RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5

 

Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, nell'attuare la direttiva europea n. 2003/86/Ce in materia di ricongiungimenti familiari, disciplina i nuovi presupposti e le procedure per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

Tra le novità più importanti:

¾  non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari «a carico»;

¾  la condizione della minore età prevista per il ricongiungimento è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi;

¾  per i figli maggiorenni non è più richiesta l'invalidità totale bensì l'impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

¾  relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell'accertamento dell'esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare;

¾  il requisito del reddito minimo occorrente rimane ancorato all'importo annuo dell'assegno sociale moltiplicato in ragione del numero dei familiari di cui si chiede il ricongiungimento, ma per il ricongiungimento dei figli minori sotto i 14 anni non è mai richiesto un reddito superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, indipendentemente dal numero di figli di cui si chiede il ricongiungimento;

¾  viene riconosciuta la possibilità di lavorare per il familiare autorizzato dal tribunale per i minorenni a entrare o permanere in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore; in tale ipotesi si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno «per assistenza minore», che abilita allo svolgimento di attività lavorativa per la stessa durata dell'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale; il permesso, al contrario degli altri per ricongiungimento, non è però convertibile in permesso per lavoro;

¾  un articolo aggiuntivo al testo unico (articolo 29-bis) disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati, precisando che esso può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri; per il ricongiungimento familiare dei rifugiati non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi;

¾  nelle ipotesi di espulsione amministrativa per violazione delle norme sull'ingresso e il soggiorno, si terrà conto dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nonché dei legami con il Paese di origine;

¾  è eliminato l'automatismo relativo al divieto di reingresso per dieci anni nel territorio italiano che vige per gli stranieri espulsi; pertanto, il ricongiungimento del familiare, già destinatario di un decreto di espulsione, non potrà essere negato esclusivamente per tale motivo;

¾  il decreto introduce tra i motivi di diniego del ricongiungimento l'accertamento che il matrimonio ovvero l'adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l'ingresso nel territorio dello Stato.

¾  è vietato il ricongiungimento con un coniuge in caso di poligamia quando un altro coniuge sia già convivente sul territorio di uno Stato membro.