L’AZIONE DELL’API-COLF

PER LE COOPERATIVE SOCIALI DI SERVIZIO DOMICILIARE

La marcia verso la liberazione del servizio all’uomo intrapresa nel 1945, alla fine degli anni ottanta si arricchisce di un’altra pagina: le colf datrici di lavoro di se stesse! 

È  l’invenzione delle cooperative di servizio domiciliare.

«La cooperazione, nel significato etimologico è il concorso di più persone per compiere opere o per conseguire risultati di comune interesse, è sinonimo della collaborazione che si manifesta tra gli uomini sotto la spinta di necessità comuni.[1]»

E’ l’attuazione di questa definizione che dà impulso alla nascita delle cooperative dell’API-COLF.

 1.      Le esperienze passate

L'idea che una cooperativa potesse fornire dei servizi era stata maturata sin dal 1800, quando in Francia era nato il club della veilleuse. Questa idea è colta dalle «volanti[2]» che dal centro di Via Cola di Rienzo 111, negli anni ‘60, superando il concetto del rapporto diretto, iniziano in gruppo un servizio di emergenza che dura vari anni e porta conseguentemente alla fondazione della società di Mutuo Soccorso, che nel suo Statuto accoglierà questo principio solidarietà.

 La solidarietà tra le colf si desidera estenderla anche ai poveri per cui si inizia il servizio sociale verso le famiglie in stato di bisogno. Questa esperienza pone le basi per una discussione più articolata sul servizio sociale familiare, discussione sintetizzata in un opuscolo pubblicato nel 1966.

Un’altra esperienza si matura a Milano, dove, si costituisce un nido sociale: sono le colf che offrono un servizio a più famiglie in una sede, via Chopin, 20, a tale uopo attrezzata.[3]

 Questa intuizione di un servizio reso a più famiglie da una mamma a turno, per la cura dei bimbi è oggi tutelata dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 istitutiva, all’articolo 27,[4] delle Banche dei tempi. L’API-COLF si è già attivata per l’utilizzo di questo nuovo servizio familiare predisponendo uno Statuto ad hoc ed avviando due esperimenti attualmente in corso a Sassari e Pavia. 

Altra esperienza di servizio domiciliare, durata circa tre anni, è stata fatta da Giulia Tarabili, segretaria dell’Associazione, a Milano nella parrocchia di San Joachimo. 

In quella parrocchia infatti ad opera del parroco Don Achille Allievi e del gruppo dei cittadini del club 1% capitanato dalla signora Fogar, madre dell’esploratore, si incomincia a dare un servizio alle famiglie in difficoltà, anche per stimolare l’Ente locale ad istituire il medesimo servizio. 

A questa esperienza si aggiunge quella attuata da un gruppo di colf, guidate da Maria Artico, che nel gennaio del 1976 a Gemona Udine, fondava la A.F.P., società di fatto che, con spirito cooperativo, iniziava una collaborazione con il Comune per l’assistenza agli anziani. 

Il terremoto in Friuli  del 1979,  che distrusse anche Gemona, pose fine a questa esperienza che tuttavia fu esemplare per il futuro sviluppo delle cooperative volute e fondate dall’API-COLF.

 Prima del 1977, altra iniziativa di cooperativa di colf fuori del mondo cattolico che si conosce è la cooperativa CADIAI di Bologna legata alla Lega delle Cooperative di ispirazione comunista. 

2.      La fondazione delle cooperative F.A.I. (Famiglia Anziani Infanzia)

Le esperienze passate e l’aumento di richiesta di assistenza agli anziani provenienti anche da Enti comunali, spinge l’Associazione a sensibilizzare la categoria, soprattutto degli AdeST ad intraprendere il servizio in forma cooperativa: il giornale Le Colf  degli anni 1976/78 è pieno di articoli che tendono a questo scopo. 

Soprattutto si sottolineano i motivi sociali ed ideologici del servizio in cooperativa, se ne riporta qualcuno così com’è presentato dalla stampa associativa. 

