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Nel 1999, il Sindacato Federcolf tenne a Roma il suo
12 Congresso Nazionale, con il tema: Verso il 2000:
un sindacato per la difesa dei diritti civili dei lavoratori a servizi
dell’uomo.
Durante la Tavola rotonda per discutere i vari punti
e le strategie per avviare un organismo per la tutela
dei diritti civili,il moderatore della tavola rotonda, avvocato Armando
Montemarano, tra l’altro ebbe a dire:
« - È un diritto civile quello alla salute, che
comprende il diritto alla sicurezza del lavoro (si pensi all'importantissimo
ruolo attribuito al Sindacato dalla riforma entrata in vigore quest'anno), al
risarcimento dei danni biologici, alla tutela contro gli infortuni e gli
incidenti, alla difesa del consumatore contro i danni da prodotto,
all'effettività delle cure imposta dall'art. 32 Cost.
- È un diritto civile quello al domicilio, la cui
inviolabilità è sancita dall'art. 14 Cost. e che comprende il diritto alla
casa, inteso come diritto a vivere in un alloggio dignitoso e a prezzo equo.
- È un diritto civile quello all'istruzione, che
comprende il diritto alla formazione professionale e più in generale, come afferma
l'art. 34 Cost., il diritto dei capaci e meritevoli a che siano loro forniti i
mezzi economici per effettuare gli studi.
- È un diritto civile quello alla sicurezza sociale,
che comprende il diritto, sancito dall'art. 38 Cost., a che siano provveduti
mezzi di sostentamento per i malati (si pensi all'iniqua esclusione dei
collaboratori familiari dall'indennità di malattia), per gli anziani (si pensi
alla piaga dell'evasione contributiva che affligge la collaborazione familiare,
riducendo al minimo la protezione pensionistica dei lavoratori a servizio
dell'uomo), per gli invalidi (si pensi alla relativa limitatezza dei servizi di
assistenza domiciliare ai portatori di handicap ed alla perdurante esclusione
di questi ultimi dalla maggior parte dei programmi di avviamento
professionale).
- È un diritto civile quello alla libertà di
migrazione interna, che comprende il diritto di soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio, svolgendovi il proprio lavoro (si pensi agli
ostacoli che qualche Regione frappone al riconoscimento dell'attestato di
qualifica rilasciato da Regione diversa, che è invece la premessa
indispensabile per consentire, di fatto, all'assistente domiciliare la
migrazione interna, garantita dall'art. 16 Cost.).
- È un diritto civile quello alla libertà di impresa,
che comprende il diritto dei lavoratori all'attribuzione della conduzione
diretta di imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali (lo impone
l'inattuato art. 43 Cost.: perché mai l'assistenza domiciliare non potrebbe
essere gestita direttamente da comunità di assistenti?), al sostegno alla
cooperazione (le cooperative di collaborazione familiare e di assistenza
domiciliare dovrebbero invocare più spesso l'art. 45 Cost.), alla
partecipazione alla gestione delle imprese (art. 46 Cost. consente al Sindacato
di impegnarsi per il riconoscimento del diritto dei lavoratori a cogestire le
aziende, da cui non vanno certo escluse quelle che operano quali strutture
tutelari).
- È un diritto civile quello dello straniero all'inviolabilità
dei diritti dell'uomo (art. 2 Cost.) ed alla pari dignità sociale (art. 3
Cost.), in conformità delle leggi interne ed internazionali (art. 10 Cost.). La
Federcolf è forse l'unico Sindacato
italiano a contare più iscritti esteri che italiani ed è stata sempre
all'avanguardia nella difesa dei diritti dei lavoratori extracomunitari. Dal 1°
gennaio di quest'anno è entrata in vigore la riforma del diritto internazionale
privato: può essere l'occasione per ampliare la sfera di tutela dei diritti di
coloro che non hanno cittadinanza italiana e, con la forza che deriva dal
lottare fin dalla sua fondazione per la garanzia di questi diritti, per
rafforzare l'impegno anche nel sollecitare quand'è il caso, da parte dei
lavoratori esteri, l'adempimento dei doveri che di quegli stessi diritti sono
ineliminabilmente corrispettivi.
