Api Colf
Associazione Professionale Italiana dei Collaboratori Familiari
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio Nazionale
per i Problemi Sociali e il Lavoro
Roma, 21 febbraio 2005
IL CCNL COLF
LA TUTELA
GIURIDICA E SINDACALE
DEI LAVORATORI ESTERI
SCHEDE RIASSUNTIVE
a cura di
Armando Montemarano
L'INGRESSO IN ITALIA
L'ingresso degli stranieri nel territorio italiano è consentito :
‑ ai cittadini dell'Unione Europea in possesso di un documento d'identità in corso di validità;
‑ ai cittadini stranieri in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere.
Lo straniero già in possesso di autorizzazione al soggiorno all'atto dei controlli di frontiera dovrà esibire solo il passaporto o di equivalente documento di identità e l'autorizzazione al soggiorno in corso di validità
È necessario avere anche i seguenti requisiti:
a) visto d'ingresso, ove previsto ;
b) disponibilità di documenti che:
¾ giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno anche in relazione all'alloggio nel territorio italiano
¾ dimostrino di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo)
c) non siano segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen e non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati contraenti, in base alle norme nazionali, o di altri Stati Schengen.
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.
Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, lo straniero dovrà richiedere il permesso di soggiorno alla Questura territorialmente competente. Il cittadino comunitario, invece, richiederà la carta di soggiorno, presso la Questura territorialmente competente, nel caso intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi.
Il possesso dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato può essere dimostrato mediante:
¾ l'esibizione di denaro contante;
¾ fideiussioni bancarie;
¾ polizze fideiussorie;
¾ equivalenti titoli di credito;
¾ titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.
Tabella per la
determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso in Italia
(a motivo di: affari, cure mediche e anche per l'eventuale accompagnatore, gara
sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo)
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Classi di durata del viaggio |
Un partecipante |
Due o più partecipanti |
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Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva |
€ 269,60 |
€ 212,81 |
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Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera |
€ 44,93 |
€ 26,33 |
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Da 11 a 20 giorni: quota fissa |
€ 51,64 |
€ 25,82 |
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Quota giornaliera a persona |
€ 36,67 |
€ 22,21 |
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Oltre i 20 giorni: quota fissa |
€ 206,58 |
€ 118,79 |
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Quota giornaliera a persona |
€ 27,89 |
€ 17,04 |
IL SOGGIORNO IN ITALIA
Il permesso di soggiorno
¾ Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
¾ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
¾ Permesso di soggiorno per attesa occupazione
¾ Permesso di soggiorno per studio
¾ Permesso di soggiorno per famiglia
¾ Permesso di soggiorno per turismo
¾ Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero.
¾ Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente lo svolgimento di lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo previsto dalla normativa, unitamente agli altri requisiti, per lo svolgimento della attività professionale svolta.
¾ Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lo svolgimento di lavoro subordinato previo inserimento nell'elenco anagrafico o previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro, se il rapporto di lavoro è in corso.
¾ Il permesso di soggiorno per famiglia, per motivi umanitari, per integrazione minore consente lo svolgimento del lavoro subordinato ed autonomo.
¾ Con il rinnovo del permesso di soggiorno è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta
¾ Il permesso di soggiorno per studio o formazione consente lo svolgimento di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali
¾ Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell'ambito delle quote previste dal decreto flussi di ingresso.
¾ Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in quello di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, purché lo straniero titolare di un precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia rientrato regolarmente nel paese di provenienza alla scadenza dello stesso, e abbia ottenuto una quota nell'ambito del decreto flussi.
La carta di soggiorno
La richiesta di rilascio della carta di soggiorno per cittadini stranieri può essere presentata presso la Questura competente, compilando l'apposito modulo. La carta di soggiorno potrà essere rilasciata solo se il richiedente:
¾ è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni;
¾ è titolare, all'atto della richiesta, di un permesso di soggiorno che consenta un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l'attività pastorale è a tempo indeterminato);
¾ ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;
¾ non è stato condannato, o rinviato a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale
Oltre all'istanza, l'interessato deve produrre:
¾ copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
¾ copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale;
¾ certificazione attestante il luogo o i luoghi in cui ha soggiornato in Italia negli ultimi sei anni;
¾ certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
¾ 4 fotografie.
La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi. In tal caso, occorre anche:
¾ la documentazione attestante il rapporto di parentela. I documenti anagrafici provenienti dall'estero devono essere tradotti, legalizzati e validati dalla autorità consolare italiana nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero. La documentazione anagrafica non è richiesta qualora il figlio minore abbia già fatto ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare;
¾ la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale. L' idoneità è dimostrata mediante l' attestazione dell'ufficio comunale o l'emissione di certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'unità sanitaria locale competente.