I punti principali menzionati sono:

-         La creazione di una struttura formata da colf per le colf;

-         La novità del modo di svolgere il lavoro non più «isolate» nella casa altrui, ma in comunione con altre socie della cooperativa;

-         La cooperativa favorisce la formazione di un gruppo di lavoro che, nel suo insieme, si pone al servizio della comunità, degli enti locali, delle famiglie, per prestare un'opera di assistenza domiciliare altamente qualificata;

-         Si esce dal « rapporto a due » - colf-datore di lavoro - che esclude la subordinazione diretta, per svolgere il proprio lavoro in forma del tutto autonoma e professionale;

-         La cooperativa fa scomparire la figura della «tuttofare», rendendo la qualificazione  della opera, indirizzandola verso una forma di servizio che diventa funzione sociale, richiesta e promossa;

-         Le colf in cooperativa escono dal « privato », per acquisire una dimensione sociale, collegandosi con gli enti pubblici. Con le strutture locali, con le Regioni, i Comuni, il quartiere.

-         Termina il tempo del « mestiere », per cui il lavoro si trasforma in una professione con autonomia e qualificazione.[5]  

Con queste idee, a Roma, nello studio del notaio Bissi, il 27 dicembre del 1978 si dà il via alla fondazione della prima cooperativa di servizio familiare[6] F.A.I. (Famiglia Anziani Infanzia), i fondatori eleggono presidente Maria Barbara Atzas.[7] 

Dopo la prima fondazione, si passa ad una intensa attività promozionale per la costituzione di nuove cooperative, è il n. 8 del Le Colf dell’anno 1980 riporta il programma dell’anno 1980/81, centrato su questo argomento, indica come linee prioritarie:

    -         «formazione tecnica e aggiornamento di coloro che lavorano in cooperativa e di dirigenti di cooperative.  

-         Nessuna provincia avvii quindi attività di cooperazione senza consultarsi con la sede nazionale che potrà consigliare, tenendo conto delle esperienze già fatte in questo campo.  

-         cercare l'appoggio della Confederazione delle Cooperative per far abolire la discriminazione che esclude le estere dal lavoro in cooperativa.[8]»

3.      La fondazione del CON-F.A.I-[9] 

Intanto per dare maggior forza alle cooperative e per unire gli intenti in una riunione delle prime cooperative F.A.I-, il giorno 11 novembre 1983 – a Rocca di Papa – si fonda il CON-F.A.I- con questi intenti:

«Per difendersi, per coltivare, per pescare e cacciare l'uomo si è unito, ha formato la società, si è dato delle regole di convivenza e di aiuto reciproco: ha condiviso e, nella condivisione è diventato più grande.  

Tutte le volte che si è isolato, tutte le volte che non ha saputo condividere la povertà si è impadronita di lui e anche la gioia del vivere è scomparsa.[10]»

Il desiderio di vivere e lavorare insieme spinse i primi cooperatori, chiamati “i probi pionieri”, il 24 ottobre 1844 a fondare, a Rochdale – Inghilterra - la prima cooperativa. 

La moderna visione del servizio domiciliare ha spinto le prime Colf, nel 1978, a fondare la prima Cooperativa di servizi domiciliari, è questo stesso spirito che spinge, oggi, l'A.P.I. - COLF, a dar vita al Consorzio nazionale CON – F.A.I-:

-         L'unità nell'ideale

-         L'unità nella gestione

-         L'unità nella ricerca

-         L'unità nello sviluppo

-         L'unità nella professionalità

-         L'unità nella donazione al fratello

-         L'unità nel modo di servire

-         L'unità nella solidarietà e nella condivisione saranno il fondamento del nostro Consorzio e le basi su cui si potrà costruire un avvenire migliore per ciascuna Cooperativa e per ciascun socio delle stesse.  

L’A.P.I. - COLF ha lavorato e continua a lavorare affinché la trasformazione del servizio all’uomo avvenga, però sappiamo come sia difficile convincere le colf e i datori di lavoro ad accettare ed attuare il cambiamento. 

E’ difficile convincere le colf ad ore a cercare la professionalità.

La precarietà infatti del servizio le rende sempre mobili e sempre pronte all’uscire, a fuggire verso altri impieghi più gratificanti ai loro occhi; le cooperative aderenti al "CON-F.A.I-" possono e debbono diventare strumento affinché le colf a ore, inquadrate in cooperativa e avviate al lavoro come socie, abbiano a diventare vere professioniste amanti del loro ruolo e soddisfatte del loro lavoro.

Il consorzio ha anche la funzione di propaganda.

