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REGOLAMENTO

predisposto dall'Avv. Armando Montemarano a norma della legge n. 142/2001

 Soci lavoratori

I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; b) partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; c) contribuiscono alla formazione dei capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa.

Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro: subordinato; autonomo; in qualità di artigiano, commerciante o coltivatore diretto; professionale; di collaborazione coordinata e continuativa. È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

La scelta dei tipo di rapporto di lavoro tra socio e cooperativa dove essere funzionale ai maggior raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto: del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata; del possesso da parte del socio delle professionalità richieste; del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e /o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, collegi, e così via; delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro; del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

 Rapporti di lavoro

Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applica, fino quando lo richiederanno espressamente disposizioni legislative, la legge 20 maggio 1970, n. 300, compresa la norma dettata dall’art. 18 in materia di obbligo di reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato, sempreché insieme al rapporto di lavoro non venga a cessare anche quello associativo.

La cooperativa potrà avvalersi, nei limiti delle aliquote consentite dalla vigente legislazione, di prestazioni di lavoro autonomo dei soci, come pure di prestazioni rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa.

Le modalità di coordinamento delle prestazioni di lavoro autonomo dei soci con l’organizzazione della cooperativa saranno di volta in volta stabilite dall’organo amministrativo e comunicate dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato in forma pure verbale.

Ai soci lavoratori, anche collaboratori coordinati e continuativi, si applicano tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di esercizio dell’attività sindacale, secondo le forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali che saranno individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

La cooperativa si impegna a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale sul rapporto di lavoro domestico, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Eventuali trattamenti di miglior favore, ulteriori rispetto a quelli imposti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, potranno essere deliberati dall’assemblea della cooperativa ed erogati ai soci lavoratori a titolo di maggiorazione retributiva oppure in sede di approvazione del bilancio di esercizio in misura non superiore al 30 % dei trattamenti retributivi complessivi ordinari.

All’assemblea dei soci è attribuita la facoltà di deliberare, ove ciò occorresse, un piano di crisi aziendale, nel quale vengano salvaguardati i livelli occupazionali e sia altresì prevista la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici superiori a quelli parametrati con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento  

Distribuzione del lavoro

La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro ed alla relativa distribuzione ad ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di rapporto in essere.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci, privilegiando l’occupazione dei soci le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di rapporto scelto, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale; in quest’ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal c.c.n.l. senza il consenso del socio interessato.

Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia concordata, ed il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso, in attesa di poter offrire allo stesso un’opportunità di lavoro idonea.

Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dall’organo amministrativo.

 Norme specifiche per i rapporti di lavoro non subordinato

I soci con rapporto di verso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la propria attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e di quanto stabilito dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro.

La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione e di aggiornamento reputate necessarie dall’organo amministrativo per il buon svolgimento dell’attività.

La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale, concedendo al socio un periodo di almeno cinque giorni per la formulazione di controdeduzioni.

In ogni caso l’interruzione del rapporto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e quest’ultima può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.

I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento dei lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza; qualora se ne ravvisi la necessità, a tali soci potranno essere forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto subordinato.

I soci che hanno optato per un rapporto non subordinato dovranno assicurare che l’attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale, in raccordo con le strutture della cooperativa.

I soci con rapporto di lavoro non subordinato, se soggetti all’iscrizione all’Inail, sono obbligati, salvo cause di forza maggiore, a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità o avvenuto in itinere; il certificato deve essere trasmesso o recapitato a mano alla cooperativa, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i due giorni successivi a quello dei suo rilascio al socio.

La ripresa dell'attività lavorativa, deve essere subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

I soci con un rapporto di tipo subordinato diverso da quello precedente sono comunque tenuti ad informare la cooperativa degli infortuni occorsi loro all’interno dei locali dove ha sede la cooperativa, anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative.

Gli adempimenti dei confronti dell’Inail o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.