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato. E' revocata in caso di condanna per uno dei reati indicati in precedenza.
È valida come documento di identificazione per non oltre 5 anni dal rilascio. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, allegando nuove foto.
FLUSSI 2006
per stranieri extracomunitari
A partire da sabato 18 febbraio sono distribuiti gratuitamente nei 14.000 uffici postali d'Italia i kit con le informazioni e i moduli necessari per l'ingresso e l'assunzione dei lavoratori extracomunitari. Se ne possono ritirare al massimo 5 a persona.
Le procedure per la compilazione e la presentazione sono legate al Decreto flussi contenente le quote dei lavoratori stranieri che potranno entrare nel nostro Paese nel 2006 e dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale i primi di marzo.
Nel kit - distribuito qualche giorno prima proprio per evitare l'affollamento - sono contenuti i moduli e le buste a lettura ottica prestampate, da utilizzare per la domanda. Ci sono però anche il cedolino dell'assicurata postale, una scheda riepilogativa e le istruzioni per la compilazione. Ogni busta potrà contenere una sola domanda che sarà contrassegnata da un codice assicurata e un codice istanza. Al momento della spedizione il costo della assicurata è di 5,70 euro. Le domande potranno però essere consegnate solo a partire dalla data e l'ora stabilita dal Decreto ed esclusivamente negli uffici postali abilitati all'accettazione che saranno più di 6.000 (la lista sarà esposta in tutti gli Uffici)
La novità principale di quest'anno è l'istituzione presso le Prefetture – Ufficio territoriali di Governo – di uno Sportello Unico per l'Immigrazione responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione dei lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato e del ricongiungimento familiare. Riceve anche le domande di assunzione di lavoratori neocomunitari.
Pertanto il datore di lavoro che intende assumere un cittadino extracomunitario a tempo determinato, indeterminato o stagionale, deve compilare la domanda di nulla osta, indirizzata al competente Sportello Unico, utilizzando esclusivamente i moduli contenuti nel kit e predisposti per la lettura ottica: "A-Dom" (lavoro domestico), "B-Sub" (lavoro subordinato) e "C-Stag" (lavoro stagionale) che sostituiscono i vecchi moduli A, B, C.
Le domande presentate saranno poi inviate dagli uffici postali al Centro Servizi delle Poste italiane (CSA) che le trasmetterà al Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero dell'Interno. Questo, a sua volta, provvederà alla trasmissione telematica delle pratiche agli Sportelli Unici e contestualmente il CSA invierà agli Sportelli le domande cartacee.
Le richieste di nulla osta all'assunzione dei lavoratori stranieri verranno quindi trasmesse per via telematica alle Questure e alla Direzioni Provinciali del Lavoro, le quali, effettuate le prescritte verifiche, comunicheranno agli Sportelli Unici il parere di competenza circa il rilascio del nulla osta.
In caso di parere positivo, lo Sportello Unico richiederà all´Agenzia delle Entrate l´attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica dell´eventuale esistenza di un codice fiscale definitivo, e trasmetterà la richiesta di lavoro al competente Centro per l´impiego per la verifica della disponibilità di lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
Il Centro per l´impiego comunicherà l´esito della propria verifica allo Sportello e al datore di lavoro. La richiesta di nulla osta rimarrà sospesa finché lo Sportello Unico non riceverà una comunicazione del datore di lavoro (entro quattro giorni in caso di certificazione negativa) circa la conferma o meno della sua richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.
In caso di certificazione negativa del Centro per l´impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro, o comunque decorsi 20 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l´impiego, lo Sportello Unico convocherà il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello sulla base della proposta di contratto contenuta nell´istanza.
Inoltre, al datore di lavoro verrà fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore – al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico.
Lo Sportello Unico trasmetterà, quindi, per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto contenuta nella domanda del datore di lavoro alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all´estero per la consegna al lavoratore straniero. Acquisita la richiesta di visto del lavoratore e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, la rappresentanza gli rilascerà il visto di ingresso, dandone comunicazione allo Sportello Unico.
All´atto del rilascio del visto, lo straniero verrà, altresì, avvertito dell´obbligo di presentarsi allo Sportello entro 8 giorni dall´ingresso in Italia.
Lo straniero o il datore di lavoro - utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito - provvederà, quindi, a richiedere l´appuntamento presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno. La data di convocazione sarà confermata con una comunicazione all´interessato, nella quale verrà, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).
Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero dovrà esibire il titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell´alloggio e la ricevuta dell´avvenuta richiesta all´Ufficio Tecnico Comunale del certificato attestante che l´alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In alternativa, il lavoratore potrà esibire la ricevuta dell´avvenuta richiesta alla ASL del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell´alloggio stesso.