Aderire al Consorzio vuol dire avere uno strumento adatto ad imporsi - attraverso la pubblicità - ai datori di lavoro; avere uno strumento che, con i metodi commerciali e la tecnologia della persuasione può inculcare nei datori di lavoro l’idea che utilizzare i soci delle cooperative, anche per i tradizionali compiti di colf, è più utile per loro dal punto di vista del servizio che nei benefici.[11]  

Bisogna riflettere sull’utilità che le colf hanno quando attuano il servizio alla famiglia normale in forma cooperativa. Le socie delle cooperative devono diventare così lo strumento trainante per la professionalizzazione di tutte le colf. Affinché ciò avvenga le cooperative devono aprirsi al servizio per le famiglie utenti dei nostri uffici di collocamento. Ciò per vari motivi, tra l’altro:

-         La famiglia ita1iana nella sua continua trasformazione comincia a comprendere che le colf a tutto servizio vanno lentamente scomparendo e anche le estere non sono più disposte a seppellirsi in una casa. Molte infatti chiedono il pomeriggio libero oppure la settimana corta.

-         I costi economici di una colf convivente diventano sempre più proibitivi mentre la denatalità e l’impiego di entrambi i coniugi non necessitano più, in molti casi, di servizio continuato. 

Attuare questa nuova forma di servizio può arrecare benefici sia per le colf che per i datori di lavoro. 

Una carenza psichica sempre sofferta dalle colf è stata ed è l’umiliazione di dipendenza molto stretta tra datore di lavoro e lavoratore che, a lungo andare, soffoca la personalità della lavoratrice. Da qui nasce la fuga dal sevizio alla famiglia appena si apre uno spiraglio per un’altra occupazione.

Contro questa fuga la cooperativa potrebbe arrecare questi vantaggi:

-         una sicurezza psichica, per cui la singola colf non vive più la sua solitudine ma si sente parte di un “corpo” proteso verso la conquista di una dignità che sente e vive;

-         l'essere parte di un corpo dedito al servizio, fa stimare la professionalità, la stima che si ricerca infatti viene avvalorata dall’essere in più a rispondere ad uno stesso bisogno;

-         l’impegno per la cultura, stimolato dal Consiglio di Amministrazione, diventa impegno di ciascuna colf che non disdegnerà più la frequenza a corsi professionali.  

Dopo la cultura anche la parte strettamente economica e previdenziale ottiene i suoi benefici e tante ingiustizie perpetrate dal legislatore ai danni delle colf vengono superate:

-         indennità di malattia: la socia della cooperativa, contrariamente alle colf dipendenti dalla famiglia che non ne usufruiscono, ottiene l’indennità di malattia alla stessa stregua delle commesse dei negozi per 180 giorni all’anno;

-         la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di maternità  che, per le singole colf, non è prevista;

-         anche il trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.) viene salvaguardato ed  accumulato: la cooperativa infatti assicura la conservazione del T.F. R fino alla fine del rapporto con la società e non fino alla fine del rapporto con il singolo utente;

-         pensione - Il minimo della pensione, a cui quasi la totalità delle colf a rapporto individuale viene superata dalla contribuzione legata al CCNL di riferimento;

-         continuità di lavoro - Se la cooperativa si apre al servizio della famiglia e non restringe la sua presenza al solo servizio agli anziani, la continuità di lavoro sarà assicurata. I servizi infatti, che la cooperativa potrà offrire oltre alla normale collaborazione sono i più disparati, come:

-         Baby – sitter

-         Compagnia pomeridiana o notturna

-         Preparazione di pranzi o cene

-         Accompagnamento temporaneo per viaggi o per cure

-         Cura degli animali domestici e delle piante, durante le vacanze delle famiglie

-         Accompagnare il bambino nel tratto casa/scuola 

La fretta che insegue ciascuno di noi, rende sempre più impossibile fermarci e più faticoso stare dietro gli sportelli a fare le code per i vari adempimenti previdenziali ed assistenziali.

L’affannosa ricerca poi della colf qualificata è un continuo stress.

Il servizio richiesto alle cooperative può evitare alcune ricerche ed adempimenti.

A garantire la famiglia, circa la preparazione etico- civica- professionale della colf, è la cooperativa. Rivolgersi quindi alla cooperativa per le famiglie è tranquillità e sicurezza per la competenza e per l’efficienza della persona che presterà servizio.  