- È un diritto civile quello alla libertà di azione
giudiziaria; grande funzione sociale del Sindacato è stata quella di rendere
effettivo a tutti i lavoratori l'accesso alla giustizia del lavoro; sarebbe
prezioso rendere ora effettivo l'accesso alla giustizia in modo totale,
organizzando servizi di assistenza legale completa, che rendano pieno il
diritto sancito dall'art. 24 Cost., secondo cui tutti devono poter agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Secondo il filosofo inglese Bentham, la maggiore
felicità del maggior numero di persone è il fondamento della morale e della
legislazione. Ma la legislazione che voglia perseguire il bene comune non può
ispirarsi ad un'etica fondata sulla disparità, sulla discriminazione, sul
trattamento difforme di situazioni uguali: vale a dire su ciò che, da sempre, è
sinonimo di ingiustizia.
Ecco a cosa può servire il Sindacato; e soprattutto
il Sindacato cattolico.
Nello stato dell'evoluzione tecnologica e
nell'assetto attuale del mercato del lavoro ‑ interno e internazionale ‑
il Sindacato non potrà più tutelare con efficacia i diritti e gli interessi dei
lavoratori, se non si farà carico di tutelare i loro diritti civili.
Si pensi all'evoluzione tecnologica.
La «classe lavoratrice» non esiste più. L'evoluzione
della scienza ha spazzato via, almeno nel mondo industrializzato, la
contrapposizione tra lavoro e capitale; l'evoluzione della storia ha spazzato
via la contrapposizione tra lavoratori e capitalisti.
Certo: continuano ad esservi i ricchi e i poveri, i
potenti e i deboli, gli sfruttatori e gli oppressi.
Ma i confini non sono più segnati dalle classi;
ammesso ‑ ed assolutamente non concesso ‑ che sia mai stato così.
Chi oggi è lavoratore dipendente quasi sicuramente
non lavorerà per sempre, non lavorerà sempre nello stesso posto, non farà
sempre lo stesso lavoro; chi oggi non è lavoratore dipendente (perché studia, perché
si forma professionalmente, perché si aggiorna, perché dedito ad attività
autonome, perché occupato nel sommerso o disoccupato) potrebbe lavorare domani,
magari al posto di chi oggi è occupato.
Pensare di edificare le formazioni sociali attorno
agli interessi e non ai valori significa, nel nuovo assetto del mondo del
lavoro, predisporle alla disgregazione, proprio perché gli interessi non
possono più fungere da collante …..»
A seguito a quel Congresso, L’Api-Colf, la Federcolf,
lo Studio Montemarano e due privati cittadini, diedero vita al Soccorso Cristiano
per i Diritti Civili Maria Bombaci Onlus.
·
STATUTO
È costituita un’associazione
denominata «Soccorso Cristiano per i
Diritti Civili Onlus - Maria Bombaci», in forma breve «Soccorso Cristiano Onlus».
L’Associazione assume nella
denominazione l’acronimo «onlus», quale propria qualificazione di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, a costituirne segno distintivo
e, a tale scopo, l’acronimo stesso, ovvero la locuzione «organizzazione non
lucrativa di utilità sociale», deve essere inserito in ogni comunicazione della
medesima con i terzi.
L’Associazione non ha fini di
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della
tutela dei diritti civili e, se funzionale ad una migliore tutela,
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.
L’Associazione intende
concorrere – attraverso l’affermazione dei diritti civili delle persone e la
difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo, economico,
sociale e culturale – all’attuazione del Magistero sociale della Chiesa
cattolica, nel convincimento che nessun diritto umano è sicuro se non è
assicurata la tutela di tutti i diritti.
L’Associazione ispira la
sua azione al principio secondo cui non deve essere dato per carità ciò che
spetta per giustizia e ricerca la collaborazione di ogni forza sociale per
promuovere una cultura dei diritti civili che investa le coscienze.
L’Associazione non può effettuare
prestazioni di servizi né cessioni di beni nei confronti di soci, associati o
partecipanti, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di
coloro che a qualsiasi titolo operino per l’Associazione stessa o ne facciano
comunque parte, dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell’Associazione, dei loro parenti entro il terzo grado e loro affini entro il
secondo grado, nonché delle società da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate.
Le prestazioni di servizi e le
cessioni dei beni effettuate istituzionalmente dall’Associazione devono
riguardare la tutela dei diritti civili, l’assistenza sociale e l’assistenza
socio-sanitaria ed essere dirette ad arrecare benefìci a persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,
nonché a componenti di collettività estere, limitatamente a quanto previsto
dalla legislazione vigente.
