Legge 31 gennaio 1992, n. 59
Nuove norme in materia di società cooperative
Art.1
Diritti dei soci
- I soci delle società cooperative, quando almeno un numero
complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal
primo comma dell’art. 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro
delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo se questo
esiste.
- I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora
per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto
alle obbligazioni contratte con la società.
Art 2
Relazione degli amministratori e dei sindaci
- Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la
relazione degli amministratori di cui al primo comma dell’art. 2428 del
codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il
carattere cooperativo della società.
-
Il collegio sindacale, nella relazione
all’assemblea di cui al secondo comma dell’art. 2429 del codice civile,
deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente
articolo.
Art.3
Quote e azioni
- Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun
socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell’art.
24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, , n.
302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall’art.17, primo
comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in lire ottanta
milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di
produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi milioni.
- I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai
fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.
- Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore
nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire
cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere
superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per
particolari categorie di enti cooperativi.
Art.4
Soci sovventori
- Il primo e il secondo comma dell’art. 2548 del codice
civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con
esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore
dell’edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di
fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il aziendale.
- I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai
conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo
dei voti spettanti a tutti i soci.
- I soci sovventori possono essere nominati amministratori.
La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci
cooperatori.
- I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da
azioni nominative trasferibili.
- Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo
comma dell’art.2348 ed il terzo comma dell’art.2355 del codice civile.
- Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore
dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle
quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere
maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito
per gli altri soci.
Art.5
Finanziamenti dei soci e dei terzi
- Il terzo comma dell’art. 2521 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Alle azioni si applicano le disposizioni degli art. 2346, 2347, 2348,
2349, 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del
capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente
liberate"
- Le società cooperative, che abbiamo adottato nei modi e
nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, possono emettere
azioni di partecipazioni cooperativa prive del diritto di voto e
privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale .
- Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono
essere approvati annualmente dall’assemblea ordinaria dei soci in sede di
approvazione del bilancio, previo parere dell’assemblea speciale di cui
all’art.6.
- Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere
annesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve
individuali o del patrimonio netto risultanti dall’ultimo bilancio
certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art.
2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione
cooperativa".
- Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere
offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai
lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono
sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell’art.24
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre1947, n. 1577, come elevati dall’art.3, comma1, della presente
legge.
- Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al
portatore, a condizione che siano interamente liberate.
- Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle
quote o delle azioni dei soci della cooperativa.
- All’atto dello scioglimento della società cooperativa le
azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel
rimborso del capitale per l’intero valore nominale.
- La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite
non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione
cooperativa, se no per la parte della perdita che eccede il valore nominale
complessivo delle altre azioni o quote.
Art.6
Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione
cooperativa
- L’assemblea speciale dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa delibera:
- sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea
della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria.
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- sugli altri oggetti di interesse comune.
- L’assemblea speciale esprime annualmente un parere
motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui
all’art.5, comma
- L’assemblea speciale è convocata dagli amministratori
della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano
necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
- Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione
delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi
comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei
rapporti con la società cooperativa.
- Il rappresentante comune ha diritto a esaminare i libri
sociali richiamati dall’art. 2516 del codice civile e di ottenerne
estratti; ha altresì diritto di assistere all’assemblea della società e
di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al
comma 1, lettera c), del presente articolo.
Art.7
Rivalutazione delle quote o delle azioni
- Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare
una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi
di cui all’art. 3, purché nei limiti delle variazioni dell’indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati, calcolate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) per
il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili
stessi sono stati prodotti.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
azioni e alle quote dei soci sovventori.
- La quota di utili destinata ad aumento del capitale
sociale, nei limiti di cui al comma 1, non occorre a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è
soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell’art. 20 del decreto
legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel
periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza
dell’ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.
Art.8
Distribuzione degli utili
- L’art. 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.2536(Distribuzione egli utili) - Qualunque sia l’ammontare del
fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta
parte degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella
misura e con le modalità previste dalla legge .
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che
non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o
assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere
destinata a fini mutualistici>>
Art.9
Rimborso del sovrapprezzo
- Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in
favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, anche il
rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua
ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell’art.7.
Art.10
Prestiti sociali
- Gli importi di cui all’art.13, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, da ultimo elevati
dall’art.23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n.49, sono
ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire
ottanta milioni.
Art.11
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela dal movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art,5del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n.1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base alle
leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione. I fondi
possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da
associazione.
- L’oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella
promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo
della cooperazione, con preferenza a programmi diretti all’innovazione
tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del
mezzogiorno.
- Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma1possono promuovere la costituzione di società cooperative o in società
da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di
sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare e gestire
corsi di formazione professionale del percorso dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi
economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
- Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono
destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo costituito
dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3
per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26
agosto, 1937, n.1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento
è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
- Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il
patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale
versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo
comma , lettera c), dell’art.26del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive
modificazioni.
- Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad
associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma, assolvono
l’obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili
secondo quanto previsto dall’art.20.
- Le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla
vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma1 o che
aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al
comma 1, effettuano il pagamento previsto al comma 4 nell’apposito fondo
regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità
di cui al comma 6.
- Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici
progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla
pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al
comma 2.I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
- I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per
cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l’erogazione.
- Le società cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici
fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.
Art.12
Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione
- Il capitale delle società per azioni di cui all’art. 11,
comma 1,deve essere in misura non inferiore all’80 per cento dalla
associazione riconosciuta che non promuove la costituzione.
le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della
assemblea dei soci.
- Delle associazioni di cui all’art. 11, comma 1, secondo
periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro
consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato
comma 1, primo periodo.
- Le associazioni di cui all’art. 11, comm1, secondo
periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice
civile.
- Le società e le associazioni che, ai sensi dell’art.11,
comma1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono
essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell’oggetto sociale.
- Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono
assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di
revisione e secondo le disposizioni legislative vigenti.
Art.13
Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei
loro consorzi
- E’ istituito, presso la Direzione generale della
cooperazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’albo
nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro
consorzi.
- Decorsi due anni dall’istituzione dell’albo , le società
cooperative edilizie di abitazione e i lori consorzi che intendano ottenere
contributi pubblici dovranno documentare l’iscrizione dell’albo
medesimo.
- Le iscrizioni e le cancellazioni dall’albo sono disposte
dal comitato per l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato
<<comitato>>, composto da:
- il Direttore generale della cooperazione del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, che lo presiede.
- quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della
Previdenza Sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione
edilizia;
- un membro designato da ciascuna delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
legalmente riconosciute;
- un membro designato dal Ministro dei Lavori Pubblici;
- tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, designati, secondo un criteri di rotazione,
dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l’edilizia
residenziale .
- Il comitato è costituito entra trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, e dura in
carica quattro anni.
- L’attività del comitato è disciplinata dal regolamento
adottato dal comitato stesso entro sessanta giorni dalla sua costituzione,
ed approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali
degli iscritti all’albo, anche al fine di rilascio della certificazione,
nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche
su richiesta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale .
- Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un
ufficio per l’amministrazione del comitato e detta norme per il suo
funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto
privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.
- All’albo possono essere iscrittele società cooperative
edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro
consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all’art.14 del
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello
schedario generale della cooperazione di cui all’art.15 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità
previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti
condizioni:
- siano stati costituiti con il conferimento da parte di
ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire
cinquecentomila;
- abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia
residenziale;
- siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in
locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e
c), le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella
condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l’iscrizione
all’albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale
sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a).
- Possono essere sospesi dall’albo le società cooperative
edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.
- Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- lo schema della domanda di iscrizione all’albo;
- l’elenco della documentazione da allegare alla domanda;
- lo schema della comunicazione che le società cooperative
iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro
il 30 giugno di ciascun anno per documentare l’attività svolta nel corso
dell’anno precedente.
- Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone
l’elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati
dall’albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal
comma 7 o perché soggetti all’applicazione del comma 9.L’elenco è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da
istituire ai sensi dell’art. 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per
cento del gettito contributivo di cui al citato comma1.
Art.14
Numero minimo dei soci
- Il numero minimo dei soci richiesto, per l’iscrizione nei
registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai
pubblici appalti, dal terzo comma dell’art. 22del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, è ridotto a quindici.
- Il terzo comma dell’art. 23 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"E’ consentita l’ammissione ai soci di elementi tecnici e
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon
funzionamento".
- l secondo periodo del sesto comma dell’art. 23 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Limitatamente all’esercizio di mansioni amministrative e tecniche
nell’interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della
qualità di socio, è consentita l’ammissione a soci di persone che non
siano lavoratori manuali della terra.
- Al secondo comma dell’art. 27 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) un numero di società cooperative legalmente costituite non
inferiore a tre".
Art.15
Vigilanza
- Sono assoggettati ad ispezione
ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano
un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano
partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché
le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti
all’albo di cui all’art. 13.
- Le società cooperative e i loro
consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o
che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che
possiedono riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che
raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre
miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono
assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società
di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una
società di revisione autorizzata dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.
1966, che siano convenzionate con l’associazione riconosciuta di cui
all’art.11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le
società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di
convenzione approvato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna
associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata
da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato
dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale; per le società
cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a
statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una
delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni
stesse.
- Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro
consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo
accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più
recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi
competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto
ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo.
L’avvenuta consegna deve risultare ad apposito documento. Gli incaricati
delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni,
riferendone nel processo verbale relativo all’ispezione successiva.
- Il contributo per le spese relative alle ispezioni
ordinarie, di cui all’art. 8 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, è determinato in relazione dei parametri del fatturato, del
numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella
misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro e della
Previdenza Sociale.
- In caso di ritardo o omesso pagamento del contributo entro
la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del
contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del
4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del
contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma
dell’art.8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, la società
cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro
prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del
Ministro de Lavoro e della Previdenza Sociale.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su iniziativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e con la procedura di cui all’art.26, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.266, si procederà
all’individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto,
per l’esercizio dell’attività di vigilanza sulle società cooperative e
su i loro consorzi.
- Gli enti mutualistici di cui all’art.2512 del codice
civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza
si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.
- Le funzioni di cui al comma 4, 5, 6 e 7 esercitate dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sono riservate alle regioni
a statuto speciale nell’ambito del rispettivo territorio e della
rispettiva competenza.
Art.16
Relazioni al Parlamento sulla cooperazione
- Il Ministro de Lavoro e della Previdenza Sociale presenta
ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull’attività
svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le
notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.
Art.17
Gestione commissariale
- Il primo comma dell’art.2543 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative,
l’autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e
affidare la gestione della società a un commissario governativo,
determinandone i poteri e la durata. Ove l’importanza della società
cooperativa lo richieda, l’autorità governativa può nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di
impedimento".
Art.18
Norme diverse
- Al primo comma dell’art.2544 del codice civile, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo <<Le società cooperative
edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in
tribunale nei termini descritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono
sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica>>.
- All’art.2751-bis del codice civile, dopo il numero
5), è aggiunti il seguente:
"5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro
consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".
- Al primo comma dell’art.61 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n.3,
sono soppresse le parole "fra impiegati dello Stato".
- Al secondo comma dell’art.92 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio1974, n.417, sono soppresse le parole "tra
dipendenti dello Stato".
- L’art.46 del regolamento approvato con regio decreto 12
febbraio 1911, n.278, è abrogato.
- Al secondo comma dell’art.13 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione
società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all’art.2512 del
codice civile".
Art.19
Integrazione della documentazione per l’iscrizione nel registro
prefettizio
- Per ottenere l’iscrizione nel registro prefettizio delle
cooperative di cui all’art. 14 del regolamento approvato con regio
decreto12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi
di cui all’art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la
certificazione prevista dall’articolo 10-sexiesdella legge 31maggio 1965,
n. 575, introdotto dall’art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai
direttori in carica negli enti medesimi.
- La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata
dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro
prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a pena cancellazione dal registro stesso.
Art.20
Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale preordinata all’attività di ispezione delle cooperative
- A decorrere dal-1° gennaio 1991, è soppressa la gestione
fuori bilancio relativa al<<Fondo contributi di pertinenza del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per le spese relative alle
ispezioni ordinarie>>.Restano fermi i compiti e le funzioni di
competenza del predetto Ministero previsti dall’art. 8 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, come integrato dall’art. 15 della presente
legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da
istituire nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale e da alimentarsi in relazione:
- al gettito dei contributi di cui all’art.8 del citato
decreto legislativo n. 1577, del 1947, e successive modificazioni;
- al gettito dei contributi di cui l’art.11, comma 6, della
presente legge;
- ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel
10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli
aderenti alle associazioni riconosciute di cui all’art.11, comma1, primo
periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in
relazione ad eventuali
maggiori oneri connessi all’attuazione della presente legge;
- agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione
soppressa.
- Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi
previsti sono versati all’entrata del bilancio dello stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del Tesoro, ai capitoli di spesa da
istituirsi ai sensi del comma 1.
Art.21
Norme transitorie e finali
- Le disposizioni di cui alla presente
legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e
de loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
- L’ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente
legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle
agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
- Agli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26
agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui agli art. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 e 14, comma 4, della
presente legge.
- Le società cooperative legalmente costituite prima della
data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi
alle prescrizioni di cui all’art.3, comma3, relative al limite minimo del
valore nominale delle quote o delle azioni.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti di cui all’art. 15, comma 7, sono tenuti agli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i
loro consorzi.
- Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale adegua
ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli artt. 3 e 15,
nonché di concerto con il Ministro delle Finanze, le previsioni di cui agli
artt. 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,
calcolate dall’ISTAT.
- Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e agli enti mutualistici di cui all’art. 2512 del codice
civile.
- Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue
assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute
nelle relative leggi speciali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.