Per le famiglie poi pagare in unica soluzione tutte le spettanze può essere -  a prima vista - una cosa esagerata, ma a conti fatti, toglie la necessità di avere dei conti in sospeso, delle scadenze ritmate nel tempo, e forse una incombente vertenza.

Anche la parte fiscale può essere di  vantaggio per il datore di lavoro. Gli stipendi o l’IVA infatti, in alcuni casi, potranno essere portati in detrazione dalla propria dichiarazione dei redditi. 

4.      Le difficoltà per i primi passi delle cooperative 

Oltre alle difficoltà legate alla personalità di ciascun lavoratore, che in questo settore era abituato all’individualità del rapporto e quindi ad una non solidarietà di gruppo lavorativo, ne emersero altre, che almeno per i primi anni, sembravano insormontabili:

a)      l’alto costo dei contributi previdenziali;

b)      l’elevata aliquota IVA sul servizio. 

Per quanto riguarda l’alto costo dei contributi, già nel marzo del 1979 avveniva che  le cooperative di servizio erano discriminate. L''appalto ad un Ente oppure a una Cooperativa costava circa un 20 % in più della colf alla diretta dipendenza del Comune.

Tale fatto si verifica perché il sistema, di ritenuta e di versamento, ai fini della Previdenza e dell’assistenza sociale, è diverso nei due ordinamenti che inquadrano la stessa figura:

-         la colf A. G. infatti impiegata direttamente dal Comune è, ai fini della assistenza e della previdenza, dipendente dall'INADEL e dal CIPIDEL, per lei il Comune versa in contributi il 30 % sullo stipendio reale;

-         la colf A. G. dipendente da Casa Serena o dalla Cooperativa F.A.I. per una norma previdenziale che prevede queste società inquadrati nel ramo commercio, versa in contributi il 48 % circa sempre dello stipendio reale. 

Questo inquadramento delle cooperative di servizio domiciliare nel ramo commercio è quanto di più nocivo vi possa essere per lo sviluppo di un servizio urgentemente, richiesto, ma costoso.  

Se vogliamo infatti confrontare le ritenute previdenziali delle altre cooperative di servizi regolate dal D.P.R. 30/4/1970 n. 602 risulta che le cooperative del ramo commercio hanno una ritenuta previdenziale di circa il triplo di quelle regolate dal suddetto D.P.R.  

Recentemente vi e stato un tentativo di abolire la norma racchiusa nel D.P.R. 602/70, con la « legge finanziaria » (art. 20) che prevedeva l'adeguamento, per tutte le contribuzioni in materia di previdenza e assistenza sociale, degli stipendi non più ai salari medi convenzionali stabiliti e registrati in base al 602/70, per equipararli sostanzialmente ai salari dei lavoratori dipendenti, prendendo come base contributiva i minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria.

L'approvazione di tale articolo avrebbe causato, in tutti i servizi, l'aumento improvviso e insostenibile delle tariffe con conseguente limitazione nella domanda incrementando la disoccupazione. 

Il 6 dicembre le forze sindacali e sociali impegnate appoggiavano un emendamento, a detto articolo della legge finanziaria, che lasciava inalterata la normativa prevista dal D.P.R. 602/70.  

Un ulteriore elemento rilevante è l’equiparazione delle collaboratrici familiari agli altri lavoratori, per cui, anche in questo caso l’associazione crede che non si possa fare discriminazioni tra una cooperativa di tassisti, o pulitori, e colf A. G. Si tratta comunque di un servizio, non di un commercio.  

Perciò «vorremmo richiamare l'attenzione degli organi competenti, sindacali e politici ad adoperarsi affinché anche le cooperative di servizi domiciliari possano godere dei benefici contemplati per le su citate cooperative regolate con il D.P.R. 602/70.  

Pensiamo che tale inserimento darebbe respiro alle famiglie che necessitano del servizio, agli Enti Locali che volessero usare delle cooperative per incrementare servizi già in attuazione, o pensassero di iniziarne e riconoscerebbe alle colf un diritto di cittadinanza equiparata agli altri lavoratori.[13]»

L’ostacolo dei contributi previdenziali così come quello dell’IVA è stato evidenziato, a partire dal X Congresso nazionale, celebrato a Roma-Frascati il 29/ aprile 2 maggio 1979 alla cui inaugurazione era presente il Presidente del Consiglio dei ministri On. Giulio Andreotti che, nel suo discorso relativamente all’INPS, afferma: «Forse noi abbiamo dato poca importanza in genere alle cooperative che sono un punto d’incontro tra la possibilità collettiva e il mantenimento della individualità che altrimenti rischia di essere perduto. So che ci sono delle difficoltà legislative ma noi possiamo, io credo, rimuoverle senza difficoltà particolare.[14]»   