È fatto divieto all’Associazione
di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’esercizio di attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie per natura a
quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, è tuttavia
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei
settori della tutela dei diritti civili e dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali
e che i relativi proventi non superino la quota percentuale delle spese
complessive dell’Associazione determinata dalla legge.
L’Associazione ha sede in Roma,
alla via Urbano II n. 41/a.
Il Consiglio Direttivo potrà
deliberare l’apertura di sedi periferiche e di uffici in tutti i Comuni
d’Italia.
Il patrimonio dell’Associazione è
formato: a) dalle quote sociali; b) dagli eventuali contributi volontari degli
associati, che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed
al funzionamento dell’Associazione; c) dai contributi di enti pubblici e di
altre persone fisiche e giuridiche[1];
d) da eventuali acquisti, erogazioni, donazioni, successioni, legati e lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
Possono essere associati
dell’Associazione tutti coloro – persone fisiche, giuridiche, associazioni ed
enti – che ne condividono gli scopi.
L’acquisizione della qualità di
associato si realizza con la deliberazione del Consiglio Direttivo di
ammissione all’Associazione, a seguito di domanda motivata.
All’atto dell’ammissione ciascun
associato deve versare la quota associativa annualmente eventualmente stabilita
dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che non avranno
presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno
saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al
versamento della quota annuale di associazione eventualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è
intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è
rivalutabile.
Tra gli associati vige una
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: è
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
La qualità di associato si perde
per decesso, dimissioni, o esclusione.
L’esclusione è deliberata dal
Consiglio Direttivo con deliberazione motivata per lo svolgimento di attività
in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il
socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni
assembleari o del Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di esclusione
deve essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta
giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante piego
raccomandato con avviso di ricevimento inviato al Presidente dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Segretario
Amministrativo, il Presidente.
L’Assemblea degli associati, convocata dal Presidente dell’Associazione
ovvero dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno:
—
elegge il Presidente dell’Associazione, il Segretario
amministrativo e gli altri membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica
quattro anni;
—
approva le modifiche allo Statuto;
—
delibera l’indirizzo generale dell’attività
dell’Associazione;
—
delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno
dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
—
nomina il Presidente della Consulta giuridica;
—
discute ed approva annualmente il rendiconto economico e
finanziario presentato dal Segretario Amministrativo.
Per la validità della costituzione
dell’Assemblea degli associati e delle sue deliberazioni in prima convocazione
è necessario che siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno la
metà degli associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti di
presenti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque
sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega scritta e delibererà
a maggioranza dei voti dei presenti. Per le deliberazioni concernenti le
modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno
due terzi degli associati.
L’Assemblea è convocata mediante
avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello
fissato per l’adunanza; ogni associato può farsi rappresentare da altro
associato; tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due
associati.
Ciascun associato ha diritto ad un
voto.
L’Assemblea degli associati, con
deliberazione adottata con le maggioranze necessarie per la sua prima
convocazione, può revocare in ogni momento l’attribuzione di qualunque carica.
Il Consiglio Direttivo, convocato almeno tre volte all’anno
dal Presidente dell’Associazione o, in difetto, dalla maggioranza dei suoi
membri, è composto di un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un
massimo di nove compresi il Presidente ed il Segretario amministrativo, secondo
quanto deliberato dall’Assemblea degli associati all’atto della nomina;
delibera validamente se interviene alla riunione almeno la metà più uno dei
suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in
caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
I1 Consiglio Direttivo:
—
conferisce eventualmente l’incarico di Direttore Generale;
—
emana le norme regolamentari sul funzionamento degli uffici;
—
provvede collegialmente all’attuazione delle deliberazioni
dell’Assemblea degli associati;
—
determina l’ammontare delle eventuali quote associative
annuali;
—
determina l’ammontare delle quote di servizio dovute dai
partecipanti;
—
stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi
necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
—
designa i rappresentanti dell’Associazione negli organismi
nei quali essa è chiamata a nominare propri membri;
—
delibera sull’esclusione degli associati;
—
adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato
dall’Assemblea degli associati;
—
nomina consigli scientifici ed ogni altro organismo
consultivo che reputi necessario per le attività dell’Associazione,
stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui
all’art. 10, comma 6, lett. e), dell’art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,
nonché delle altre limitazioni e condizioni di legge;
—
delibera i criteri di impiego delle quote associative e di
partecipazione, nonché dei corrispettivi dei servizi resi in attuazione diretta
degli scopi istituzionali;
—
convoca l’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo potrà
eleggere, se lo reputasse opportuno, un Vice Presidente dell’Associazione.
