RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
D.Lgs. 8 gennaio 2007,
n. 5
Il decreto legislativo 8
gennaio 2007, n. 5, nell'attuare la direttiva europea n. 2003/86/Ce in materia
di ricongiungimenti familiari, disciplina i nuovi
presupposti e le procedure per l'esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare.
Tra le novità più
importanti:
¾
non è più
prevista per i figli minori la condizione di familiari «a carico»;
¾
la
condizione della minore età prevista per il ricongiungimento è esplicitamente
riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non
addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi;
¾
per i figli
maggiorenni non è più richiesta l'invalidità totale bensì l'impossibilità di
provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di
vita in ragione del loro stato di salute;
¾
relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità
dell'accertamento dell'esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine,
limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno
familiare;
¾
il requisito
del reddito minimo occorrente rimane ancorato all'importo annuo dell'assegno
sociale moltiplicato in ragione del numero dei familiari di cui si chiede il
ricongiungimento, ma per il ricongiungimento dei figli minori sotto i 14 anni
non è mai richiesto un reddito superiore al doppio dell'importo dell'assegno
sociale, indipendentemente dal numero di figli di cui si chiede il
ricongiungimento;
¾
viene
riconosciuta la possibilità di lavorare per il familiare autorizzato dal
tribunale per i minorenni a entrare o permanere in Italia per gravi motivi
connessi allo sviluppo psicofisico del minore; in tale ipotesi si prevede il
rilascio di un permesso di soggiorno «per assistenza minore», che abilita allo
svolgimento di attività lavorativa per la stessa durata dell'autorizzazione a
permanere sul territorio nazionale; il permesso, al contrario degli altri per
ricongiungimento, non è però convertibile in permesso per lavoro;
¾
un articolo
aggiuntivo al testo unico (articolo 29-bis) disciplina il ricongiungimento
familiare dei rifugiati, precisando che esso può essere richiesto per le
stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i
restanti cittadini stranieri; per il ricongiungimento familiare dei rifugiati
non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio né dei
requisiti economici richiesti negli altri casi;
¾
nelle
ipotesi di espulsione amministrativa per violazione delle norme sull'ingresso
e il soggiorno, si terrà conto dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del soggiorno nonché dei legami con il Paese di origine;
¾
è eliminato
l'automatismo relativo al divieto di reingresso per dieci anni nel territorio
italiano che vige per gli stranieri espulsi; pertanto, il ricongiungimento del
familiare, già destinatario di un decreto di espulsione, non potrà essere
negato esclusivamente per tale motivo;
¾
il decreto
introduce tra i motivi di diniego del ricongiungimento l'accertamento che il
matrimonio ovvero l'adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire
allo straniero l'ingresso nel territorio dello Stato.
¾
è vietato il
ricongiungimento con un coniuge in caso di poligamia quando un altro coniuge
sia già convivente sul territorio di uno Stato membro.
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