Dopo quest’intervento, che viene ricordato in Diari,[15]  il Ministero del lavoro onorevole Vincenzo Scotti il 24 maggio firma un D. M.  con cui si autorizzano le cooperative a versare i contributi su un limite minimo di retribuzione giornaliera.[16] 

Da quel momento, il D. M. fu rinnovato annualmente, fino a divenire D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 che prevede, all’articolo 5, una particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore alle quattro ore giornaliere) senza formale contratto di lavoro a tempo parziale per alcune attività, tra le quali assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa; l’ultima circolare in questo senso è del 28/01/2000 la n. 17[17] che alla tabella B riporta ancora la dicitura «servizio domiciliare svolto in forma cooperativa.»

Subito dopo però, il D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61 Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000, all’articolo 11 ha abrogato l’articolo 5 del suddetto D. L. del 30 ottobre 1984, n. 726. La successiva circolare dell’INPS n. 123 del 27 giugno 2000, dà le indicazioni per uniformarsi al D.L.[18]  

Questa nuova normativa impone, anche alle cooperative sociali di servizio domiciliare, di attuare la nuova disposizione inerente il lavoro a tempo parziale, sia per quanto concerne l’orario di lavoro che per quanto riguarda la retribuzione e la conseguente contribuzione. 

Se questa legge che facilita e normalizza i rapporti lavorativi di coloro che desiderano usufruire del lavoro parziale, mette in grave difficoltà le cooperative di servizio domiciliare perché i soci delle stesse non sono sedute dietro una scrivania così come non sono dietro un banco di lavoro manuale, ma sono a disposizione di chi, non potendo badare a se stesso, in qualsiasi ora del giorno e della notte, ha bisogno di essere aiutato. 

Da qui una nuova opera di convincimento per tutti quei legislatori, in campo europeo e nazionale che, certamente, dovranno rivedere questa direttiva ed adeguarla non semplicemente alle necessità di chi serve ma anche – ed io aggiungo – alle necessità di chi è servito.   

L’evolversi della legislazione cooperativa, ma soprattutto l’indebitamento dell’INPS, ha fatto sì che, ai fini previdenziali, i soci delle cooperative fossero equiparati ai lavoratori dipendenti e quindi la relativa contribuzione fosse commisurata alla remunerazione stabilita dai CCNL di categoria. 

Contro questa aberrazione che considera il socio non titolare di impresa, ma dipendente da se medesimo, è in corso un braccio di ferro tra parlamento, governo e sindacati; è in discussione, ormai da anni, un disegno di legge che dovrebbe ridefinire la figura del socio di cooperativa. 

Anche la tutela sindacale dovrebbe essere esclusa perché i soci di cooperative infatti sono i titolari della loro società e i rapporti tra lavorativi sono regolati dallo Statuto e dai Regolamenti interni.

Ad avvalorare questa tesi si ricorda che le vertenze tra i soci sono regolati dal codice civile e vengono discussi innanzi al giudice civile e non innanzi al pretore del lavoro. 

Se è vero che i soci di cooperativa non sottostanno alla tutela Sindacale è anche vero che la FEDER SOLIDARIETÀ ha sottoscritto un CCNL per i dipendenti delle cooperative sociali, quindi per tutti coloro, che come dipendenti, offrono il loro servizio a favore delle cooperative sociali. 

Altro grande handicap per lo sviluppo delle cooperative di assistenza domiciliare si rivelò il pesante aggravio dell’IVA sulle prestazioni. 

Anche contro questa “tassa sul bisogno” l’Associazione iniziò un’opera di sensibilizzazione, finché non arrivò alla totale abolizione della stessa.

Preme evidenziare il lavoro svolto per l’abolizione dell’IVA sulle prestazioni del servizio domiciliare perché quando la stessa avvenne, tanti (associazioni o privati) si ritennero i padri della suddetta norma. 

Nell’anno 1981 è stata realizzata la stesura della proposta di legge: disciplina delle cooperative di solidarietà sociale, presentata alla Camera dei deputati il 16 settembre 1981, doc. n. 2828.