Qualora durante il mandato
venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio
stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri
cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea degli associati, la
quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo
che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è comunque
investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
inerenti alla gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o
lo Statuto riservano all’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo potrà
compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l’attività
dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea degli associati
per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato
almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta; in
caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax, di
e-mail o di telegramma inoltrati almeno due giorni prima della data prevista
per la riunione. Anche in mancanza di convocazione le riunioni sono validamente
costituite con l’intervento di tutti i componenti del Consiglio.
Ha diritto di partecipare senza
diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e di esservi convocato il
Presidente della Consulta giuridica.
Il Presidente
dell’Associazione ne ha la rappresentanza legale ed in giudizio con firma libera,
tranne per quanto previsto dal successivo articolo.
Il Presidente:
—
rappresenta in giudizio l’Associazione;
—
convoca il Consiglio Direttivo;
—
presiede l’Assemblea degli associati, tranne che questa non
elegga un Presidente all’apertura della riunione;
—
designa, in caso di propria assenza o impedimento, il Vice
Presidente, o in mancanza un membro del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca
nelle funzioni.
In caso di incapacità del Presidente,
il Consiglio Direttivo ne prende atto e le funzioni di Presidente, per la
durata dell’incapacità, e fino alla convocazione dell’Assemblea degli associati
nell’ipotesi di incapacità permanente o temporanea di non breve soluzione,
vengono esercitate dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal membro del
Consiglio Direttivo, diverso dal Segretario amministrativo, di età maggiore.
Il Segretario amministrativo
provvede alla cura delle incombenze amministrative dell’Associazione, redige il
rendiconto annuale economico e finanziario e svolge ogni funzione che gli viene
delegata dal Consiglio Direttivo.
Per l’effettuazione di qualsiasi
operazione finanziaria è necessaria la firma congiunta di due membri del
Consiglio Direttivo, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario
amministrativo, così come per i prelievi dai conti correnti bancari o postali
dell’Associazione, nonché per la traenza di assegni bancari, la sottoscrizione
di vaglia cambiari e l’accettazione di tratte.
Il Collegio dei revisori è
nominato dall’Assemblea degli associati, qualora la stessa lo ritenga
necessario.
È composto di tre membri, con
idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è
controllare la correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e
di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione
del rendiconto annuale economico e finanziario.
Tutte le cariche sociali, ad
eccezione dei membri del Collegio dei Revisori, possono essere assunte soltanto
da associati ovvero da associati alle persone giuridiche, associazioni ed enti
associati all’Associazione.
Ai fini della redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario l’esercizio annuale si chiude al 31
dicembre.
Entro il 30 aprile successivo il
Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il rendiconto annuale economico e
finanziario relativo all’anno precedente.
È vietata la distribuzione, anche
in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
onlus che per legge, statuto o regolamento faranno parte della medesima ed
unitaria struttura.
Eventuali utili o avanzi di
gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione favorirà il
collegamento con altre onlus, se del caso anche organizzandosi con esse in una
struttura unitaria.
L’Associazione potrà stabilire,
anche attraverso convenzioni, collegamenti con altre associazioni, enti ed
organismi, soprattutto per la migliore erogazione dei servizi di natura legale,
sanitaria, sociale, socio-assistenziale.
L’Associazione riconosce il
diritto della Conferenza Episcopale Italiana di designare un suo rappresentante
ad intervenire alle adunanze dell’Assemblea degli associati.
La Consulta giuridica è formata da
giuristi designati dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di fornire
all’Associazione i supporti scientifici per il perseguimento dei suoi fini di
tutela dei diritti civili.
L’Associazione si estingue, secondo
le modalità di cui all’art. 27 cod. civ. e, in ogni caso, quando il patrimonio
fosse divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
In caso di scioglimento
dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente
al momento dello scioglimento.
Per tutto quanto non previsto dal
presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in
materia.