Contestualmente lo straniero sottoscriverà il contratto – il cui originale verrà conservato presso lo Sportello Unico – e chiederà il rilascio del permesso di soggiorno sottoscrivendo il modulo di richiesta prestampato dallo Sportello Unico. La Questura, provvederà, quindi, a fissare la convocazione dello straniero per il fotosegnalamento e la consegna del permesso di soggiorno.
Per l'assunzione dei lavoratori neocomunitari invece i datori di lavoro potranno utilizzare i moduli predisposti dal ministero del Lavoro, che dovranno sempre essere indirizzati allo Sportello Unico (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria).
Eccezioni per Trento e Bolzano
Per le domande riguardanti le Province autonome di Trento e di Bolzano non devono essere utilizzati i moduli inseriti nei predetti kit, bensì quelli predisposti dalle Province stesse e disponibili nei rispettivi siti web (per la provincia di Trento, per la provincia di Bolzano)
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NEL TERRITORIO DELLO STATO PER
L'ANNO 2006.
Art. 1.
1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 170.000 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai paesi non elencati all’articolo 5, entro una quota massima di 78.500 unità, di cui
¾ 45.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona,
¾ 2.500 per il settore della pesca marittima,
¾ dirigenti o personale altamente qualificato,
¾ 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro,
¾ 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
2. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 2, comma 1, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico sull’immigrazione.
3. In caso di esaurimento della quota riservata prevista all’articolo 2, comma 2, sono ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico sull’immigrazione, in base all’articolo 34, comma 9 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334.
4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell’ambito della quota per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 e' consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2006 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 500 unità.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 38.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
¾ 4.500 cittadini albanesi;
¾ 3.500 cittadini tunisini;
¾ 4.000 cittadini marocchini;
¾ 7.000 cittadini egiziani;
¾ 1.500 cittadini nigeriani;
¾ 5.000 cittadini moldavi;
¾ 3.000 cittadini dello Sri Lanka;
¾ 3.000 cittadini del Bangladesh;
¾ 3.000 cittadini filippini;
¾ cittadini pakistani;
¾ 100 cittadini somali;
¾ cittadini ghanesi
¾ 1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati
¾ alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003, 2004 o 2005.
Art. 7.
1. Il termine per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro decorre dal settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 8.
1. Qualora, trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.
LA FAMIGLIA IN ITALIA
IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il cittadino straniero, titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per motivi religiosi, con durata non inferiore ad un anno, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
¾ coniuge non legalmente separato;
¾ figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
¾ figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
¾ genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
Il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
¾ di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
¾ di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (4.783,61 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, tradotta e legalizzata dall'autorità consolare italiana, deve essere presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, presentando esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il familiare dovrà richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari che gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, al servizio sanitario nazionale.
IL MATRIMONIO
La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi ed è prescritta dalla legge.
Prima della pubblicazione i futuri sposi devono prestare giuramento di fronte ad un ufficiale di stato civile.
La richiesta può essere fatta da chiunque, libero dal vincolo del matrimonio, decide di sposarsi. I minorenni dai 16 ai 18 anni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.
La richiesta deve essere fatta presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi (è necessario richiedere l’appuntamento per il giuramento).
Chiunque faccia la richiesta deve consegnare, per il cittadino straniero, il nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del Paese d’origine. Se si tratta di un Paese non appartenente alla Unione Europea la firma dell’ambasciatore o del console deve essere autenticata dalla Prefettura.
Se il cittadino straniero è residente in Italia, occorre anche il certificato di stato libero e residenza in bollo.
Se ci si vuole sposare in Chiesa bisogna consegnare anche un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza.
Al momento del giuramento, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con documenti validi (se stranieri, con permesso di soggiorno). Se uno dei futuri sposi è italiano è necessaria la presenza di un genitore e di un testimone. Su richiesta dei futuri sposi stranieri è possibile essere accompagnati da un interprete. Occorre anche avere i documenti d’identità validi.
Per il giuramento non è necessario avere il permesso di soggiorno.
¾ I documenti da presentare sono quindi:
¾ passaporto valido
¾ nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese d’origine con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese non appartenente alla Unione Europea
¾ se il cittadino straniero è residente in Italia, certificato di stato libero e di residenza in bollo
¾ due testimoni con i documenti d’identità validi (se, stranieri con permesso di soggiorno)
¾ per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla Parrocchia
¾ estratto di nascita con generalità del minore, nel caso vi siano figli da legittimare
Le pubblicazioni sono affisse alla casa comunale per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche. Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune le pubblicazioni sono affisse in entrambi i Comuni.