Soci lavoratori
I soci lavoratori
della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione
e conduzione dell’impresa; b) partecipano all’elaborazione di programmi di
sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; c) contribuiscono alla
formazione dei capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai
risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a
disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e
allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di
lavoro disponibili per la cooperativa.
Tra socio e
cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di
lavoro: subordinato; autonomo; in qualità di artigiano, commerciante o
coltivatore diretto; professionale; di collaborazione coordinata e continuativa.
È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro,
anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con
lo stato di socio.
La scelta dei
tipo di rapporto di lavoro tra socio e cooperativa dove essere funzionale ai
maggior raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto: del contesto
operativo dove la prestazione verrà effettuata; del possesso da parte del socio
delle professionalità richieste; del possesso da parte del socio degli
eventuali titoli e /o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, collegi, e così via;
delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si
svolgerà il rapporto di lavoro; del tipo di lavoro disponibile nella
cooperativa.
Rapporti di lavoro
Ai soci
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applica, fino quando lo
richiederanno espressamente disposizioni legislative, la legge 20 maggio 1970,
n. 300, compresa la norma dettata dall’art. 18 in materia di obbligo di
reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato, sempreché insieme al
rapporto di lavoro non venga a cessare anche quello associativo.
La cooperativa
potrà avvalersi, nei limiti delle aliquote consentite dalla vigente
legislazione, di prestazioni di lavoro autonomo dei soci, come pure di
prestazioni rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa.
Le modalità di
coordinamento delle prestazioni di lavoro autonomo dei soci con
l’organizzazione della cooperativa saranno di volta in volta stabilite
dall’organo amministrativo e comunicate dal Presidente del Consiglio di
amministrazione o da un suo delegato in forma pure verbale.
Ai soci
lavoratori, anche collaboratori coordinati e continuativi, si applicano tutte le
disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di esercizio
dell’attività sindacale, secondo le forme specifiche di esercizio dei diritti
sindacali che saranno individuate in sede di accordi collettivi tra le
associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
La cooperativa si
impegna a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non
inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva nazionale sul rapporto di lavoro domestico, ovvero, per i rapporti di
lavoro diversi da quello subordinato, ai compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
Eventuali
trattamenti di miglior favore, ulteriori rispetto a quelli imposti dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro, potranno essere deliberati
dall’assemblea della cooperativa ed erogati ai soci lavoratori a titolo di
maggiorazione retributiva oppure in sede di approvazione del bilancio di
esercizio in misura non superiore al 30 % dei trattamenti retributivi
complessivi ordinari.
All’assemblea
dei soci è attribuita la facoltà di deliberare, ove ciò occorresse, un piano
di crisi aziendale, nel quale vengano salvaguardati i livelli occupazionali e
sia altresì prevista la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti
economici superiori a quelli parametrati con riferimento al contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento
Distribuzione del lavoro
La cooperativa
provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro ed
alla relativa distribuzione ad ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla
professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di
rapporto in essere.
La cooperativa si
adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo
di lavoro possibile per i soci, privilegiando l’occupazione dei soci le cui
capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della
committenza o del lavoro.
A seguito di
riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso,
senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che
non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono
esercitarla soltanto ad orario ridotto.
Le norme di cui
al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo
di rapporto scelto, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale; in
quest’ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni
eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal c.c.n.l.
senza il consenso del socio interessato.
Se non è
possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia concordata, ed il
socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, il
rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso, in attesa di poter offrire allo
stesso un’opportunità di lavoro idonea.
Il socio non può
eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato
dall’organo amministrativo.
Norme specifiche per i rapporti di lavoro non subordinato
I soci con
rapporto di verso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la
propria attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e
di quanto stabilito dal contratto individuale stipulato al momento
dell’ammissione al lavoro.
La mancanza del
vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di
coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando,
quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione e di
aggiornamento reputate necessarie dall’organo amministrativo per il buon
svolgimento dell’attività.
La cooperativa
provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni
e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale,
concedendo al socio un periodo di almeno cinque giorni per la formulazione di
controdeduzioni.
In ogni caso
l’interruzione del rapporto di lavoro può essere causa di esclusione da socio
e quest’ultima può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.
I soci sono
tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze che possono comportare modifiche
ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.
I soci dovranno
dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento dei lavoro, ai sensi delle
disposizioni in materia di sicurezza; qualora se ne ravvisi la necessità, a
tali soci potranno essere forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con
rapporto subordinato.
I soci che hanno
optato per un rapporto non subordinato dovranno assicurare che l’attività sia
svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale, in
raccordo con le strutture della cooperativa.
I soci con
rapporto di lavoro non subordinato, se soggetti all’iscrizione all’Inail,
sono obbligati, salvo cause di forza maggiore, a dare immediata notizia alla
cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità
o avvenuto in itinere; il certificato
deve essere trasmesso o recapitato a mano alla cooperativa, nel più breve tempo
possibile e, comunque, entro i due giorni successivi a quello dei suo rilascio
al socio.
La ripresa
dell'attività lavorativa, deve essere subordinata alla presentazione di
apposito certificato di idoneità lavorativa.
I soci con un
rapporto di tipo subordinato diverso da quello precedente sono comunque tenuti
ad informare la cooperativa degli infortuni occorsi loro all’interno dei
locali dove ha sede la cooperativa, anche al fine di valutare eventuali
coperture assicurative.
Gli adempimenti
dei confronti dell’Inail o di altri
enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.