Legge
3 aprile 2001, n. 142
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001
Art. 1.
(Soci lavoratori di cooperativa).
1. Le disposizioni della presente
legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico
abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio,
sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del
lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di
cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e
conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei
processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro
destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in
relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle
prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di
cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente
all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui
contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione
dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i
relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti
giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto
compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da
qualsiasi altra fonte.
Art.
2.
(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).
1. Ai soci lavoratori di
cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio
1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare,
col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresí tutte le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri
soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n.
300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le
modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del
sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali
possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art.
3.
(Trattamento economico del socio lavoratore).
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative
sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non
inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i
rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o
accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe
rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori
possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite
in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di
ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi
complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni
delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui
all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art.
4.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione
previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste
per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle
società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci
lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad
eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono
considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti
sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a
riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e
princípi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei
soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze
settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in
un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art.
5.
(Altre normative applicabili al socio lavoratore).
1. Il riferimento alle retribuzioni
ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis,
numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori
di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce
interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Le controversie relative ai
rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1
rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il
procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti
del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro
tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di
conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo
1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di
competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative
inerenti al rapporto associativo.
Art.
6.
(Regolamento interno).
1. Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1
definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei
rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso
la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento
deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene
ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei
soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella
del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti
di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare,
all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per
quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresí previsti: la
possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di
cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera
durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito
del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di
nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare
un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in
accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle
lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può
contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti
retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi
nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui
al primo periodo, la clausola è nulla.
Art.
7.
(Vigilanza in materia di cooperazione).
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in
materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare
riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla
base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società
cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266,
e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione
mediante la revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative
suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia
cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con
particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio
mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in
materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato
patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e
delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale,
nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti
adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i
soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti
dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici
periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i princípi e i criteri direttivi della
presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del
movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla
lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società
cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle
lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che puó affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite
convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un
piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della
cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime,
fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per
accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti
dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate
ad accertare principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e
mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il
godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle
passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione
collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in
relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di
certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società
cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle
cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico
servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni
cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio,
evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie
tipologie di controllo, nonché tra