La proposta ebbe poca accoglienza, la fine della legislatura e la sopravvenuta morte dell’onorevole Salvi bloccarono tutto. 

Negli allegati si trova tutto l’iter fatto dall’Associazione per l’abolizione dell’IVA che, a mio parere, non può non essere evidenziato. 

La questione IVA si ripropose con la legge 8 novembre 1991 n. 381 Disciplina delle cooperative sociali ed ancora una volta con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 istitutiva delle ONLUS che rende tutte le cooperative sociali ONLUS e quindi con uno speciale trattamento ai fini dell’IVA. 

5.      L’attuale sviluppo delle cooperative F.A.I. 

Il servizio alla famiglia con il diretto pagamento dell’utente, fino ad oggi, è quasi irrisorio, si segnalano pochissimi casi in cui le famiglie si rivolgono direttamente alle cooperative per farsi assistere: gli alti costi infatti rendono proibitivo tale servizio. Se si volesse chiedere un costo tutto compreso (stipendio bassissimo – tredicesima – contributi – ferie e TFR) di € 7,75 l’ora per un orario di 10 ore giornaliere occorrerebbero € 2324,06 al mese se poi si volesse coprire un servizio di 24 ore la cifra ammonterebbe a € 5205,89

E’ bene sottolineare che dei 7,75 €  richiesti al fruitore del servizio, la retribuzione netta, in busta paga, al lavoratore ne verranno circa 3,67 €  l’ora.

Per tale motivo le cooperative si sono dovute accontentare di stipulare convenzioni con Enti locali per dare, il più delle volte, una parvenza di assistenza ( che cosa sono 2/3 ore al giorno o a giorni alterni?) ai meno abbienti della società, l’assistenza erogata infatti non è alla generalità della popolazione, ma semplicemente a chi ha un reddito basso. 

Le convenzioni, se pur danno uno stipendio ai soci, limitano la loro capacità imprenditoriali: il denaro fornito dagli Enti locali infatti è appena sufficiente alla sopravvivenza.

L’impedimento alla capacità imprenditoriale contrasta anche con il dettato dell’articolo 43 – per altro mai attuato - della Costituzione che dà facoltà ai lavoratori la conduzione diretta di imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali: perché mai l’assistenza non potrebbe essere gestita direttamente da comunità di assistenti? 

Già al momento della fondazione delle cooperative F.A.I. il sistema delle Convenzioni era un sistema incapace di generare imprenditorialità. 

Pur in queste situazioni, le cooperative F.A.I. (complessivamente sono 14), nell’anno 1999 hanno effettuato numero 23.446.334 ore di servizio.



[1] Pignagnoli Gerardo: La società cooperativa, CONEDIT, Roma, s.d., pag. 9

[2] venivano così chiamate le colf che si radunavano a Roma per un corso sociale intensivo di 2 mesi, dopo del quale volavano in una qualche città per fondare un nuovo gruppo.

[3] Le Colf n. 1 anno 1977

[4] Art. 27. (Banche dei tempi) l. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte dei proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi". 2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

[5] Le Colf n. 7 anno 1978

[6] pochi mesi prima era nata una cooperativa: la CADIAI, a Bologna per opera delle Leghe delle cooperative

[7] Le Colf n. 1 anno 1978

[8] La legge 30 dicembre 1986, n. 943

[9] Consorzio nazionale delle Cooperative F.A.I.

[10] Giovanni Celi: Il valore  dello stare insieme, ciclostilato, in Archivio API-COLF

[11] Archivio API-COLF/Celi scritti su supporto magnetico

[12] Le colf,  marzo 1984

[13] cf. Le Colf n. 3 anno 1979

[14] Le Colf  n. 5 anno 1979

[15] Andreotti Giulio: Diari 1976-1979 Gli anni della solidarietà a pag. 329; si legge: «Parlo alla suggestiva assemblea internazionale delle colf (collaboratrici familiari) organizzata da P. Crippa e da un validissimo gruppo dirigente. I problemi di queste giovani lavoratrici non sono stati sino ad ora adeguatamente considerati. Li espongono con efficacia ragazze filippine, di Capo Verde, somale, ecuadoriane (oltre ad alcune connazionali).»

[16] Le Colf n. 6 anno 1979

[17]  da sito internet: www.inps.it

[18]  ibidem