Ufficio Centrale  O. F. P. L

Divisione 1°

Via Flavia, 6 - 00187  ROMA 

 

All'Associazione Pror.le Italiana

Collaboratori familiari API ‑ Colf '

Via Urbano II, 41/A 00167 ROMA

 

Risposta al foglio n. 1737

Del 26/X/95 e 24/1/96

 

OGGETTO: Definizione profilo professionale professi.orele     ex articolo 18 lett. a)  L. 21/XII/78 n.     8.4 5, legge‑quadro sulla Formazione professionale.

                                

Al Coordinamento regionale

   degli Assessorati alla F.P.

   p/o Assessorato Regionale F.P.

   Regione TOSCANA

   Via S.Gallo, 34/A

   50129 FIRENZE

 

Alla Direzione Generale

per l'Impiego

S E D E

Si fa riferimento a quanto da codesta Associazione rappresentato in ordine alla definizione del profilo professionale per "assistente domiciliare e dei servizi tutelari  in attuazione del disposto di qui allo art.18 lett. a) della legge‑quadro sulla formazione professionale.

Giova però premettere che la norma surrichiamata nel suo complesso non ha a tutt'oggi trovato estrinsecazione per atto ministeriale.

Si informa altresì che ai fini dello inserimento della qualifica di "assistente domiciliare e dei servizi tutelari" nella rielaborazione del prontuario codici delle professioni 1988 del Ministero, diversificabile quindi, nel senso di maggiore specificità professionale, da quella di "assistente familiare", lo scrivente Ufficio Centrale OFPL ha provveduto a trasmettere copia della bozza di profilo e percorso didattico elaborato da codesta Associazione alla competente Direzione per l'Impiego manifestando assenso favorevole al seguito.

     Concludendo si assicura che per la propria parte questo Ufficio non mancherà,            nei termini in cui la volontà politica e la necessaria    concertazione Stato/Regione/sindacato    permetta di esprimersi, di

stimolare ed attivare dal punto di vista amministrativo i raccordi ed i     circuiti di attuazione o revisione dello articolato 18 lett.a)della L.845/78,reputando tutto malgrado necessario porre, però, segno sul fatto che, come illustrato, la problematica dei profili      professionali, avente portata generale,  non ha     in questi anni avuto ricaduta critica e sostanziale nel    corretto svolgimento

delle relazioni industriali: ed in ogni modo se possono chiarirsi verso le istituzioni interessate i modi del riconoscimento della formazione e dello attestato pubblico nonchè la piena validità occupazionale/concorsuale dallo stesso nell'ambito nazionale e  comunitario, essa non costituisce ostacolo per la efficacia ed il rilancio dei processi. Formativi mirati all’occupazione ed   alla

emergenza di nuove professionalità.

Sarà, pertanto, cura di questo ufficio fornire indicazioni alle Regioni avvalendosi dei consentiti e concertati percorsi istituzionali e contribuendo quanto meno ad indirizzare le medesime verso una opzione locale tecnicamente ineccepibile e possibilmente omogenea di definizione di profilo e di piano didattico della qualifica "de quo" consona alla esigenza del mercato e rispondente a requisiti standard di formazione e di !professionalità sempre nel pieno ambito della legislazione nazionale di cornice e di dettato Costituzionale.

 

Si tratta infatti di orco dei 3 punti nodali della legge‑quadro medesima che prevedono uno esercizio autoritativo/regolamentare dell'Amministrazione Centrale in determinata materia (requisiti dei centri di F.P., requisiti degli operatori della F.P. ed individuazione e definizione di fasce di qualifiche e profili professi onali omogenei e per 1' attuazione dei. quali andavano svolti e coordinati rapporti ed intese di altri poteri istituzionali

nonché i1 consenso delle forze sociali sindacalizzate, cui incombe com'è noto la normativa collettiva per :LI riflesso pattizio che nella settoriale organizzazione dei rapporti di lavoro connessi e nel loro svolgimento aziendale vengono a determinarsi, rispetto allo stato delle qualifiche. tra lavoratori ed imprese in termini di garanzia e certezza reciproca.

Detto ciò Io scrivente, nel caso particolare, sussistendo una definizione ed individuazione univoca del profilo di "assistente domi ciliare e dei servizi tutelar!" che è stata opportunamente a suo tempo indicata dal. Ministero dell'Interno con circ.2772/30 del febbraio 1984, ritiene la stessa possa costituire valida proposizione amministrativa per la enucleazione dei requisiti soggettivi di professionalità fruibili validamente nel mercato de? lavoro in fatto e diritto.

Considerata d'altra parte l'autonomia amministrativa e finanziaria che le Regioni assumono nella gestione delle attività di formazíone professionale appare ben evidente

che il riconoscimento della qualificazione e la spendibilità in campo nazionale (vedi

collocamento/occupazione e concausalità) debbono prodursi in  contesto di realizzazione svolta dalle stesse istituzioni regionali a norma della L 845/78 sia in connessione ad appropriato piano didattico che con particolare riferimento allo strumento di     validazione

pubblica dell'attestato di qualifica in questione come posto dallo art.14 L.845/78 medesima.

La corretta attuazione della norma dinanzi citata .ed il rispetto della forma, nei termini. di proposizione didattica, vigilanza, supporto finanziario nonché di validazione certificativa regionale della qualificazione conseguita non consente perciò in maniera certa alcuna discriminante di accesso in parte del territorio nazionale in base a presunta "riserva" di singola Regione rispetto ad altra pari provenienza.

Appare,infatti, vistosamente incostituzionale una pretesa del genere lesiva com'è sia delle competenze del potere centrale che degli interessi individuali ed associativi, ed indubbiamente deve immaginarsi un errore solo formale di esame o valutazione meramente documentale da parte della Regione Piemonte la dichiarazione di esclusione dello attestato professionale specifico proveniente pubblicamente dalla Regione Sicilia con finanziamento e riconoscimento della attività di FP dell'Ente "Casa Serena" effettuata nella sede: di Messina.

 

I L DIRIGENTE GENERALE

(Dr.ssa Annalisa VITTORE)