs. n. 181/2000, attribuendo alle Regioni la definizione degli obiettivi e degli indirizzi operativi delle azioni da effettuare per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sottoponendo i disoccupati di lunga durata ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.
NUOVE DEFINIZIONI
Il D.Lgs. n. 297/2002 ridefinisce anche le seguenti figure:
Adolescenti: i minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico.
Giovani: i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell’Unione europea.
Inoccupati di lunga durata: coloro che, senza avere precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.
Donne in reinserimento lavorativo: quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.
Servizi competenti: i «Centri per l’impiego» gestiti dalle Province e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità
delle norme regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di denuncia dell’assunzione ed a quelli relativi alle vicende del lavoro interinale e alle trasformazioni dei rapporti per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all’assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di tenuta dei documenti di lavoro fuori dell’azienda (istituita dall’art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12) anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti; in tal caso, dovranno essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.